
Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un decreto che introduce forti limiti contro il telemarketing selvaggio: Le società non potranno chiamare senza il consenso esplicito dell’utente, e dovranno utilizzare solo un apposito tipo di prefisso. Novità anche sui reclami e interruzioni di fornitura
Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un decreto che introduce il Regolamento generale sulla fornitura, commercializzazione e aggregazione di energia elettrica. La norma contiene forti limiti contro il telemarketing selvaggio: le società non potranno chiamare senza il consenso esplicito dell’utente e dovranno utilizzare solo un apposito tipo di prefisso. Novità anche su reclami e interruzioni di fornitura. “Alla luce dei reclami e delle segnalazioni dei consumatori, si ritiene necessario porre fine alle pratiche commerciali aggressive e rafforzare la protezione delle famiglie contro abusi evidenti”, scrive il Ministero per la transizione ecologica che ha proposto il testo.
Fine delle chiamate commerciali
Il Decreto vieta, in via generale, le chiamate telefoniche alle famiglie per finalità pubblicitarie o per pratiche di contrattazione quando non siano state espressamente richieste dal consumatore o quando non sia lo stesso utente a contattare la compagnia, rafforzando e integrando la normativa vigente in materia di telecomunicazioni e assistenza alla clientela.
Modifica dei prezzi e trasparenza
Quando si verifica una modifica dei prezzi derivante da un cambiamento delle condizioni contrattuali o da una nuova sottoscrizione, l’azienda dovrà presentare al consumatore, preventivamente, un documento separato dal contratto che riepiloghi in modo chiaro gli effetti della modifica sulla bolletta finale e includa una tabella comparativa tra i prezzi precedenti e quelli successivi alla variazione.
Tempi ridotti per il cambio
I tempi per il cambio di fornitore vengono ridotti a un massimo di 10 giorni e, nel caso di contratti di locazione, sarà possibile trasferire l’utenza con la sola richiesta di cambio intestazione del contratto da parte dell’effettivo utilizzatore dell’energia, libero da eventuali debiti del precedente intestatario. Tale possibilità sarà estesa anche alle donne vittime di violenza di genere o sessuale che vivano nell’abitazione senza essere titolari del contratto.
Nuovi sistemi di reclamo
Il Real Decreto rafforza i canali di reclamo dei consumatori verso le società di fornitura. Queste dovranno disporre di un servizio gratuito di assistenza clienti, almeno digitale, che consenta di registrare le segnalazioni, compresa la trascrizione delle comunicazioni telefoniche. Reclami e segnalazioni dovranno ricevere risposta entro un massimo di 15 giorni.
Il difensore del cliente
Le società potranno inoltre istituire un Difensore del cliente con decisioni vincolanti per l’azienda. Sarà pubblicato l’elenco delle compagnie che adotteranno questa figura e potrà predisporre linee guida sui requisiti necessari. Resta inoltre la possibilità di ricorrere agli organismi arbitrali dei consumatori, con competenza amministrativa delle comunità autonome.
Interruzioni della fornitura e rifatturazioni
Viene rivisto il sistema di rifatturazione in caso di errori di lettura dei consumi. Se l’errore è a favore del cliente, l’azienda dovrà restituire le somme indebitamente fatturate nella bolletta successiva, con interessi maggiorati dell’1,5%. Se l’errore favorisce il fornitore, l’importo verrà suddiviso in rate per un periodo pari a quello trascorso dall’errore, fino a un massimo di un anno.
Possibilità di più contratti di fornitura simultanei
Il consumatore potrà scegliere diverse modalità per la fornitura elettrica. Nel mercato libero sarà possibile sottoscrivere contratti stagionali, di durata inferiore a un anno, e avere più contratti contemporaneamente, anche con fornitori diversi, oppure accedere direttamente al mercato all’ingrosso, purché non coincidano nello stesso periodo di liquidazione (attualmente di 15 minuti). Tutti i consumatori potranno inoltre disporre di due potenze contrattuali diverse nell’arco di 12 mesi, variandole con periodicità trimestrale, mensile, giornaliera o oraria.
Quattro mesi di tempo per adeguarsi
Le società di vendita avranno quattro mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni, lo stesso termine entro cui la CNMC dovrà presentare al MITECO un rapporto sull’evoluzione delle pratiche commerciali scorrette. La violazione delle norme di tutela dei consumatori potrà essere considerata infrazione grave, con sanzioni fino a 6 milioni di euro.
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