
Il quesito di un nostro lettore ci riporta a fare il punto sull’installazione dei contabilizzatori che, alla ripresa di settembre, sono sottoposti a controllo e a letture dei consumi prima della stagione invernale
Caro Salvagente,
vivo in affitto in una palazzina con cinque appartamenti di proprietà di un’unica persona, la quale non abita nell’edificio. Poiché abbiamo l’impianto di riscaldamento centralizzato, da anni chiedo di installare i contacalorie che, per quel che mi risulta, sono obbligatori. Il proprietario ha mostrato una pseudo perizia nella quale c’è scritto che siccome la spesa è onerosa, non è obbligato a metterli. Ha ragione lui? E se così non fosse, che cosa possiamo fare?
Sergio Pesce
L’installazione dei contabilizzatori di calore, dispositivi installati su ciascun termosifone di un impianto di riscaldamento centralizzato, che servono per misurare il consumo di calore di ogni radiatore, è disciplinata dalla normativa. La principale è la legge n. 10 del 9 gennaio 1991 sull’uso razionale dell’energia, che ha introdotto l’obbligo.
È seguito il decreto legislativo Codice dell’energia del 19 agosto 2005, n. 192, che ha apportato modifiche e integrazioni, sottolineando l’importanza di misurare individualmente i consumi termici. Promuovere la trasparenza dei consumi, incentivare la razionalizzazione dell’uso dell’energia, assicurare una distribuzione equa delle spese di riscaldamento nei condomini sono gli obiettivi principali di queste norme.
Il decreto legislativo 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera b, pone a carico del singolo proprietario l’obbligo di installare i contacalorie e nella lettera c prescrive che, se l’uso di sotto-contatori non è tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, si procede con l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, sempre con onere dei proprietari.
Sebbene l’installazione dei contacalorie non sia a discrezione del condominio, perché si tratta di dispositivi che devono essere presenti obbligatoriamente nelle abitazioni, esistono dei casi in cui questa non è possibile per motivi tecnici oppure perché i costi non sono proporzionati ai risparmi energetici che ne dovrebbero derivare. Se queste motivazioni sono dimostrabili attraverso una relazione redatta e firmata da un tecnico abilitato, è possibile rinunciare all’installazione.
Nel caso descritto dal nostro lettore, quindi, occorre verificare l’autenticità e l’adeguatezza della perizia presentata dall’unico proprietario degli alloggi che è responsabile dell’installazione e a cui fanno capo anche le relative spese.
Se il suo rifiuto non è giustificato né supportato adeguatamente, rischia di incorrere in sanzioni piuttosto salate: le multe per non aver ottemperato all’obbligo possono oscillare dai 500 euro fino a un massimo di 2.500 euro.








