Bollette del teleriscaldamento, quando scatta la prescrizione: davvero bastano due anni?

BOLLETTE TELERISCALDAMENTO

Un lettore riceve una richiesta di pagamento per fatture di teleriscaldamento del 2022. Ma le bollette non si prescrivono dopo due anni, ci chiede? Valentina Masciari (Konsumer Italia) ci aiuta a capire quando si possono contestare queste pretese

 

Spett.le Redazione
lo scorso 9 febbraio ho ritirato una raccomandata datata 22 gennaio 2026 da parte di uno studio legale, che mi chiede il pagamento di 2 fatture datate 14/10/2022 e 15/12/2022 relative alla fornitura di teleriscaldamento.
Ma i termini di prescrizione non sono passati da 5 a 2 anni?
Corrado Ricci

 

Gentile Corrado,

abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia, di rispondere al suo caso che interessa anche molti altri lettori. Ecco cosa ci ha risposto.

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Chiariamo subito e brevemente, che il teleriscaldamento è sempre un sistema di riscaldamento, ma  tramite una centrale termica che distribuisce acqua calda o vapore alle utenze finali.

È un’alternativa alle caldaie tradizionali,  riduce le emissioni inquinanti  e spesso offre tariffe più vantaggiose rispetto al gas metano.

Detto ciò, i termini di prescrizione delle bollette del teleriscaldamento sono di due anni, termine introdotto allineando il teleriscaldamento alle utenze gas e luce, in base a quanto stabilito dall’ARERA: quindi il cliente finale può eccepire la prescrizione per importi risalenti a più di due anni.

Nel caso prospettato dal sig. Ricci però, non stiamo discutendo, a quanto ho capito, sulla data di emissione delle fatture oggetto di messa in mora, che dovrebbero essere state emesse, appunto, nel periodo di fatturazione previsto, ma si solleva il problema della messa in mora arrivata dopo oltre due anni dall’emissione delle fatture non saldate.

In questo caso, è necessario capire se in tale lasso di tempo ci siano stati atti interruttivi o meno, della prescrizione: la prescrizione non estingue il debito ma il diritto del fornitore di esigere legalmente il pagamento.

Concretamente, nell’arco temporale indicato, cioè prima dei due anni, il cliente ha ricevuto altre comunicazioni, altri solleciti riferiti a tale mancato pagamento?

Se il gestore avesse in precedenza inviato una costituzione in mora o diffida, tramite raccomandata o PEC, il termine di prescrizione si interrompe e riparte da zero.

La semplice telefonata di sollecito, ad esempio, non è valida come atto interruttivo.

Inoltre, un pagamento parziale, o una richiesta di rateizzazione, equivalgono a riconoscere il debito e interrompono la prescrizione, azzerando i termini.

Se il signor Ricci, ritiene che le casistiche esposte non si siano verificate, allora può eccepire la prescrizione e quindi avviare specifica procedura di contestazione, partendo da inviare la stessa alla società che si sta occupando del recupero del credito.