
Caro Salvagente, nel nostro cortile, adibito a parcheggio comune gli spazi non bastano a soddisfare le richieste dei condomini. Eppure c’è chi ha parcheggiato per gran parte dell’anno e senza spostarlo, se non in estate, un camper. L’amministratore si è limitato a inviare una raccomandata. Nulla più. Che possiamo fare?
Lettera firmata, Roma

Il compito di vigilanza è assegnato all’amministratore (art. 1130, comma primo e secondo, del codice civile), per assicurare il miglior godimento a ciascun proprietario dei beni e dei servizi comuni. “Tra le incombenze spettanti all’amministratore del condominio ai sensi dell’art. 1130 n. 2 c. c. rientra la vigilanza sulla regolarità dei servizi comuni anche per quanto attiene alle interferenze con i singoli appartamenti” sostiene la Suprema Corte con la sentenza 19 novembre 1996, n. 10144.
Nel caso in esame, l’assemblea condominiale può deliberare il ricorso al carro attrezzi per togliere il mezzo abusivamente parcheggiato su spazi comuni, un provvedimento che di solito convince a tenere una buona condotta anche i condomini più recalcitranti. Inoltre, si 









