Crescono le sofferenze bancarie che sono – anche – lo specchio di chi fatica a pagare le rate di un mutuo. La soluzione? Una bad bank…. Troppo complicato. Meglio allora accorciare i tempi per “pignorare” casa al debitore e, in caso di insolvenza, trasferirne la proprietà all’istituto di credito, seppur col consenso dell’interessato ma senza passare per il tribunale. Una sorta di pignoramento veloce: è questo il rischio che i consumatori corrono con il decreto legislativo, all’esame del Parlamento, con il quale il governo intende recepire la direttiva “Mutui” 4/2014/17 che dovrà entrare in vigore entro il 21 marzo prossimo.
Doppio colpo di mano
Chiariamolo subito: il decreto in discussione è lo stesso dal quale, il 16 settembre scorso, dopo che 30mila cittadini avevano sottoscritto la petizione del Test-Salvagente, il governo ha stralciato la reintroduzione delle penali per l’estinzione anticipata dei mutui. In quell’occasione pubblicammo la bozza del testo uscito dal consiglio dei ministeri e il governo, dopo una settimana di polemiche e una valanga di firme al nostro appello per non compromettere la possibilità di cambiare mutuo a costo zero, per bocca del sottosegretario Claudio De Vicenti fu costretto a chiarire “all’estinzione anticipata non si applicano commissioni, indennità od oneri”.
Sventato il primo colpo, i pericoli per i mutuatari non sono finiti. Il professor Stefano Cherti, consulente dell’Unc, l’Unione nazionale consumatori, punta il dito terzo comma dell’articolo 120-quinquiesdecies, secondo il quale “le parti del contratto possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l’estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all’eccedenza”.
Fino ad oggi: solo dopo 7 rate saltate e decide il giudice
Oggi per intenderci la banca può avviare l’azione esecutiva dopo che il mutuatario ha saltato sette rate: l’articolo 2744 del codice civile prevede che solo un giudice può dare esecuzione all’ipoteca iscritta sull’immobile in caso di insolvenza conclamata del debitore. Dopodichè la procedura di pignoramento e messa all’asta dell’immobile si conclude in un lungo lasso di tempo, troppo secondo le banche che caldeggiano appunta una via più veloce per rilaversi sull’immobile in caso di inadempienza: salti due rate? Mi rifaccio sulla casa attraverso il tuo consenso preventivo.
“Passo indietro rispetto a Bersani”
Un modus operandi grave per il professor Cherti: “È grave e pericoloso sia che ci possa essere una modifica successiva alla conclusione del contratto, in barba al principio cardine pacta sunt servanda, sia che si parli di inadempimento del consumatore, senza specificarne la gravità , ad esempio se con riferimento all’articolo1455 del codice civile, ossia un inadempimento che non ha scarsa importanza per la banca o all’articolo 40 del Testo unico bancario, ossia dopo che ci sia stato un ritardato pagamento di almeno sette volte, anche non consecutive”. Tutte fattispecie che il testo governativo non chiarisce.
“Fare passi indietro – conclude l’esperto Unc – nell’unico campo nel quale, grazie alle lenzuolate Bersani, c’è stata un’effettiva liberalizzazione, sarebbe un autogol clamoroso” . Per questo l’associazione chiede che venga convocato un tavolo di discussione con il ministero dell’Economia e l’Abi per scongiurare questi rischi.
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A nostri giudizio è poi puramente, come spesso accade allo sportello, quello che si presenta come attivabile solo con il consenso del mutuatario diventa obbligatorio visto che la banca ha tutta la capacità di imporre determinate clausole o condizioni essendo la parte forte del rapporto. Il governo speriamo ci ripensi anche questa volta.