La cartella esattoriale emessa da un agenzia di riscossione non competente per territorio? È nulla e quindi il contribuente, dopo averne chiesto l’annullamento, può non pagarla.
Con l’ordinanza 19577/17 emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la Suprema Corte ha stabilito che l’atto di riscossione può essere emesso solo da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha stabilito il suo domicilio fiscale. Pertanto se l’atto è notificato da un concessionario “fuori zona” l’atto è nullo anche se non è ancora esecutivo.
Respinto il ricorso Equitalia
Nella fattispecie, come spiega una nota dello Sportello dei Diritti, gli ermellini hanno accolto il ricorso di una società, che si era vista notificareda Equitalia Esatri Spa una cartella di pagamento di oltre 160mila euro a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. Già in primo grado l’azienda aveva impugnato l’atto, ottenendo la nullità per incompetenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Varese. Ma sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale della Lombardia pur rilevando l’incompetenza territoriale, avevano ritenuto comunque valida la cartella di pagamento emessa da un concessionario non più competente per l’esecuzione. I giudici di legittimità, ribaltando i verdetti dei gradi di merito hanno ritenuto errate le conclusioni cui è giunta la sentenza della Commissione tributaria ed hanno accolto il ricorso della contribuente ricordando che già con la sentenza 8049/17, aveva rilevato l’illegittimità dell’atto (in quel caso, un fermo di beni mobili registrati) emesso, “da un concessionario operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui è compreso il domicilio fiscale del contribuente e, perciò, territorialmente incompetente”.
“La competenza non può essere derogata”
Tale conclusione vale anche per la cartella di pagamento, emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente. L’illegittimità della cartella di pagamento, infatti, deriva dal fatto che “la competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, così come quella a emanare gli atti di accertamento (…) non può essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste”. A nulla vale, hanno concluso i giudici della Suprema Corte, la circostanza che la cartella di pagamento non sia ancora un atto esecutivo: ciò non esclude, che possa essere legittimamente emanata solo dal concessionario che opera nell’ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale.