Se un genitore “rapisce” i figli

L’articolo pubblicato sul mensile Il Test del mese di giugno 2015, Se un genitore “rapisce” i figli, ha destato molto interesse e richiamato l’attenzione in generale di coppie miste o di uno dei due partner. Molti italiani legati a coniugi e/o compagni di altra nazionalità, anche a scopo preventivo hanno richiesto alla redazione approfondimenti sull’argomento e ulteriori informazioni nel caso si verifichi il ‘sequestro’ del figlio quando la loro relazione dovesse entrare in una crisi irrimediabile.
COSA È LA SOTTRAZIONE?
Il fenomeno del “rapimento dei figli all’estero” o legal kidnapping, giuridicamente si chiama sottrazione internazionale di minori. Con questa espressione si indica la situazione in cui:
– un minore viene illecitamente trasferito all’estero, oppure illecitamente trattenuto all’estero (“mancato rientro”).
Questo trasferimento o mancato rientro del minore nella sua residenza abituale è ritenuto illecito dall’art. 3 della Convenzione de L’Aja 25.10.1980 quando
a) avviene in violazione dei diritti di affido assegnati a una persona/genitore, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, secondo la legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e

b) se tali diritti erano effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

La sottrazione internazionale di minori viene comunemente definita:
a) attiva quando il minore viene illecitamente condotto dall’Italia all’estero o non è ricondotto in Italia – quale paese di residenza abituale – a seguito di un soggiorno all’estero;
b) passiva quando un minore viene illecitamente condotto dall’estero in Italia, o vi è qui trattenuto.
Per la legislazione penale italiana questa azione costituisce anche reato sancito dall’art. 574 bis del codice penale nonché sequestro di persona ex art. 605 bis cp.

PRIMI PAESI SOTTRATTORI
Statisticamente i paesi maggiormente coinvolti nella sottrazione “attiva” del minore sono la Romania, la Repubblica Ucraina, la Slovacchia, il Brasile, pur non mancando affatto casi in tanti altri paesi della UE, asiatici e africani. Per i bambini italiani sottratti e illegalmente trattenuti in Slovacchia il “rimpatrio immediato” è una chimera! Sono necessari molti anni di estenuanti iter processuali, anche per eseguire sentenze definitive ed immediatamente esecutive emesse da un tribunale europeo. Ciò contrasta fortemente con i tempi di gran lunga più brevi (sei settimane) previsti dalle convenzioni e dalle leggi internazionali. (per info vd.: www.sottrazionislovakia.it)

Per esempio nei paesi del nord Europa, l’applicazione della Convenzione Aja, in caso di sottrazione di figlio naturale può presentare dei problemi, perché la legge nazionale interna del paese “sottrattore” tutela ampiamente la figura materna, anche a discapito dei diritti paterni. E le leggi di ratifica della Convenzione come per esempio in Danimarca, potrebbero, come di solito accade, non consentire un’applicazione agevole.

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COME INTERVENIRE
Nei confronti dei paesi membri della Convenzione de L’Aja, la competenza primaria è dell’Autorità Centrale – in Italia è il Dipartimento per la giustizia minorile presso il ministero di Giustizia. Ma quando il minore è stato illecitamente condotto in uno degli Stati non membri, la competenza primaria è del ministero degli Affari Esteri, che attua tutti gli interventi necessari a ottenere la tutela dei diritti dei minori italiani all’estero e il loro rimpatrio. I due ministeri sono agevolmente contattabili e obbligati ad attivare la protezione e le azioni urgenti. Qui di seguito indirizzo e riferimento telefonico:
Ministero di Giustizia: dipartimento per la giustizia minorile; Ufficio II – autorità centrali convenzionali: Via Damiano Chiesa,24 – 00135 RMtel.: +39.6.681881; fax: +39.6.68808085.

Ministero degli Affari Esteri: direzione generale per gli italianiall’estero e alle politiche migratorie – Ufficio IV Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 RM Tel.: +39.636913900: fax: +39.6.36918609.

La strada legale, in ogni caso, non è mai semplice. Ogni paese ha la propria legge nazionale in materia di diritto di famiglia ed è complicato districarsi tra sovrapposizioni di norme diverse a volte incompatibili: inevitabile, dunque, ricorrere ad avvocati specialisti che tentino la strada di far riconoscere nel paese straniero le decisioni dell’autorità giudiziaria italiana. A meno di accordi bilaterali che lo consentano.

Il consiglio fondamentale dell’Autorità centrale è l’ di essere assistiti e tutelati da professionisti che suggeriranno alla madre, l’adozione di accorgimenti e accordi pratici e fondamentali, che anche Guide ad hoc, reperibili presso i suddetti ministeri, sono in grado profusamente di fornire.

Un caso particolare, anche se poco diffuso percentualmente, è quello dei “rapimenti” nei paesi di religione musulmana, la cui soluzione è molto più complessa a causa delle forti differenze tra ordinamenti. Nei paesi islamici gli ordinamenti giuridici prevedono che agli stranieri sia applicata la loro legge nazionale. Nel caso di sottrazione, se il cittadino straniero è di religione musulmana, egli viene sottratto all’applicazione della propria legge nazionale e sottoposto alle regole della legge coranica (sha’ria). Facciamo un esempio: un accordo prematrimoniale con il quale un marito islamico dichiarasse di cedere i rispettivi figli alla moglie non musulmana, non sarebbe riconosciuto e un figlio nato fuori dal matrimonio non sarebbe riconoscibile, rientrando nei casi di illegittimità, senza diritti. Se invece al tribunale islamico viene evidentemente dimostrato che il minore vive in condizioni insostenibili come per esempio gravissimi problemi di salute, non curabili presso le strutture sanitarie locali, la sentenza potrebbe essere quella di restituzione del minore alle istituzioni italiane.

STRUMENTI GIURIDICI VIGENTI IN MATERIA:

Per informazioni è proficuo e conveniente essere a conoscenza di quali sono gli strumenti giuridici internazionali appropriati anche solo come qui di seguito elencati:
– La Convenzione dell’Aja del 25 .10.1980;
– Il Regolamento (CE) 2201/2003;
– La Convenzione europea di Lussemburgo 20.05.80;
– La Convenzione Europea di Strasburgo 25.01.96
– La Convenzione Onu NY 20.11.89;
– La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 4.11.1950

Una figura utile è quella del mediatore familiare europeo .
In tal senso il Tribunale dei minori di Bologna nel marzo 2015 si è espresso con grande sensibilità: il rispetto reale del principio dell’interesse superiore del minore non può prescindere dal tentativo di mediazione, ben concertato dall’avvocato competente e titolato in materia. Declama la sentenza: “…infatti un provvedimento di rigetto o di accoglimento dell’istanza di rimpatrio, definirebbe la lite, ma non chiuderebbe il conflitto sulle diverse posizioni dei genitori”.
In tale direzione è consigliabile consultare La Guida alle Buone Prassi pubblicata nel 2012 nell’ambito della Convenzione dell’Aja 25.10.80 dalla quale si possono enucleare principi fondamentali della Mediazione internazionale familiare nei casi di sottrazione: strumento che va assolutamente sostenuto e applicato per la soluzione del conflitto.

A conclusione di quanto  approfondito, è bene tenere in considerazione i seguenti punti:
1) che la Convenzione dell’Aja non si applica se la richiesta è avanzata quando è trascorso più di un anno dalla sottrazione (salvo eccezioni), oppure quando il rimpatrio del minore in Italia possa rappresentare una fonte di pericolo per il minore;
2) che alla stessa Convenzione si ricorre anche quando uno dei genitori nega qualsiasi contatto tra il figlio e l’altro genitore;
3) che la richiesta di rimpatrio o del ripristino del diritto di visita ai sensi della Convenzione dell’Aja, non pregiudicano la possibilità di ricorrere ai rimedi interni, sia di diritto civile che di diritto penale, previsti dal diritto italiano e dal diritto del paese sottrattore.


 

Art. 574 bis

Sottrazione e trattenimento di minore all’estero
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.


 


Art. 605 c.p.
Sequestro di persona
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge ;
2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. (1)

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore”.