Canone Tv: il modulo per non pagare è (anche) on line

Da ieri 4 aprile è possibile chiedere on line l’esonero dal pagamento del canone Rai. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella parte dedicata al canone, è stato predisposto infatti il format necessario per compilare e inviare la “dichiarazione sostitutiva di non detenzione” che consente al titolare di un contratto di utenza energetica residenziale di non pagare l’imposta perché non possiede un apparecchio tv nell’immobile cui l’utenza si riferisce. Il modello di autocertificazione è disponibile anche sul sito www.canone.rai.it.

Non sarà necessario scaricare alcun software, ma occorrerà essersi previamente registrati al servizio Fisconline, dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero.

A poter richiede l’esonero sono, oltre coloro che non possiedono il televisore, anche gli ultra 75enni con reddito massimo di 8.000 euro nel precedente anno d’imposta (considerato congiuntamente a quello del coniuge) e i diplomatici italiani e stranieri. È bene ricordare che dichiarare il falso espone a responsabilità anche di natura penale.

 

Le scadenze per inviare la domanda

I contribuenti che scelgono la modalità telematica hanno tempo fino al 10 maggio per inviare la domanda (la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dal Fisco). Chi invece opta per l’invio cartaceo (al Sat – c.p.22 Torino con plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento) la scadenza è il 30 aprile.

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Validità annuale solo per la dichiarazione di non detenzione

Nella sezione delle Faq, le domande più ricorrenti, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito maggiori informazioni su alcuni aspetti rimasti ancora incerti.

Ha chiarito, ad esempio, che la regola in base alla quale la dichiarazione di esenzione va presentata di anno in anno riguarda solo la detenzione dell’apparecchio tv, e non la comunicazione dell’addebito sulla bolletta di un altro componente della famiglia anagrafica. Questa, dunque, va presentata una sola volta, e poi eventualmente quando vengono meno i requisiti precedentemente dichiarati (ad esempio, perché il componente a cui veniva addebitato il canone non fa più parte della famiglia anagrafica).

Inoltre, le Entrate hanno spiegato che chi attiva l’utenza elettrica nel corso dell’anno ma non ha il televisore, deve a sua volta presentare la richiesta di esonero, entro la fine del mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia.

Se, invece, dopo che si sia dichiarata la non detenzione, si entra in possesso di un apparecchio televisivo, si dovrà presentare una nuova dichiarazione, (compilando l’apposita sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” del modello di autocertificazione) che farà scattare l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

Altro chiarimento riguarda le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e quindi su modelli non conformi a quello approvato con quest’ultimo provvedimento: le dichiarazioni sono considerate valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e che contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

 

Quanto “dura” l’esonero?

Quanto all’efficacia temporale delle dichiarazioni, l’Agenzia ha precisato che, per il 2016:

  • la dichiarazione di non detenzione presentata con raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure on line entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno;
  • quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016.
  • La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione saranno i seguenti:

  • la dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
  • la dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.

La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.