Secondo l’Antitrust, la pratica commerciale scorretta messa in atto dalle due compagnie consisteva nel rendere difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo dell’incidente. Inoltre Unipol e Generali, leader di mercato, hanno omesso informazioni rilevanti sull’ammontare del risarcimento
Comportamenti “dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro“. Ma anche “al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento”. Pratiche commerciali giudicate scorrette e per questo l’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha sanzionato per 5 milioni di euro tanto UnipolSai quanto Generali, le due compagnie leader nel settore Rc-auto in Italia.
Secondo l’Antitrust, “la pratica commerciale è stata realizzata tramite condotte ingannevoli e aggressive. In primo luogo, le due società hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro. Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti. Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso. UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente”.
Non solo. “Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento. Secondo l’Autorità si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi. Infine, la pratica commerciale è stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione Rc-auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto. Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge. Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore”.
L’Autorità ha pertanto accertato la scorrettezza di questa pratica commerciale, considerata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro.