Fideiussione omnibus: quando la banca chiede che un’altra garanzia

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione omnibus è quella grazie alla quale un soggetto terzo, come un amico o un parente, garantisce con il proprio patrimonio il prestito. Cerchiamo di capirne di più: quando viene applicata, i soggetti interessati e i casi di nullità.

Quando si chiede un mutuo in banca, l’istituto ha bisogno di garanzie sulla restituzione delle somme che vengono valutate ed evidenziate di volta in volta. Una strada percorribile, in questi casi, è quella delle fideiussione omnibus, ovvero quella grazie alla quale un soggetto terzo, come un amico o un parente, garantisce con il proprio patrimonio il prestito che la banca eroga ad un soggetto sotto forma di mutuo o finanziamento.

La fideiussione

Il termine fideiussione deriva dal latino fideiubere, ovvero “dare sicurezza”, “fare da garante” e rappresenta infatti un istituto con cui un soggetto offre la garanzia, accreditata e sicura, per chi contrae un debito bancario. Ecco dunque che, in base a quanto previsto dal diritto, con la fideiussione un soggetto, il fideiussore, garantisce per un’obbligazione altrui obbligandosi a sua volta personalmente nei confronti del creditore. L’istituto, come detto, è molto utilizzato nell’ambito bancario per la concessione dei mutui, specie nel caso in cui il mutuatario, ovvero chi chiede il mutuo, non rispetti gli standard di reddito richiesti dalla banca che deve concedere il mutuo. Se ne deduce che per la banca il fideiussore è responsabile quasi quanto il debitore e, nel caso in cui il debitore non dovesse riuscire a pagare le rate previste o dovesse tardare con i pagamenti, la banca si rivarrà direttamente sui beni del fideiussore. Stesso discorso si verifica nel momento in cui il debitore presenta dei documenti falsi per l’accesso al mutuo. Il ruolo di fideiussore può essere ricoperto da una banca o da una società finanziaria, che prevedano nell’oggetto sociale la possibilità di prestare fideiussioni, oppure da un soggetto fisico, come una parente o un amico in possesso delle caratteristiche richieste dalla banca. Anche lo Stato può assumere il ruolo di fideiussore, assumendosi dunque i costi e le responsabilità a garanzia di un debitore, anche se solitamente ricopre questo ruolo per grandi imprese che hanno una valenza strategica per lo sviluppo e il consolidamento economico del Paese. La garanzia fornita dallo Stato, inoltre, permette di ottenere ai richiedenti un prestito bancario a tassi inferiori rispetto a quelli che altrimenti sarebbero stati concessi.

Per quanto simili, fideiussore e garante non devono essere considerati allo stesso modo. Il primo, infatti, ha un vincolo accessorio ed è cioè responsabile allo stesso modo del debitore in quanto risponde totalmente del debito. Il garante, invece, si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata restituzione del debito, ma non è debitore negli stessi termini in cui lo è il fideiussore e, quindi, non ha gli stessi obblighi.

La fideiussione omnibus

La fideiussione assume la specifica di omnibus, dal latino “per tutti”, nel momento in cui un soggetto assume l’impegno verso una banca di garantire l’adempimento di tutti i debiti che il soggetto garantito risulterà avere verso l’istituto di credito. Ecco dunque che la fideiussione omnibus è una vera e propria garanzia in favore di una banca che eroga un mutuo ad un soggetto che, altrimenti, non avrebbe goduto dei requisiti richiesti dall’istituto. Al verificarsi di questa situazione, nel momento in cui si stipula il contratto è previsto l’intervento di un soggetto terzo diverso dal debitore principale che, in caso di insolvenza del debitore, lo affianca e risponde del debito con il proprio patrimonio. Si sottolinea inoltre che con la fideiussione omnibus si comprendono non solo i debiti presenti al momento della stipula del contratto, ma anche quelli futuri che rientrano nella fideiussione omnibus. Si tratta, più nello specifico, di quelli che risulteranno sussistenti al momento della scadenza pattuita oppure quando la banca dovesse decidere di recedere dal rapporto e di esigere il pagamento dei propri crediti. A caratterizzare la fideiussione omnibus è la presenza di due specifiche clausole:

  • quella di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, che di fatto dà vita alla fideiussione omnibus. Con questa si stabilisce che il garante è tenuto a pagare i debiti a semplice richiesta scritta della banca, ovvero senza avere la possibilità di sollevare le eccezioni pertinenti al debito garantito;
  • quella estensiva, ovvero quella che estende la copertura fideiussoria a tutti i debiti che quel determinato soggetto avrà nei confronti della banca. In seguito ad un lungo iter giuridico, la Corte di Cassazione ha stabilito che per l’estensione a garanzia ad obbligazioni future è necessario indicare l’importo massimo garantito, al fine di evitare che la pratica fideiussoria possa arrivare a gravare in maniere impropria ed eccessiva sul fideiussore. Si sottolinea inoltre che la clausola estensiva fa sì che le responsabilità assunte dal fideiussore vengano trasmesse anche ai suoi eredi in caso di decesso.

Finalità e rischi della fideiussione omnibus

Grazie ai discorsi fin qui affrontati è facile ricavare le finalità della fideiussione omnibus. Questa, infatti, ha il principale scopo di garantire il soggetto che eroga il credito, la banca. Solitamente si ricorre a questo istituto per:

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  • la concessione del mutuo per l’acquisto di una casa;
  • il finanziamento di una somma di denaro giustificata da varie finalità.

Così come previsto dal funzionamento dell’istituto, nel momento in cui il debitore principale non restituisce in tutto o in parte le somme ricevute, la banca potrà rifarsi sul fideiussore omnibus chiedendogli di pagare. Si tratta, come evidente, di una pratica non del tutto esente da rischi, soprattutto per chi esercita il ruolo di fideiussore. Quest’ultimo, infatti, una volta acquista la qualifica non potrà rifiutarsi di saldare i debiti incompiuti del soggetto garantito e, inoltre, non potrà giustificarsi dicendo di non essere a conoscenza dell’esistenza e dell’entità dei debiti accumulati dal soggetto che ha garantito verso la banca creditrice. Il rischio concreto, dunque, è che il fideiussore possa trovarsi di fronte ad una situazione diversa da quella che si aspettava, spesso perché raggirato o tenuto all’oscuro di situazioni che avrebbero potuto impedire – se ne avesse avuto conoscenza piena – la concessione della sua garanzia. Il risultato è che il fideiussore potrebbe essere chiamato a rispondere di cifre ben più alte di quelle preventivate.

Validità e importo massimo

Per limitare i danni che potrebbe innescare una fideiussione omnibus, nel 1992 in Italia è stato riformato l’art. 1938 del codice civile dalla legge sulla trasparenza delle operazioni bancarie. In esso si fa espresso riferimento ad alcune condizioni di validità della fideiussione omnibus, tra cui risalta la necessità di specificare nel contratto l’importo massimo garantito. All’articolo 1956 del Codice civile, invece, viene stabilita la nullità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Questo vuol dire che deve essere considerata nulla qualsiasi clausola contrattuale che miri ad escludere una speciale autorizzazione del fideiussore per aumentare il credito iniziale garantito a un debitore che ha avuto un peggioramento delle condizioni economiche. Anche in questo caso si tratta di un articolo che è stato modificato dalla legge sulla trasparenza bancaria.

Cause di nullità

Così come stabilito da una recente sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, la n. 41994/2021, un fideiussione omnibus può essere resa nulla dalla presenza di tre clausole specifiche, ovvero:

  • la clausola di reviviscenza, che prevede che al fideiussore venga chiesto di pagare alla banca le somme che da quest’ultima sono state restituite al debitore in quanto non dovute. Si pensi, ad esempio, ai casi di annullamento, inefficacia o revoca del titolo di pagamento;
  • la clausola di rinuncia dei termini, ovvero quei casi in cui il fideiussore rimane obbligato verso la banca anche se quest’ultima non ha richiesto il pagamento al debitore principale entro i termini stabiliti dalla legge. A tal proposito è utile ricordare che, in base a quanto previsto dall’articolo 1957 del codice civile, il termine con cui la banca può agire contro il fideiussore ha una decadenza di 6 mesi.
  • la clausola di sopravvivenza, per la quale il fideiussore è tenuto verso la banca al pagamento anche se il debito principale deriva da un contratto poi dichiarato invalido.

In presenza di queste clausole può esserci la nullità totale o parziale del contratto e, in presenza di una fideiussione omnibus, possono essere le seguenti conseguenze:

  • nel caso in cui le clausole nulle possono essere eliminate dal contratto senza che questo perda significato per le parti, il contratto stesso rimane valido ed efficace;
  • nel caso in cui si riesca a dimostrare che, in assenza delle suddette clausole, le parti non avrebbero concluso l’accordo, l’intero contratto è da ritenersi nullo.

Le parti per far dichiarare totalmente o parzialmente nullo un contratto dovranno rivolgersi ad un giudice e le conseguenze possibili per il fideiussore sono principalmente due:

  • nel caso in cui il fideiussore avesse già pagato le somme non dovute, in virtù di una clausola di fideiussione omnibus dichiarata nulla, potrà chiedere ed ottenere la restituzione;
  • se a causa delle situazioni venutasi a creare il fideiussore ha subito anche un danno dimostrabile nella consistenza e nell’ammontare, avrà diritto ad essere risarcito.