Un luogo comune in voga tra i furbetti del volante dice che le multe prese all’estero non si pagano, tanto la procedura di recupero crediti è così complessa che mediamente le polizie degli altri Paesi ci rinunciano. Chi sostiene ancora questa teoria non sa che dallo scorso marzo l’Italia ha recepito una decisone dell’Ue con il decreto legislativo 37 del 2016, applicando il principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie tra Stati membri. Significa che la riscossione della multa può essere messa in atto anche dalle autorità italiane.
Controllare data e ora
A tal proposito, come riporta helpconsumatori, il Centro Europeo Consumatori ha pubblicato dei consigli al cittadino italiano he riceve una contravvenzione stradale elevata da un’autorità estera. Il primo consiglio è quello di controllare la lettera con cui si intima di pagare la sanzione, controllando che i dati, come ora e luogo della presunta infrazione, siano verosimili e non corrispondano invece a periodi in cui materialmente si era da tutt’altra parte. La lettera deve poi indicare le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
Potrebbe bastare una lettera semplice
Il Cec specifica che i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento dell’infrazione. Questo significa che per notificare la sanzione potrebbe bastare una lettera con posta ordinaria, come previsto in alcuni Stati europei. Solo nel caso in cui l’importo al centro del contenzioso è inferiore a 70 euro la Corte d’appello può decidere di rifiutarne il riconoscimento. Ma una volta riconosciuta, la sanzione viene eseguita secondo le norme vigenti in Italia.
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