In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento collegato ad una polizza assicurativa, l’impresa assicuratrice deve restituire all’assicurato la quota parte del premio assicurativo corrispondente al rischio cessato. A chiarire è l’Ivass in seguito alla rilevazione che non tutte le imprese e i distributori adottano procedure che garantiscono l’automatica restituzione di questi importi ai consumatori. Infatti, le imprese assicuratrici sono solite restituire il premio solo in caso di estinzione totale del finanziamento. Secondo l’Istituto questa è una prassi vietata. Adesso le imprese e i distributori dovranno quindi adeguare le procedure entro 90 giorni e adottare da subito ogni idonea misura per procedere alla restituzione della parte di premio non goduta in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento.