L’Agenzia delle Entrate ha iniziato a definire nel dettaglio il funzionamento della lotteria degli scontrini che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio. Sono ancora molti gli aspetti da definire – tempistica delle estrazioni e montepremi – ma sappiamo con certezza che per partecipare i contribuenti dovranno richiedere un ‘codice lotteria’ scaricabile dal portale della lotteria stessa e presentarlo al negoziante. Esclusi fino al 30 giugno farmacie e medici.
Nel provvedimento l’Agenzia chiarisce che entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate saranno configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.
“Scontrini” validi per la lotteria
I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Ok dal Garante Trattamento
I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.
Il perimetro dei registratori telematici
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
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