Bollette e maxi conguagli, i consumatori: “Stop per legge”

BOLLETTA GAS

Il conguaglio sia al massimo riferito agli utlimi due anni; basta con le bollette conteggiate sui consumi stimati; pieno funzionamento della tele-lettura dei contatori per avere sempre un aggiornamento reale in fattura; estendere anche ai contratti del libero mercato il diritto al rimborso entro 3 mesi delle cifre pagate e non dovute; introdurre la rateizzazione anche nei conguagli.

Congugli per oltre 2 anni? “Siano pratica scorretta”

Sono alcune delle proposte che in modo unitario le 15 associazioni dei consumatori hanno presentano dopo il ciclo di audizione alla Camera in merito al disegno di legge C.3792 presentato dal deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Nella progetto di legge si legge che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l’emissione di fatture a debito nei riguardi dell’utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale sleale”.

“È diventata una priorità assoluta risolvere il problema delle maxi bollette – si legge nella nota congiunta delle 15 assocaiizoni – ovvero quei conguagli fatti spesso sulla base di consumi stimati e non effettivi, che arrivano in fattura al consumatore. Parliamo di bollette anche di svariate migliaia di euro, oltre che per i privati cittadini, per le piccole e medie imprese che si sono ritrovate in seria difficoltà a causa di maxi conguagli non sostenibili. Nel mercato tutelato di energia e gas, l’unica soluzione praticabile è la rateizzazione dell’importo, non replicabile però nel mercato libero. Libero arbitrio invece sul settore idrico dove tutto è lasciato alla scelta dei singoli gestori”.

Le proposte delle 15 assocaizioni

Sulla base delle audizioni parlamentari le 15 associazioni dei consuamori italiene (Adoc, Altroconsumo, AssoConsum, AssoUtenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, MC, MDC, Udicon, Unc – Urtv, chiedono al Parlamento di legiferare in maniera definitiva affinché:

  • La stima sia solo un’eccezione e comunque per un periodo che non può superare i due anni;

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  • Venga abrogato il concetto di “tentativo di lettura”, soprattutto in presenza di contatori teleletti;

  • Sia legittimata l’autolettura attraverso l’accesso dei consumatori o di loro delegati al Sistema informativo integrato presso Acquirente Unico;

  • Si preveda per gli utenti la restituzione entro 30 giorni del denaro indebitamente sborsato maggiorato degli interessi legali;

  • Si elimini la quota lettura in capo ai distributori che non hanno effettuato tale attività;

  • Sia diritto dell’utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio

  • L’utente possa sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio, e ciò deve essere reso esplicito nella medesima fattura di conguaglio. In caso di richiesta di pagamento rateale non saranno applicati interessi di dilazione. Il numero di rate concesse non può essere inferiore a dodici per ogni anno di conguaglio;

  • Si estendono anche per il settore idrico le medesime tutele previste per gli altri settori regolati.