Il Tar della Sicilia con l’ordinanza n. 549/2020, applicando per la prima volta l‘articolo 38 del decreto Semplificazioni, ha dato ragione a Vodafone e bocciato l’iniziativa sindaco di Messina, Cateno De Luca, che aveva vietato a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer.
Il tribunale amministrativo siciliano, come riportato da Italia Oggi, adito da Vodafone Italia spa, ha sospeso in via cautelare gli effetti del provvedimento applicando, l’art. 38 del decreto Semplificazioni, che al comma 6 espressamente stabilisce che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”.
La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.