Possono beneficiare dell’assistenza sanitaria all’estero i cittadini italiani che si trasferiscono per lavoro in paesi extra Ue oppure chi vi si reca per brevi periodi. Tutti i passi da seguire
Quando un cittadino italiano si trasferisce per lavoro, studio o altri motivi all’estero, in paesi extra Ue in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, ci sono delle norme specifiche che regolano l’assistenza sanitaria del soggetto. In particolare il cittadino (e i suoi familiari) hanno diritto alla cosiddetta assistenza sanitaria in forma indiretta, prevista dal Dpr n. 618 del 31 luglio 1980. Tale formula prevede che sia il cittadino italiano trasferitosi all’estero ad anticipare le spese necessarie ad ottenere le cure. Quest’ultime verranno poi rimborsate dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per evento sanitario, ma sarà necessario che venga presentata una domanda di rimborso. In base a quanto previsto dal dal decreto del 1980, per ottenere questa forma di assistenza è necessario che il soggetto beneficiario delle cure sia iscritto al Servizio sanitario nazionale, Ssn, e appartenga ad una delle categorie indicate dalla normativa.
Assistenza sanitaria all’estero
Chi ne può beneficiare? Secondo la normativa, possono beneficiare dell’assistenza sanitaria indiretta:
- i dipendenti delle Amministrazioni Statali;
- il personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero;
- il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
- il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero;
- gli impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato da legge italiana, da legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- i familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Per quel che riguarda il settore privato, invece, i beneficiari sono:
- gli iscritti al Ssn occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale);
- i lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero;
- i religiosi e le religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33;
- i collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero, assoggettati al regime fiscale italiano;
- gli studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
- i cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano;
- gli invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero;
- i familiari, che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Cittadini italiani che risiedono all’estero
Vediamo ora il caso dei cittadini italiani che risiedono all’estero, ovvero che hanno trasferito la propria residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia. In questi casi i soggetti coinvolti, cancellandosi dall’anagrafe comunale o iscrivendosi all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero), perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dai lavoratori di diritto italiano in distacco, per i quali è prevista l’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero.
Si ricorda poi che nel caso di cittadini con lo stato di emigrato, ovvero coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale in quanto nati in Italia, o di cittadini titolari di una pensione corrisposta da enti previdenziali italiani che rientrino temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, viene comunque previsto e garantito il diritto gratuito a prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni in un anno solare. In questo caso occorrerà che il cittadino avente diritto presenti una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti:
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- la data;
- il luogo di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza italiana;
- di non essere in possesso di una copertura assicurativa sanitaria pubblica o privata.
I viaggi brevi
Anche chi viaggia all’estero per brevi periodi può avere diritto all’assistenza sanitaria.In questo caso è necessario ottenere l’attestato ex art.15 DPR n.618 del 31 luglio 1980. Tale documento ha durata pari a quella del periodo di soggiorno all’estero per motivi di lavoro o di studio. Può essere richiesto:
- all’Azienda sanitaria locale (Asl) di residenza, se il richiedente è residente in Italia,
- alla rappresentanza diplomatica italiana all’estero territorialmente competente, o all’amministrazione/ente pubblico di appartenenza, se il richiedente non è residente in Italia. In questo caso andrà presentata specifica documentazione:
- per i lavoratori, nota di trasferimento all’estero e documentazione che prova il mantenimento dell’iscrizione al sistema previdenziale italiano;
- per gli studenti, documentazione che attesta il conseguimento della borsa di studio o lo stage presso Università o fondazioni estere, fotocopia del libretto di iscrizione alla Asl o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000), codice fiscale o dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) del titolare e degli eventuali familiari al seguito.
L’Asl di iscrizione del lavoratore o dello studente avente diritto deve, contestualmente all’emissione dell’attestato, ottemperare agli adempimenti previsti dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 526 del 7 agosto 1982, con la sospensione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta in quanto l’assistenza sanitaria è garantita all’estero.
Si specifica inoltre che per soggiorni all’estero della durata maggiore di 30 giorni, è necessario che il cittadino contatti la propria Asl di riferimento per chiedere la sospensione del medico di famiglia. Al termine del viaggio, cioè al momento del rientro in Italia, il cittadino deve recarsi nuovamente presso la Asl ed effettuare la scelta del medico di fiducia. La nuova iscrizione, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare del ministero della Sanità n. 1000.116 del 11 maggio 1984).
Il rientro per brevi periodi in Italia
In caso di rientro temporaneo in Italia, il cittadino ha diritto alle prestazioni medico sanitarie semplicemente documentando l’attività di lavoro o di studio all’estero. Più nel dettaglio, in caso di rientro in Italia per brevi periodi incompatibili con quelli previsti per la re-iscrizione nell’elenco del medico di fiducia, il soggetto ha comunque diritto all’assistenza medico generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica. Il pagamento della visita occasionale al medico convenzionato è, in questo caso, a carico dell’Asl di temporanea dimora. La stessa, dopo aver provveduto alle cure e alla loro copertura sulla base delle tariffe vigenti, ne richiede il rimborso:
- alla Asl di appartenenza del soggetto curato, se questo è residente in Italia;
- al ministero della Salute Direzione generale della programmazione sanitaria – ufficio 8 – viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, se il soggetto curato non è residente in Italia.
Si sottolinea che la domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla data dell’ultima spesa sostenuta per ciascun evento sanitario e può riferirsi alle spese sanitarie sia del titolare che dei suoi familiari aventi diritto. In caso di:
- malattie di lunga durata o a decorso cronico;
- prestazioni fruite in gravidanza e dal minore in età pediatrica (fino a sei anni di età );
si può avanzare un’unica domanda di rimborso, per un periodo massimo di un anno, ma comunque sempre entro 3 mesi dall’ultima spesa.
Come chiedere il rimborso delle spese sanitaria sostenute all’estero
Come già detto in apertura, il cittadino italiano che si trasferisce in paesi extra Ue in cui non vigono accordi bilaterali in materia sanitaria, ma che è iscritto al Ssn, ha diritto all’estero all’assistenza sanitaria in forma indiretta. Il soggetto che necessita di cure dovrà dunque solo anticipare le spese sanitarie che gli verranno poi rimborsate dalla rappresentanza diplomatica italiana all’estero. È necessario, però, che venga presentata una specifica domanda di rimborso tramite l’Ambasciata o il Consolato italiano all’estero territorialmente competenti entro tre mesi dalla data dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso. La domanda di rimborso viene raccolta dall’Ambasciata o Consolato italiano all’estero e inviata:
- alla Asl di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito, per i residenti in Italia, e per gli stranieri iscritti obbligatoriamente al Ssn;
- al ministero della Salute direzione generale della programmazione sanitaria – ufficio 8, via PEC [email protected] per i non residenti in Italia, aventi diritto.
Alla domanda vanno allegati una serie di documenti necessari ad ottenere il rimborso delle spese sostenute quali:
- l’indicazione della residenza in Italia e della Asl di appartenenza del titolare e dei familiari al seguito;
- la domanda di rimborso redatta dal titolare dell’assistenza con la data di presentazione e il timbro della rappresentanza ai fini dell’accertamento dei termini di decadenza;
- la copia dell’ attestato ex art. 15 del DPR 31 luglio 1980, n. 618;
- il parere motivato del capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare circa la congruità dei prezzi, tariffe, onorari del luogo, con il quale venga specificato se l’assistito sia stato costretto a rivolgersi a struttura privata in mancanza o per inadeguatezza di strutture pubbliche;
- il codice fiscale del titolare dell’assistenza, ovvero del lavoratore;
- il certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- in caso di ricovero ospedaliero dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- la documentazione di spesa in originale, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- la traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
- la modalità di rimborso: domicilio o c/c bancario del titolare in Italia, con i relativi codici ABI/CAB e IBAN.
Si ricorda che l’acquisizione della documentazione, ivi comprese le ricevute di spesa, potrà avvenire in forma digitale, ma occorrerà comunque acquisire la dichiarazione di conformità agli originali di spesa da parte della rappresentanza diplomatica italiana all’estero, con l’assicurazione che gli originali siano conservati presso gli archivi della rappresentanza.
Una volta ricevuta la documentazione necessaria, l’Ambasciata o l’ufficio consolare, attua una verifica volta ad evidenziare la completezza degli atti presentati in originale e, se non vengono riscontrate irregolarità , appone il proprio visto su tutta la documentazione e la spedisce all’Asl competente o al ministero della Salute. Quest’ultimi attuano a loro volta un’ulteriore verifica del materiale presentato e provvedono alla liquidazione delle spese sanitarie sostenute nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, Lea, garantiti dal Ssn. Qualora, invece, non dovessero esserci i presupposti giuridici per un rimborso, si procederà con un provvedimento di reiezione. Sul sito del ministero della Salute è presente una guida interattiva che spiega i diritti sanitari in base alla tipologia di viaggio.