Fca Bank, prime rate leggere poi la stangata: “Violati gli obblighi di trasparenza”

FCA BANK FINANZIAMENTI

Un lettore segnala un finanziamento auto Fca Bank con rate iniziali basse e successive molto più alte, senza piano di ammortamento. Massimiliano Melpignano, avvocato e responsabile Banca e Finanza di Konsumer Italia, conferma i dubbi: trasparenza carente, possibile “prodotto esca” e clausole sull’estinzione anticipata contestabili

 

Caro Salvagente,

desidero portare alla vostra attenzione un caso di finanziamento per acquisto di autovettura che ha sottoscritto un mio amico e che la ritengo una pratica scorretta.

A seguito di acquisto di una Peugeot 208 il concessionario gli ha proposto un prestito con FCA Bank come di seguito riportato:
–  importo totale del credito € 32.721,43;

–  TAN 11,70 e TAEG 13,08;

sponsor

–  Durata:  96 mesi, le prime 36 rate a €327,21 e dalla 37 alla 96 rata 715,18.

–  Importo totale dovuto: €55.042,13.

Dal contratto, che vi allego, ho notato che manca il piano di ammortamento, inoltre ho provato a fare dei calcoli e ho notato che se avesse pagato con rata costante per tutti i 96 mesi avrebbe pagato 20.215 euro di interessi invece di 22.320.

Gli ho suggerito di uscire al più presto da questo finanziamento. Inoltre, desidero sapere se questo tipo di finanziamento è corretto e legale, perché le prime 36 rate sembrerebbero delle esche per attrarre il cliente a sottoscrivere il finanziamento, e se fosse possibile reclamare e rinegoziare in termini più vantaggiosi.

Lettera firmata

Caro lettore,

abbiamo girato tanto le sue segnalazioni che il contratto all’avvocato Massimo Melpignano, esperto di diritto bancario e finanziario e responsabile del settore Banca e Finanza e della rete nazionale di professionisti ed esperti per Konsumer Italia.

Che conferma i suoi dubbi. Vediamo la sua risposta.

L’analisi del contratto di finanziamento suggerisce diversi profili di criticità che possono essere oggetto di un reclamo formale nei confronti dell’istituto di credito. Cominciamo da un importante aspetto sostanziale: la mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto. Tale comportamento dell’intermediario viola senza dubbio le regole di trasparenza, perché non permette al consumatore di comprendere appieno il livello di spesa e di rischio, mettendolo in condizione di valutare la convenienza dell’operazione e di confrontarla con altre offerte sul mercato. In questo caso poi la struttura del finanziamento è particolarmente complessa, poichè prevede un piano di rimborso a rate differenziate in due periodi distinti (“periodo I” e “periodo II”). È chiaro che l’assenza di un piano di ammortamento dettagliato, che illustri la ripartizione di ogni singola rata tra quota capitale e quota interessi, impedisce di fatto al cliente di avere una chiara e immediata percezione dell’evoluzione del debito e del costo effettivo del finanziamento nel tempo. Né possiamo farci bastare l’art. 5 delle Condizioni Generali, che prevede il diritto per il cliente di ricevere in qualsiasi momento una tabella di ammortamento. Il punto debole del contratto è invece proprio la mancata consegna del piano di ammortamento contestualmente alla stipula, data la complessità dell’operazione. Certamente possiamo interpretarla come una violazione degli obblighi di trasparenza e correttezza precontrattuale, poichè viene di fatto impedita l’immediata comprensione della struttura e dei costi del finanziamento a rate differenziate.

Infatti altro aspetto critico è rappresentato proprio dalla struttura del finanziamento, che prevede 36 rate iniziali di importo significativamente inferiore rispetto a quello delle successive 60. Le rate iniziali più basse coprono in larga parte solo gli interessi e una quota minima di capitale, mantenendo il debito residuo elevato per un periodo più lungo e generando, di conseguenza, un maggior importo totale di interessi. Siamo in presenza di una classica tecnica di marketing aggressiva (“bait and switch” o “prodotto esca”), che attira il consumatore con la prospettiva di una rata iniziale molto contenuta, senza fargli percepire pienamente l’impatto sul costo totale del finanziamento. La questione si ricollega strettamente alla mancanza del piano di ammortamento: senza tale documento, è estremamente difficile per un consumatore medio comprendere che il beneficio iniziale si traduce in un maggior onere complessivo.

Ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla clausola relativa al rimborso anticipato, che prevede il diritto a una riduzione del costo totale del credito. Tuttavia, il metodo di calcolo per la riduzione dei costi non ricorrenti (“up front”) è in contrasto con l’orientamento consolidato della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza “Lexitor”) e della giurisprudenza italiana di legittimità e di merito, poichè  il principio “Lexitor” stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del credito al consumo, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto (costi “up front”). La riduzione inoltre deve essere proporzionale alla durata residua del contratto.

In conclusione il consumatore ha ottime ragioni per presentare un formale reclamo, formulando anche richiesta di ottenere copia del piano di ammortamento dettagliato, e contestando la violazione dei principi di trasparenza dovuta alla sua assenza al momento della stipula. Potrà altresì contestare la struttura del finanziamento come potenzialmente ingannevole, data la difficoltà per il consumatore di percepirne il maggior costo totale rispetto a un piano a rata costante. E infine potrà contestare la nullità della clausola di estinzione anticipata per contrasto con la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata, chiedendo l’applicazione di un criterio di riduzione dei costi lineare e proporzionale. Nel caso di esito negativo del reclamo o di mancata o insoddisfacente risposta entro 60 giorni, il consumatore potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure al giudice.