Che il passaggio di tariffazione da un mese a 28 giorni avesse fatto storcere il naso a molti consumatori di telefonia in Italia non è una novità . Che abbia spinto l’Antitrust a una maximulta, invece sì. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Vodafone sanzioni per un totale di 1 milione di euro per aver adottato pratiche commerciali scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa. Le pratiche sono state messe in pratica nei confronti di specifici target di utenti: “Da un lato – specifica l’Antitrust – i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti ; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato”.
Il trucco del recesso anticipato
L’Autorità ha accertato la scorrettezza delle condotte consistenti nell’aver modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.) e delle opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato. Veniva previsto così, nel caso di esercizio del diritto di recesso, l’addebito immediato delle rate residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione (offerte telefonia fissa) nonché l’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay). Sovraccosti che gli utenti non avrebbero avuto con la vecchia tariffazione a 30 giorni.
L’aggravante della difficoltà a cambiare
L’Autorità ha dunque rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti. Le pratiche sono state ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società – diritto riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.  “Peraltro – conclude il comunicato dell’Authority – nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso”.