È attivo il numero verde gratuito – 800.938362 – per chiedere informazioni sul canone Rai in bolletta ma ancora non sono stati definiti i moduli per presentare l’esenzione dal pagamento. In una nota la stessa Rai precisa che “le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del televisore saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate“.
Restano ancora tante incertezze, soprattutto circa le modalità concrete con cui dichiarare di non possedere alcun televisore (e dunque per evitare di pagare il canone).
Inoltre, nonostante le rassicurazione delle Entrate, il rischio di una duplicazione delle richieste di pagamento resta: sono tanti e vari, infatti i casi in cui l’intestatario dell’utenza elettrica non coincide con chi ha la residenza e intrecciare correttamente i dati per applicare il canone solo una volta (e alla persona giusta) non sarà uno scherzo.
Noi, intanto, facciamo il punto sulle nuove regole rispondendo alle principali domande sul tema.
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Chi deve pagare il canone tv?
Il canone tv è dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dall’utilizzo che ne fanno.
A quanto ammonta il canone annuo per il 2016?
Per il 2016 il canone tv è stato ridotto a 100 euro (nel 2015 era di 113,50 euro).
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un televisore?
Sì, con le nuove regole dal 1 gennaio 2016 laddove vi sia un’utenza per la fornitura di energia elettrica si presume che vi sia un televisore. La presunzione può essere superata solo con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l’anno in cui è presentata.
Come si presenta la dichiarazione di non detenzione del televisore?
Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo del canone è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell’anno?
No, l’importo annuo del canone è suddiviso in 10 rate mensili. Solo per il 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016.
Arriverà ancora a casa il bollettino di pagamento da pagare entro il 31 gennaio?
No, da quest’anno il primo addebito nella fattura elettrica avverrà con la prima bolletta successiva al 1 luglio 2016.
Si può dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?
No, dal 1° gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.
Sull’importo delle rate di canone addebitato in bolletta graverà l’Iva per i servizi di vendita dell’energia elettrica?
No in quanto il canone, precisano dalla Rai, è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è ulteriormente imponibile ai fini fiscali.