Privacy, multa ad Acea per contratti energia non richiesti. Come comportarsi in questi casi

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Il Garante della privacy ha sanzionato Acea Energia per 2 milioni di euro a causa di contratti attivati all’insaputa dei clienti da agenti porta a porta. Ecco come comportarsi quando ci si trova una fornitura di energia non richiesta

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Acea Energia per 2 milioni di euro a causa di contratti attivati all’insaputa dei clienti da agenti porta a porta.

Le violazioni sui dati personali di oltre 1.200 clienti

Entrando nello specifico, il Garante ha sanzionato Acea Energia spa per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti nell’ambito della fornitura di energia elettrica e gas.

Le segnalazioni dei clienti

L’Autorità è intervenuta a seguito di diverse sollecitazioni riguardanti l’utilizzo di dati inesatti e non aggiornati di clienti della società per la conclusione di contratti non richiesti. “In particolare – spiega una nota del Garante – i reclamanti lamentavano di aver appreso dell’instaurazione del rapporto di somministrazione solo dopo aver ricevuto comunicazioni di Acea dell’avvenuta attivazione della fornitura o solleciti di pagamento, affermando di non aver mai avuto alcun contatto, né personale né a distanza, con la società. Alcuni reclami riguardavano inoltre il tardivo o mancato riscontro di Acea alle richieste di esercizio dei diritti ai sensi della normativa privacy“.

Le irregolarità emerse dalle ispezioni

Dalle ispezioni è emerso che i trattamenti in questione avvenivano mediante società incaricate da Acea Energia di procacciare potenziali clienti, sul cui operato non veniva effettuata adeguata vigilanza. “L’istruttoria ha infatti accertato che Acea non aveva adottato misure tecniche e organizzative idonee a prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dei documenti acquisiti dagli agenti porta a porta o dai partner della società” spiega il Garante, che continua: “Gli agenti potevano così entrare in possesso delle generalità degli interessati mediante dispositivi mobili, scattando ad esempio foto dei documenti, per poi procedere a loro insaputa all’attivazione delle forniture anche mediante firma apocrifa. Inadeguato, infine, il sistema di monitoraggio attraverso recall, volto a verificare l’effettiva volontà del cliente di sottoscrivere un contratto“.

Le misure correttive imposte dall’Autorità

Il Garante ha quindi ingiunto ad Acea l’adozione di diverse misure correttive, tra cui l’utilizzo di alert per monitorare l’osservanza delle procedure contrattuali da parte degli agenti, il controllo periodico dell’esattezza delle informazioni acquisite e l’individuazione di specifici tempi di conservazione dei dati dei clienti.

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Consigli per non rimanere spiazzati

Ma cosa fare se un fornitore di luce o gas attiva un contratto a propria insaputa? Vediamo alcuni consigli utili.

Non pagare le fatture
La prima regola fondamentale è che in caso di attivazione di una fornitura non richiesta di gas o elettricità, il consumatore è esonerato dall’obbligo di pagare qualsiasi somma. L’assenza di una risposta o reazione non costituisce in alcun modo un “silenzio-assenso”. Inoltre, durante la controversia, l’azienda non richiesta non può chiedere la sospensione della fornitura per morosità.

Inviare un reclamo formale (Disconoscimento)
Bisogna contestare immediatamente l’accaduto al nuovo fornitore inviando un reclamo formale, preferibilmente tramite raccomandata A/R o Pec. Nella comunicazione bisogna dichiarare esplicitamente di non aver mai richiesto la fornitura né sottoscritto alcun accordo, e diffidare il venditore dall’avanzare ulteriori pretese economiche. La procedura richiede di disconoscere il contratto, chiederne l’annullamento immediato e pretendere lo storno di tutte le eventuali fatture già emesse. Se si viene contattati da un’agenzia di recupero crediti per queste fatture, bisogna pretendere che siano loro a esibire la copia del contratto firmato o la registrazione vocale che attesti il consenso.

La “Procedura di ripristino”
Se il fornitore riconosce l’errore o la fondatezza del reclamo, attiverà una procedura in cui invierà al distributore locale e al precedente fornitore tutti i dati necessari per far tornare l’utente alle condizioni contrattuali che aveva prima dell’attivazione fraudolenta, senza alcun costo a suo carico.

Intervento dello Sportello per il Consumatore
Se il fornitore respinge il reclamo, oppure non fornisce una risposta motivata entro 40 giorni dall’invio, ci si può rivolgere allo “Sportello per il Consumatore” (gestito da Arera). Questo ente verificherà la documentazione e, in caso di attivazione illecita, farà scattare la “procedura di ripristino” obbligando la compagnia a far tornare l’utente al suo vecchio gestore e a ricalcolare i consumi per quel lasso di tempo.

Segnalazione all’Antitrust (Agcm)
Poiché l’attivazione di contratti non richiesti o carpiti con l’inganno è considerata a tutti gli effetti una “pratica commerciale scorretta”, è fortemente consigliato fare un esposto all’Antitrust. Questa segnalazione permette all’Autorità di aprire istruttorie e sanzionare pecuniariamente le aziende scorrette.