Che cos’è la constatazione amichevole e come deve essere riempita: le linee guida da seguire. E in caso di mancanza di accordo tra le parti è il caso di compilarlo oppure è meglio evitare?
Nel momento in cui si verifica un incidente stradale, le parti coinvolte sono chiamate a svolgere una serie di attività necessarie per poter chiarire le responsabilità dell’accaduto ed avviare così l’azione di copertura assicurativa. Tra le opzioni a disposizione degli automobilisti c’è la cosiddetta constatazione amichevole di incidente, nota anche come Cai, Cid (Convenzione indennizzo diretto) o modulo blu. Si tratta di un documento standard che viene consegnato dalle assicurazioni nel momento della stipula della polizza Rca o che può essere scaricato da internet e che ha il principale scopo di accelerare le pratiche per il risarcimento del danno. Come intuibile, alla base della constatazione amichevole c’è il fatto che le parti coinvolte nel sinistro siano d’accordo nell’attribuzione delle responsabilità dell’incidente, ma il Cid può essere redatto anche se manca l’intesa: il documento sarà infatti utile in sede di denuncia come resoconto dell’accaduto. All’interno del Cai andranno indicati i dati delle persone coinvolte e dei veicoli, così come andrà fornita la descrizione di quanto avvenuto con l’ammissione delle responsabilità.
La constatazione amichevole
Quando le parti coinvolte in un sinistro compilano la constatazione amichevole semplificano e accelerano, come detto, la pratica del risarcimento dei danni subiti. In questi casi, infatti, la richiesta viene inoltrata direttamente alla propria compagnia di assicurazione e non a quella del veicolo responsabile. Tale passaggio snellisce l’intero iter, con l’agenzia del soggetto con ragione che provvede a risarcire il danno per poi rifarsi sull’agenzia dell’automobilista con colpa, sempre che la polizza sia a risarcimento diretto. Proprio per questo motivo, si sottolinea che il Cid prevede la necessità che nell’incidente siano coinvolti due o più veicoli, ma si ricorda anche che lo stesso documento potrà essere utilizzato soltanto per un massimo di due veicoli. Questo vuol dire che, in presenza di più veicoli coinvolti, andranno realizzate più constatazioni amichevoli, ognuna contenente un massimo di due veicoli (ad esempio due se ci sono tre veicoli, quattro se sono tre e così via).
All’interno del Cid, oltre alla descrizione quanto più dettagliata possibile della scena del sinistro e della sua dinamica, andranno indicate molte informazioni tra cui:
- i dati di persone e veicoli coinvolti;
- i dati delle rispettive compagnie assicuratrici;
- i danni riportati dalle vetture;
- le firme di entrambe le parti coinvolte.
Cosa segnare nel Cid
La compilazione del Cid prevede che vengano fornite, come detto, una serie di informazioni. Più nello specifico si fa riferimento a dei dati di natura generale ed altri più specifici, che andranno opportunamente inseriti nelle apposite sezioni preimpostate. Tra i dati generali troviamo:
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- al punto 1 la data e l’ora dell’incidente;
- al punto 2 il luogo dove si è verificato il sinistro con specifica sul comune, la provincia, la via e il numero civico più vicino;
- al punto 3 andrà indicata la presenza, o meno, di eventuali feriti. Andrà barrata la casella “No” se non ci sono, mentre se ci sono andrà contrassegnato il “SÌ” e nella sezione “Altre informazioni” andranno chiariti tutti i dettagli;
- al punto 4 devono essere inseriti i danni materiali. Andrà nello specifico indicato se l’incidente ha provocato dei danni anche ad altri veicoli oltre ad A e B (quelli coinvolti) o ad oggetti (come recinzioni o altro). Se la risposta è sì, andrà indicata nella denuncia l’identità e l’indirizzo dei danneggiati;
- al punto 5 deve essere segnalata la presenza di eventuali testimoni del sinistro. Andrà riportato il loro nome, cognome, indirizzo e numero di telefono delle persone, specificando anche se si tratta di soggetti che viaggiavano sui veicoli coinvolti (diversi dai guidatori) oppure no.
Per quanto riguarda i dati specifici di ciascun veicolo, invece, questi dovranno essere così inseriti:
- al punto 6 devono essere riportati i dati corretti del contraente della polizza (l’assicurato). Si tratta di cognome, nome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo di residenza con comune, provincia, via e numero civico, il cap, lo Stato di residenza e un recapito telefonico o e-mail. Queste informazioni possono essere reperite direttamente dal certificato di assicurazione;
- il punto 7 è interamente dedicato al veicolo, del quale andrà specificata la tipologia, ad esempio auto o moto, o se si tratta di un rimorchio. È necessario anche fornire la marca e, solo per i veicoli a motore, il tipo. Infine andranno indicati il numero di targa o telaio e lo stato di immatricolazione;
- al punto 8 andranno indicati i dati relativi alla compagnia d’assicurazione auto, anche questi reperibili dal certificato di assicurazione. Si tratta, più nello specifico, della denominazione della compagnia, del numero di polizza o della carta verde con relativo periodo di validità, dell’agenzia (ufficio o intermediario). In questa parte dovrà essere indicato anche se la polizza prevede la garanzia accessoria, ovvero se copre anche i danni materiali al proprio veicolo;
- il punto 9 è riferito, invece, al conducente, cioè la persona che guidava l’auto al momento in cui si è verificato l’incidente. Quest’ultima può coincidere o meno con l’intestatario della polizza, ma comunque in ogni caso devono essere riportati tutti i dati del conducente, ivi compreso il numero e il tipo di patente così come il periodo di validità;
- al punto 10 è necessario indicare, generalmente con una freccia, il punto d’urto iniziale del veicolo. Si tratta del dato principale nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, in quanto comunica a soggetti terzi come ha avuto inizio l’incidente. Facciamo un esempio e vediamo il caso in cui il veicolo A abbia tamponato il veicolo B. In questo scenario A dovrà mettere una freccia nella parte anteriore dell’auto, mentre B su quella posteriore;
- il punto 11 è dedicato ai danni visibili del veicolo, con ciascun conducente che dovrà indicare i danni più evidenti che ha subito il proprio veicolo;
- al punto 12 vengono riportate le circostanze dell’incidente. Chi redige il documento ha a disposizione 17 opzioni a risposta chiusa da poter scegliere;
- al punto 13 viene riportato un grafico dell’incidente al momento dell’urto. Le parti dovranno dar vita ad uno schema grafico e non, come spesso avviene, ad un disegno articolato. Andranno messe delle vetture stilizzate con delle frecce che consentano di ricostruire il tracciato delle strade, così come la direzione di marcia di A e B e la posizione al momento dell’urto. Molto utile è anche indicare la presenza di segnali stradali e dei nomi delle strade;
- eventuale osservazioni o note aggiuntive potranno essere inserite da ciascun conducente al punto 14, dedicato infatti alle ulteriori informazioni utili per la ricostruzione dell’accaduto;
- al punto 15 andrà riportata la firma di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. In questo modo si dà validità a tutto quello che è riportato nel documento.
- infine, nel modulo altre informazioni, dovrà essere indicato se c’è stato l’intervento delle Autorità, con la specifica tra carabinieri, polizia o vigili urbani. Sempre in questa sezione andranno riportati, da ciascun conducente, eventuali testimoni, feriti, o il proprietario del veicolo, ma solo se è diverso dall’assicurato.
Constatazione amichevole, i tempi
Per essere valida la constatazione amichevole deve essere redatta nel rispetto di determinate scadenze. Questi termini valgono sia ai fini della denuncia del sinistro che per la richiesta di risarcimento. Di norma il documento dovrebbe essere redatto subito dopo il sinistro, ma se così non fosse, la cosa importante è che venga compilato e firmato dalle parti entro tre giorni lavorativi prima di denunciare il sinistro alla propria compagnia assicurativa. Il termine per poter denunciare l’incidente stradale è dunque di tre giorni, mentre la richiesta di indennizzo si protrae fino a due anni dall’evento. Oltre tale soglia, non si ha diritto al risarcimento, a meno che il fatto non sia considerabile un reato a causa di lesioni colpose. La prescrizione, in questo caso, è di cinque anni. In presenza di tempi lunghi di consegna del Cid, la compagnia assicurativa può anche decidere di ridurre l’indennizzo totale, ma solo riuscendo a dimostrare di aver subito perdite a causa della mancata o tardiva denuncia. Il consiglio in caso di sinistro è dunque quello di avvisare tempestivamente la propria compagnia assicurativa.
Quando manca l’accordo tra parti
Fin qui abbiamo analizzato la constatazione amichevole in presenza di accordo tra le parti, ma cosa succede quando questa è assente? Il modulo blu potrà sempre essere compilato e consegnato alla propria assicurazione e varrà come denuncia del sinistro. Mancando una comune versione dei fatti, il consiglio è quello di allegare quante più prove possibili della propria ragione. Esempi tipici sono le testimonianze scritte, i reperti fotografici o eventuali indicazioni delle autorità intervenute sul luogo dell’incidente.