Stop agli autovelox non tarati

Speed control with a laser ally

Le conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n.113 del 29 aprile 2015 non si sono fatte attendere: dopo la bocciatura della legittimità della norma del codice della strada che non prevede taratura e controlli periodici per tutti gli autovelox, gli automobilisti affilano le armi per i ricorsi, guidati in questa ennesima battaglia contro multe illegittime da alcune associazioni dei consumatori come Codacons e Adusbef.

La data da segnare è il 18 giugno, giorno del deposito della sentenza e dal quale, in pratica, sono da ritenersi nulli tutti gli accertamenti avvenuti con apparecchiature rilevatrici della velocità non sottoposte a taratura periodica (esattamente come già da anni avviene per gli etilometri in uso per l’accertamento del tasso di alcol nel sangue).

Anche il ministero dell’Interno è intervenuto – con la circolare del 26 giugno indirizzata alla Polizia stradale – dando disposizioni per allinearsi alla decisione della Consulta e imponendo di fatto lo stop ai controlli con Telelaser (il rilevatore di velocità con raggio laser) e Provida (il rilevatore montato in maniera fissa sulle vetture di servizio) finché non saranno tarati, ovvero sottoposti a una verifica metrologica almeno una volta l’anno.

 

Controllare il verbale

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Ma prima di fare ricorso, occorre chiarire quali verbali possono essere contestati. La sentenza della Consulta, infatti, ha colpito solo gli autovelox “presidiati”, quelli cioè impiegati sotto il controllo costante degli operatori di polizia stradale, che in base a un decreto ministeriale del 1997 non erano sottoposti a controlli periodici, obbligatori invece (dal 2005) per gli apparecchi “automatici” piazzati sulle strade italiane.

Ora la Corte ha equiparato i controlli per tutti gli apparecchi, per cui i verbali impugnabili sono solo quelli prodotti dagli autovelox usati dagli agenti, finora esentati dalle verifiche periodiche.

Verbale alla mano, dobbiamo leggerlo con attenzione per capire se è possibile contestarlo o no: solo se la multa risulta accertata dalla pattuglia di agenti si tratta, infatti, di un autovelox presidiato che apre la strada al ricorso al giudice di pace o al prefetto; altrimenti, si tratterà di un apparecchio automatico, già in linea con le norme sulla taratura e, quindi, inattaccabile sotto questo profilo. Se, infine, il verbale non riporta nulla, si potrà chiedere all’autorità che ha elevato la multa quale apparecchiatura è stata utilizzata per la rilevazione, e agire di conseguenza.

Per il futuro, in attesa di un intervento normativo che chiarisca molti aspetti ancora non puntualmente disciplinati di questa vicenda (ad esempio, cosa si intende esattamente per “taratura” – mera verifica di funzionalità o anche, come sembrerebbe logico, verifica metrologica? – e “chi” farà la taratura – solo laboratori accreditati dal Sit, sistema italiano di taratura, o lo stesso costruttore dell’apparecchio con apposita certificazione, come è stato finora?), i Comuni dovranno allegare ai verbali anche l’attestazione che indica la data dell’ultima taratura eseguita. O gli automobilisti multati faranno subito ricorso.