
Da quest’anno per chi ha un contratto di lavoro subordinato il congedo è esteso dai 12 ai 14 anni del figlio. Le nuove regole e l’indennità economica
Il congedo parentale, l’astensione dal lavoro per dedicarsi ai propri figli, potrà essere chiesto dal lavoratore dipendente fino al compimento di 14 anni della prole. Si allunga di due anni, dai 12 ai 14, quindi il periodo per il quale può essere fruito il servizio. Lo prevede la legge di Bilancio 2026 che modifica il Testo unico sulla maternità e paternità e in questi giorni Inps ha fornito alcuni chiarimenti.
In un messaggio l’Istituto di previdenza precisa che “i genitori possono avvalersi del congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio, a partire dalla fine del periodo di congedo di maternità per la madre e dalla data di nascita per il padre. I genitori adottanti o affidatari possono fruirne entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età”.
Dunque dall’estensione sono esclusi i lavoratori autonomi e parasubordinati.
Il sito specializzato Brocardi precisa: “Le nuove regole introdotte dalla manovra di bilancio si applicano a partire dall’inizio di questo mese. A ben vedere, questo significa che, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre scorso, continua ad applicarsi il limite dei 12 anni. Invece, dal primo gennaio 2026, i genitori lavoratori subordinati con figli che non abbiano ancora compiuto 14 anni possono fruire del congedo parentale secondo i nuovi e più flessibili margini temporali”.
Le domande di indennità di congedo parentale devono essere presentate telematicamente dai genitori lavoratori dipendenti attraverso il servizio Inps dedicato.
Infine ricordiamo che il congedo può essere richiesto da entrambi i genitori fino a un massimo di 10 mesi (fino al compimento dei 14 anni del figlio), estesi a 11 nel caso in cui il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato, di almeno un trimestre, e che l’indennità economica è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, mentre Mentre il decimo e l’undicesimo mese non sono indennizzati, salvo che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo di pensione.








