Una nuotata, un po’ di sole in spiaggia e poi in macchina per guidare verso casa, restando in ciabatte o, addirittura, a piedi nudi: la legge lo permette e in caso di controllo non si rischiano multe. Mettersi al volante senza scarpe o con calzature aperte come gli zoccoli o le infradito è, appunto, lecito ormai da anni (dal 1993 non esistono più prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da utilizzare mentre ci si trova alla guida) ma, in caso di incidente stradale, potrebbero nascerne conseguenze spiacevoli per l’automobilista, in particolare con l’assicurazione.
Per la legge si può ma l’assicurazione…
Questo potrebbe avvenire soprattutto se le Forze dell’Ordine nel loro verbale dovessero indicare proprio l’assenza delle calzature o la loro inadeguatezza come una delle cause che hanno portato al sinistro. Il piede infatti, magari sporco di sabbia, potrebbe scivolare dal pedale del freno, oppure le ciabatte potrebbero sfilarsi e incastrarsi sotto i pedali, rendendone difficoltoso l’utilizzo. D’estate si parla principalmente di sandali ma in generale le stesse considerazioni valgono anche per altri tipi di scarpe, come le zeppe e le tacco 12.
…potrebbe chiederci la “rivalsa”
La Compagnia, dopo aver pagato i danni causati, potrebbe infatti chiedere all’automobilista la cosiddetta rivalsa per non aver rispettato il Codice della Strada, a meno che nel contratto RCA non si sia firmata la clausola di rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice. Gli articoli 140 e 141 del CdS prevedono infatti che venga tenuto un comportamento tale “che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” e che il conducente debba “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. E in ciabatte, con le infradito ma anche con le scarpe tacco 12 questa reattività potrebbe non sempre essere possibile. Per una leggerezza si rischia, così, di dover rifondere di tasca propria i danni per la carrozzeria e per il meccanico delle controparti coinvolte o, peggio, le spese mediche e per i danni permanenti. E se all’automobilista fosse attribuita proprio per le ciabatte la piena colpa dell’incidente e la prognosi cagionata a terzi fosse superiore ai 30 giorni, allora si verificherebbero gli estremi per far scattare anche le previsioni penali sulle lesioni gravi, contenute nella legge sull’omicidio stradale.