Il ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le istruzioni per le Asl, le scuole e le famiglie che devono vaccinare obbligatoriamente i propri figli. I vaccini obbligatori introdotti dal decreto sono l’anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti emofilo B (esavalente) che vanno fatte al terzo mese di vita, e quelli anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Attenzione perché non tutti i bambini sono tenuti a fare tutte le vaccinazioni. Tra quelli nati dal 2001 al 2017, per ogni classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni già inserite nel piano vaccinale del tempo. In ogni caso l’obbligo vale anche per i richiami.
Per chi è già immunizzato
I minori che avessero già avuto una delle malattie sopra citate, e quindi che si fossero già immunizzati in maniera naturale, deve comunque adempiere agli obblighi con la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente, o – nel caso questo tipo di vaccino non sia reperibile – con vaccini combinati, “che non sono controindicati nei soggetti che hanno già contratto la malattia”. Nel caso in cui c’è pericolo di salute grave, i vaccini possono essere evitati o rimandati.
I controlli dell’Asl
Toccherà all’Asl verificare il rispetto dell’obbligo di vaccinazione, tramite l’anagrafe sanitaria dove finiscono i dati delle iniezioni fatte da pediatri e medici di famiglia. Come riporta Repubblica, ecco il meccanismo in caso di violazione accertata: “Se una Asl accerta che un bambino non è in regola, convoca la famiglia e li invita a vaccinare, consegnando anche materiale informativo. Se i genitori non rispondono, vengono riconvocati con una raccomandata in cui li si invita a un colloquio. Se i genitori non si presentano o comunque dopo aver fatto il colloquio non vaccinano, viene contestato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale. A quel punto sarà comminata la sanzione da 100 a 500 euro“. Sanzione che comunque è prevista una tantum per ogni vaccino. Ai bambini non vaccinati in età di nido o di scuola materna, sarà vietato la frequenza.
Anci: “Troppa burocrazia”
Per questo, i dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere i documenti che provano la vaccinazione avvenuta ai genitori, all’atto dell’iscrizione nell’istituto pubblico. Deve essere presentata la copia del libretto vaccinale vidimato dalla Asl o il certificato vaccinale oppure l’attestazione della Asl che dice che il bambino è in regola o comunica l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di salute. Possibile anche presentare un’autocertificazione della regolarità delle vaccinazioni per potersi iscrivere, e poi portare la documentazione originale entro il 10 luglio. Il ministero, in ogni caso, prevede per l’anno scolastico 2019-2020 di automatizzare il processo e fare in modo che con l’aiuto delle Asl, alle famiglie non restino incombenze burocratiche da sbrigare ogni anno, aspetto che ha spinto l’Associazione nazionale dei comuni italiani a protestare per il grosso carico di fatica su famiglie e personale scolastico. Solo per l’anno 2017-2018 la documentazione alla scuola va presentata entro il 10 per nidi e materne e entro il 31 ottobre per le scuole dell’obbligo. Le vaccinazioni potranno essere prenotate in farmacia, mentre le stesse varranno eseguite da medici di famiglia e pediatri.