Entra in vigore il decreto legislativo 159/15, la riforma del fisco che apporta importanti novità per i contribuenti. Per la prima volta sembra concretizzarsi la volontà , spesso ultimamente sbandierata, di dar vita a un fisco più umano che viene incontro alle esigenze dei cittadini (ma senza sacrificare gli interessi dello Stato creditore).
Dalla più ampia possibilità di rateazione all’introduzione del concetto di “lieve inadempimento” che giustifica piccoli errori del contribuente, sono tante le novità per i contribuenti.
Rateazione degli avvisi bonari
La dilazione degli avvisi bonari inferiori a 5.000 euro diventa pari a 8 rate trimestrali (prima erano 6), mentre quella relativa a importi superiori resta pari a 20 rate trimestrali.
Rateazione degli atti di accertamento
La dilazione degli importi minori a 50.000 euro resta fissata in 8 rate trimestrali, mentre passa da 12 a 16 rate trimestrali se relativa a importi superiori (prima era di 12 rate).
Il “lieve inadempimento”
La riforma ha introdotto l’istituto del “lieve inadempimento”, per cui non perde i benefici della dilazione concessa il contribuente che in buona fede compie errori o omissioni di piccola entità . In particolare, non si decade se si ritarda il pagamento della prima rata per non più di 7 giorni e se le omissioni non superano il 3% della rata e comunque il tetto di 10.000 euro.
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Rateazione dei ruoli di Equitalia
Resta fissata a un massimo di 72 rate (o 120 in casi particolari) la dilazione concessa per il debito iscritto a ruolo. La riforma ha chiarito specificamente che per debiti non superiori a 50.000 euro non occorre presentare alcuna documentazione per accedere alla rateazione. Resta inoltre la possibilità di prorogare una sola volta la dilazione per altre 72 (o 120) rate.
La prima novità (negativa per i contribuenti) riguarda invece la riduzione da 8 a 5 delle rate, anche non consecutive, che se non pagate determinano la decadenza dal piano di rateazione.
A compensare questa nota dolente vi è però adesso la possibilità di essere riammessi alla rateazione versando l’importo delle rate scadute (mentre prima il debito scaduto non poteva essere ulteriormente rateizzato). Questa novità si applica alle dilazioni concesse dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore delle nuove norme che però ammettono anche la possibilità di applicazione ai piani di rateazione scaduti da non oltre 24 mesi prima della riforma. Per questi ultimi, la remissione in termini si può ottenere presentando domanda entro il 21 novembre. Se si viene ammessi, la nuova dilazione dura per un massimo di 72 rate e si decade con il mancato pagamento di sole due rate, anche non consecutive.
Novità sulle dilazioni “sospese”
Una novità riguarda le dilazioni di pagamento temporaneamente sospese da provvedimenti amministrativi o giudiziari. Finora, scaduta la sospensione, il contribuente si ritrovava “moroso” per le rate non pagate durante la sospensione. Con la riforma, invece, al termine del periodo di sospensione, il contribuente potrà  riprendere il piano di rateazione pagando le rate residue (il numero di rate non versate o con una nuova dilazione fino a un massimo di 72 rate), calcolando però gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
Ipoteca e fermo amministrativo
Con la riforma, cambiano un po’ gli effetti della presentazione della domanda di rateazione su ipoteca, fermo amministrativo e atti esecutivi veri e propri.
Le nuove norme innanzitutto confermano che la presentazione della richiesta da parte del debitore impedisce di iscrivere ipoteca e fermo amministrativo (fatti salvi però i provvedimenti già adottati).
Quante alle azioni esecutive, si distingue tra azioni in corso e azioni da avviare.
Sulle azioni esecutive in corso, la riforma ha disposto che non possono essere oggetto di dilazione le somme che siano state “segnalate” dalle Pubbliche Amministrazioni a Equitalia. Per capire la norma, facciamo un passo indietro: un decreto del 1973 stabilisce che tutte le Pa che devono procedere al pagamento di somme superiori a 10.000 euro devono prima verificare con Equitalia se il beneficiario di quelle somme ha morosità almeno pari a quella cifra; se così fosse, la segnalazione a Equitalia blocca il pagamento al beneficiario e lo dirotta direttamente verso le sue casse. Quindi, una somma “segnalata” da una Pa a Equitalia non può accedere ad alcuna dilazione.
Con riguardo alle azioni esecutive ancora da intraprendere, invece, la presentazione della domanda di rateazione produce l’effetto di bloccarne l’avvio.
Le regole che restano valide
Tra le norme già in vigore, non toccate dalla riforma, ricordiamo le più significative:
- L’abitazione principale – purché sia l’unico immobile posseduto, non sia di lusso, e vi sia stabilita la residenza – non può essere pignorata;
- L’ipoteca sui beni scatta per debiti a ruolo pari almeno a 20.000 euro e deve essere preceduta da un ingiunzione di pagamento che conceda il termine di 30 giorni per per il versamento;
- Le cosiddette “ganasce fiscali” (il fermo amministrativo, ad esempio di auto, moto, imbarcazioni) scattano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale senza che il debitore abbia pagato, o abbia ottenuto una rateizzazione o, ancora, sia intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito. Il fermo deve essere preceduto dalla notifica del preavviso di fermo al contribuente.