Ci siamo dimenticati – o l’abbiamo fatto in ritardo – di inviare la documentazione al sito dell’Enea per ottenere l’ecobonus legato ai lavori per aumentare l’efficienza energetica delle nostre abitazioni? Nessun problema, la detrazione fiscale è salva. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019: “La trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico – scrive FiscoOggi.it, rivista on line delle Entrate – seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento“.
A conti fatti dunque, in assenza di una specifica norma, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sui lavori edilizi non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale. Il dubbio è legato alla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), legge 205/2017), per effetto della quale, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. L’invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito web dedicato. Ma appunto in assenza di sanzioni il ritardo o l’omesso invio non fa decadere l’ecobonus.