Il bagnante spesso si trova all’ultima spiaggia, ovvero costretto a pagare un biglietto allo stabilimento anche solo per transitare nella struttura per accedere al mare. Una violazione in piena regola della norma contenuta nella Finanziaria 2007 (legge 296/2006 articolo 1, comma 251) che afferma il principio della “spiaggia libera” e stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione”. Del resto la spiaggia è un bene pubblico, appartiene al Demanio, anche se è data in concessione agli stabilimenti balneari. Di più. La battigia resta sempre a disposizione di tutti.
Le regole: transito garantito
Pertanto è bene ricordare qualche regola a tutela dei bagnanti:
- La battigia, la striscia di sabbia di 5 metri a partire dall’infrangersi dell’onda, è un’area esclusa dalla concessione;
- I titolari degli stabilimenti devono consentire il transito gratuito verso la battigia;
- Nell’area di pertinenza della battigia è vietato collocare ombrelloni, sdraio e simili per non intralciare eventuali operazioni di salvataggio;
- In caso di violazione delle regole, è possibile rivolgersi alla polizia municipale o alla capitaneria di porto.
Indicazioni molto utili compreso il modulo-tipo per presentare un reclamo o segnalare un abuso sono contenuti nel portale manualedelbagnante.it messo a disposizione dalla Federazione nazionale dei Verdi. La legge riconosce, dunque, il diritto dei bagnanti di passare e raggiungere il mare per la via più breve, indipendentemente dal fatto che altri accessi possano essere garantiti da spiagge “libere” limitrofe. Inoltre la norma chiarisce che chiunque può fare il bagno nel tratto di mare preferito, anche in corrispondenza di un lido “privato”. Unico vincolo: non intralciare i 5 metri di battigia, che devono rimanere sgombri per garantire ai mezzi di soccorso di intervenire in caso di necessità.
Nessuna prenotazione
Il bagnante che vuole arrivare a tuffarsi in mare passando dallo stabilimento deve o no pagare il ticket di ingresso? La risposta è no, ma l’applicazione della legge purtroppo non è uguale dappertutto. La stragrande maggioranza delle Regioni si sono adeguate, mentre non mancano ancora veri e propri abusi di gestori di lidi “privati” che continuano a fare orecchie da mercante e a sbarrare la strada a chi vuole anche solo accedere alla battigia. Naturalmente se si usufruisce dei servizi messi a disposizione del lido – bagni, docce, lettini – è lecito che il gestore pretenda il pagamento del servizio. Ma il transito deve essere sempre libero e gratuito.
Il discorso – e le contestazioni – si fanno ancora più dure quando il tratto di spiaggia non è in concessione ma è semplicemente autorizzato il noleggio dell’attrezzatura, la cosiddetta spiaggia “libera attrezzata”. In molti casi purtroppo l’arenile viene “occupato” a priori oppure viene addirittura “imposto” l’affitto di ombrelloni e sdraio. Comportamenti vessatori e illegali visto che il gestore non può preparare in anticipo le postazioni senza che nessuno le abbia richieste, né vietare al bagnante la possibilità di “piantare” il suo ombrellone.
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Chi deve pulire
Un’altra circostanza che spesso limita l’utilizzo degli arenili è la sporcizia. Secondo una recente indagine di Legambiente in Italia ci sono 714 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia.
A chi spetta il servizio di pulizia? Nelle spiagge libere è a carico del Comune o del concessionario se affidata come spesso accade a soggetti privati. Se la spiaggia è sporca è possibile inviare una segnalazione o un esposto circostanziato ai soggetti responsabili: al Comune di appartenenza o alla capitaneria di porto competente per territorio.
La pulizia della spiaggia in concessione inoltre è un obbligo del concessionario anche d’inverno. Oltre a essere un comportamento incivile, da quest’anno anche in spiaggia è entrata in vigore la contravvenzione per chi getta in terra mozziconi di sigarette, scontrini, chewing gum masticati e fazzolettini usati. Tra l’altro, come previsto dal “collegato ambientale” (n. 221 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto due nuovi articoli (232-bis e 232-ter) nel Testo unico ambientale, il divieto di “abban- dono di mozziconi dei prodotti da fumo” si estende al “suolo, acque e scarichi”. Quindi anche chi getta la cicca in mare è passibile di multa. Ricordiamo che chi abbandona questi “piccoli rifiuti” rischia una sanzione ammi- nistrativa pecuniaria da 30 a 150 euro, che viene raddoppiata se si tratta di “rifiuti da prodotti da fumo”.