Risarcimento: come evitare la beffa in caso di incidente stradale

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Gli incidenti stradali sono eventi sicuramente spiacevoli e purtroppo basta una distrazione o un’infrazione da parte di un altro conducente per ritrovarsi coinvolti in un incidente senza volerlo o poterlo prevedere. Ecco perché è opportuno essere preparati su come comportarsi in caso di incidente stradale, sia nell’immediatezza dell’evento che nelle fasi successive, dalla denuncia del sinistro stradale alla gestione e alla liquidazione dello stesso. Il rischio a cui si va incontro è quello di mostrare eccessiva fiducia nel sistema risarcitorio delle compagnie assicurative, confidando che la nostra impresa di assicurazioni tuteli esclusivamente i nostri interessi.

Per avere un quadro completo su cosa fare in caso di incidente stradale, di seguito il parere in 10 punti di un esperto in risarcimento del danno come l’avvocato Marco Menghetti.

Lo Studio Legale Menghetti & Partners  nominato fra i migliori studi legali di Roma dalla ricerca “Gli Studi Legali dell’Anno 2020” promossa da Il Sole 24 Ore, ha un’esperienza ultra decennale in materia di Responsabilità civile, Risarcimento del Danno e diritto delle Assicurazioni, tanto da aver creato un’intera sezione di avvocati ed esperti del settore dedicata all’Infortunistica Stradale.

1 COSA FARE NELL’IMMEDIATO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE?

La prima cosa in assoluto che consiglio di fare è mantenere la lucidità, prestare attenzione prima di scendere dal veicolo, indossare l’apposito gilet di segnalazione ed assicurarsi che non vi siano feriti. In tal caso, chiedere l’intervento dei soccorsi, nello specifico del 118. Non spostare il ferito se palesemente grave, salvo in caso di particolare pericolo come, ad esempio, quello di incendio al veicolo, e se indossa il casco non rimuoverlo assolutamente.

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Nell’ipotesi in cui nessuno abbia riportato danni fisici o, se necessario, dopo aver allertato i soccorsi, occorre procedere alla messa in sicurezza del luogo dell’incidente segnalando i veicoli con il triangolo catarifrangente e provvedere alla loro rimozione per evitare di essere un pericolo o un intralcio alla circolazione degli altri veicoli.

  1. NON C’È IL RISCHIO CHE RIMUOVENDO I VEICOLI SI POSSA COMPROMETTERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI?

Non provvedendo allo spostamento dei veicoli si va incontro, oltre al rischio di generare pericoli, come altri incidenti stradali, anche a rallentamenti della circolazione sul tratto interessato, incorrendo in sanzioni in caso di intervento delle Autorità.

Occorre pertanto, valutare caso per caso in base alla gravità dell’incidente, al possibile intralcio rappresentato dai veicoli coinvolti ed alla pericolosità della posizione degli stessi, oltre alla difficoltà nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Dunque, se si decide di rimuovere i veicoli, occorre preliminarmente, effettuare alcune foto al luogo dell’incidente, compresa la segnaletica stradale presente su quel tratto stradale.

ATTENZIONE: Fondamentale è realizzare foto ai veicoli prima di spostarli (da vicino e da lontano al fine di avere una panoramica chiara del teatro dell’evento), prestando attenzione a effettuarne qualcuna con la targa.

Inoltre, anche se il momento è concitato, ricordatevi di individuare e identificare fin da subito eventuali testimoni, che potrebbero servire in seguito per comprendere l’esatta dinamica dei fatti in caso di controversia, rendendo le loro dichiarazioni in fase di risarcimento danni da incidente stradale.

  1. QUALI SONO LE AZIONI SUCCESSIVE DA FARE?

Se esistono i presupposti, la soluzione più veloce ed efficace è compilare subito la Constatazione Amichevole di Incidente, il cosiddetto Modulo CAI, anche conosciuto come CID. Questo documento è valido come accordo tra le parti per il riconoscimento delle rispettive responsabilità sull’incidente stradale.

Ciò è chiarito ed evidenziato dall’ex art 143 comma II C.d.A. che, espressamente recita “il modulo firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

La consegna del modulo CAI alla propria compagnia assicurativa può facilitare notevolmente la procedura di indennizzo diretto per ottenere il risarcimento dei tutti i danni derivati dall’incidente stradale, sia riducendo i termini di legge per il risarcimento dei danni subiti sia per l’interpretazione della dinamica e delle relative responsabilità.

  1. QUALI SUGGERIMENTI SI POSSONO DARE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI?

Quando si compila il modulo CAI è fondamentale prestare molta attenzione a quello che si scrive altrimenti si rischia di pregiudicare i propri diritti a vantaggio della controparte.

ATTENZIONE: È importantissimo compilare correttamente la parte riguardante la dinamica dell’evento, mentre per la parte relativa ai danni riportati dalla propria auto è preferibile inserire una descrizione non troppo dettagliata, indicando, ad esempio, in modo generico “parte posteriore, parte anteriore, fiancata destra o sinistra” e aggiungere “mi riservo di farli valutare”.

Ciò perché ogni errore o dimenticanza sarà valutata dalle compagnie di assicurazioni per attribuire eventuali concorsi di colpa o per non risarcire alcuni danni che possono facilmente sfuggire dall’eventuale elenco.

  1. E SE L’ALTRO CONDUCENTE NON VOLESSE COMPILARE O SI RIFIUTASSE DI FIRMARE IL MODULO CAI?

Il principale svantaggio di un modulo CAI firmato solo da una parte è il fatto che l’altro conducente non ha voluto riconoscere le proprie responsabilità, pertanto se non sono intervenute sul luogo dell’evento le Autorità occorrerà fornire la prova delle proprie ragioni, ad esempio con una dichiarazione testimoniale.

Altro effetto della mancata sottoscrizione congiunta del modulo CAI e l’aumento dei termini di legge per la “congrua offerta” risarcitoria, che passa da 30 a 60 giorni per i danni materiali.

ATTENZIONE: Suggerisco, in caso di incidenti con ragione e gravi danni riportati ai veicoli o ai conducenti, di richiedere sempre l’intervento delle Autorità per la redazione di un verbale dell’incidente.

  1. COME SI PRESENTA LA DENUNCIA DEL SINISTRO STRADALE E CHI PAGA?

È possibile presentare la denuncia del sinistro alla propria compagnia assicurativa avvalendosi della procedura di indennizzo diretto. Ovvero, un procedimento alternativo per il risarcimento dei danni, con cui la propria impresa di assicurazioni liquida i danni rivalendosi in seguito sulla compagnia del responsabile civile.

La procedura d’indennizzo diretto si applica però solo nei seguenti casi:

  • Scontro tra due veicoli immatricolati, assicurati in Italia o con una compagnia estera che ha aderito all’indennizzo diretto;
  • Incidente stradale avvenuto in Italia;
  • Motocicli 50 cc immatricolati dopo il 2006 (provvisto della nuova targhetta);
  • Sinistro con lesioni inferiori o uguali al 9% di invalidità permanente;
  • Incidente stradale con lesioni ai trasportati;
  • Danni alle cose trasportate all’interno del veicolo di proprietà degli occupanti e dell’assicurato.

ATTENZIONE: Corre l’obbligo precisare che il fatto che sia la nostra compagnia di assicurazioni a risarcire i danni non necessariamente significa che tutelerà esclusivamente i nostri interessi.

Infatti, la propria compagnia di assicurazioni si troverà a scegliere tra l’interesse dei propri assicurati, i propri e quelli della compagnia consorella. Quindi, lascio a voi le opportune considerazioni.

In tutti gli altri casi, si deve procedere con la richiesta ordinaria di risarcimento danni da incidente stradale da inoltrare alla compagnia assicurativa della controparte.

Consiglio sempre di inoltrare la richiesta tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di poter dimostrare di aver ottemperato entro i termini di Legge.

Anche qui vale sempre lo stesso consiglio: attenzione a come si rappresenta la dinamica poiché le parole utilizzate possono creare fraintendimenti con il rischio di compromettere totalmente o parzialmente il buon esito del risarcimento dei danni subiti.

ATTENZIONE: La dinamica dell’incidente stradale deve essere rappresentata in modo chiaro e conciso (ad esempio: procedevo alla guida del mio veicolo in via XXXX quando giunto in prossimità dell’incrocio XXXX venivo improvvisamente urtato dal veicolo XXXX, nulla ho potuto fare per evitare l’evento…) e rappresentare i danni in modo generico (ad esempio: in tale occasione subivo ingenti danni materiali “alla parte posteriore” che mi riservo di far valutare…).

  1. DOPO L’INVIO DELLA RICHIESTA, QUANTO BISOGNA ATTENDERE PER AVERE UNA RISPOSTA?

Se la richiesta danni da incidente stradale è redatta in modo corretto riceverete una risposta in 7/10 giorni per entrambe le procedure, con la formulazione dell’offerta in:

  • 30 giorni di tempo per il risarcimento dei danni materiali in caso di sottoscrizione congiunta del CAI;
  • 60 giorni di tempo per il risarcimento dei danni materiali senza o con CAI monofirma;
  • 90 giorni di tempo per il risarcimento delle lesioni, dal momento in cui si fornisce la documentazione medica o il danneggiato si sottopone alla visita medico legale di controllo.

ATTENZIONE: Consiglio di verificare bene la congruità della proposta/offerta prima di accettarla perché, se non si ha la dovuta competenza in merito, il rischio è di accettare un importo riduttivo rispetto al realmente dovuto.

  1. COME SI PUO’ ESSERE SICURI DI AVER PRESENTATO UNA CORRETTA RICHIESTA E CHE L’OFFERTA RICEVUTA DALL’ASSICURAZIONE CORRISPONDA AL GIUSTO RISARCIMENTO PER I DANNI SUBITI?

Ritengo che il modo più opportuno per essere certi di ricevere il giusto indennizzo per i danni subiti nell’incidente stradale sia rivolgersi a un esperto del settore.

In molti si rivolgono alla propria carrozzeria di fiducia per un preventivo o con l’amico perito, ma bisogna essere consapevoli che la stima dei danni non tiene in considerazione di tutte le conseguenze subite a seguito dell’incidente stradale che rappresentano voci di danni risarcibili, come ad esempio i danni per fermo tecnico, noleggio, trasporto, deposito, danni alle cose trasportate, danno da vacanza rovinata, ecc.

È più opportuno consultarsi con un professionista del settore, preferibilmente un avvocato che si occupa di risarcimento danni o anche un’agenzia di infortunistica stradale.

ATTENZIONE: Le agenzie di infortunistica stradale non sono abilitate ad andare oltre la fase stragiudiziale. In altre parole non possono seguire il cliente nelle fasi come la Negoziazione assistita o il Giudizio.

Per esempio: una dimenticanza può portare la compagnia di assicurazione a riconoscere il concorso di colpa nell’incidente stradale e liquidare il risarcimento del danno su basi concorsuali, nella misura del 30%, del 50% o del 70%, rendendo molto difficile recuperare il giusto risarcimento anche per vie giudiziali.

Infatti, secondo l’articolo 2054 cc II comma: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.” Pertanto, è il danneggiato ad avere l’onere di provare l’effettiva esistenza di tutti i danni subiti e di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, sia con le proprie corrette dichiarazioni che con eventuali prove.

  1. SPETTA AL DANNEGGIATO AVERE LA MASSIMA ATTENZIONE PRIMA DI INOLTRARE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI E LE AZIONI SUCCESSIVE DA FARE?

Esattamente, ecco perché mi preme molto sensibilizzare l’importanza di una valutazione attenta e precisa prima di effettuare comunicazioni scritte o inviare documentazione medica alle compagnie di assicurazioni.

Le insidie possono essere davvero tante.

Ad esempio, le compagnie spesso incalzano il danneggiato nel presentare la propria documentazione o nell’accettare le proposte risarcitorie entro termini indicati come perentori.

ATTENZIONE: Molto spesso, il mancato rispetto di alcune tempistiche non è assolutamente vincolante, mentre accettare superficialmente un’offerta lo è!

Altro esempio: in sede di perizia tecnica, il perito dell’assicurazione invita a sottoscrivere un modulo presentandolo come una semplice formalità per accelerare i tempi del risarcimento.

ATTENZIONE: In realtà si tratta di un “accordo conservativo” che vincola esclusivamente il danneggiato all’accettazione della somma offerta dallo stesso, dunque, alla rinuncia implicita a far valere ulteriori diritti.

  1. NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DELL’ASSICURAZIONE NON SI RITENGA ADEGUATA COME BISOGNA COMPORTARSI?

Se non fatto prima, ci si può rivolgere a uno studio legale per valutare la congruità dell’offerta e decidere eventualmente di intraprendere altre azioni per riuscire a ottenere il giusto risarcimento.

ATTENZIONE: La materia della Responsabilità Civile Automobilistica è interessata da continui cambiamenti e adeguamenti normativi e diversi orientamenti giurisprudenziali. È consigliabile scegliere uno studio legale con avvocati che si occupano di risarcimento del danno e Diritto delle assicurazioni in maniera esclusiva e aggiornata.

Capisco che la prospettiva di andare in giudizio spesso tende a scoraggiare il danneggiato a causa dei tempi e dei costi che crede di dover affrontare.

In realtà, esistono nuovi strumenti a disposizione di un avvocato per risolvere eventuali controversie con la compagnia di assicurazioni oltre al Giudizio Ordinario, come ad esempio la negoziazione assistita o l’accertamento tecnico preventivo. Con quest’ultimo, ad esempio, in pochissimi mesi si riesce a effettuare una corretta valutazione del danno, risolvendo velocemente i problemi relativi alla quantificazione.

Inoltre, un avvocato è in grado di riconoscere tutti i casi in cui è possibile presentare reclami agli Organi di controllo sull’operato delle compagnie assicurative al fine di verificare e sanzionare eventuali violazioni e ripristinare il giusto dialogo con l’ente assicuratore.

Non necessariamente si arriva davanti al Giudice per far valere il proprio diritto al congruo risarcimento del danno da incidente stradale. Soprattutto se seguiti bene e sin dall’inizio, nella maggior parte dei casi, si può evitare il giudizio.

E se, nella denegata ipotesi in cui si dovesse arrivare in giudizio, ritengo che sia comunque più giusto essere risarciti in modo adeguato di tutti i danni subiti investendo, se necessario, anche un po’ più di tempo, piuttosto che dover cedere anche solo in parte ai propri diritti per risparmiare qualche mese.