Salvini smentito da Schillaci e Piantedosi sul codice della strada sull’assunzione di droghe

CODICE DELLA STRADA FARMACI

Niente più associazione automatica tra presenza di Thc nel sangue e reato. Occorre provare, spiega la circolare, che l’assunzione sia avvenuta nelle ore precedenti alla guida. E vengono esentati quanti sono sotto terapie farmacologiche

Orazio Schillaci e Matteo Piantedosi correggono Matteo Salvini sul codice della strada. È quanto emerge dalla circolare diffusa l’11 aprile, ma venuta alla luce oggi, dai ministeri dell’Interno e della Salute  alle prefetture e alle forze dell’ordine per chiarire le modalità di applicazione delle nuove regole del codice della strada, approvato a novembre dal Parlamento. Nonostante il carattere apparentemente tecnico, la circolare rappresenta un vero e proprio dietrofront rispetto alla linea del ministero dei Trasporti e del ministro Matteo Salvini, che aveva introdotto sanzioni per il semplice uso di sostanze stupefacenti, indipendentemente dall’effettiva compromissione della capacità di guida.

Si legge, infatti nel testo:

occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida

Critiche e chiarimenti

La decisione di punire il consumo di droghe senza considerare l’alterazione psicofisica alla guida era stata fortemente criticata nei mesi scorsi da associazioni antiproibizioniste ed esperti legali, che avevano messo in dubbio la coerenza del provvedimento con la tutela della sicurezza stradale. La circolare interviene ora chiarendo che il principio sostenuto in precedenza non ha validità.

In origine, la riforma del codice della strada approvata nel 2024 aveva eliminato il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” dalle norme sulla guida sotto effetto di stupefacenti. Questo cambiamento implicava che bastasse un test positivo, anche eseguito a distanza di giorni o settimane dall’assunzione, per sospendere la patente e incriminare il conducente. La nuova circolare modifica questa impostazione, specificando che per procedere con l’accusa è necessario provare che la sostanza produca ancora effetti al momento della guida.

Come cambiano i controlli

La procedura prevista dalla circolare è più articolata: le forze dell’ordine, in caso di sospetto, devono prima sottoporre la persona a un test salivare preliminare. In caso di positività, si prelevano due campioni di saliva, che vanno mantenuti a 4°C (evitando il congelamento) e inviati ai laboratori di tossicologia forense. Qui vengono effettuate analisi di conferma seguendo le linee guida del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).

sponsor

Le analisi servono a identificare i metaboliti, molecole prodotte durante il metabolismo delle sostanze. Solo la presenza di metaboliti attivi, che indicano un effetto ancora in corso, può giustificare un’incriminazione. Al contrario, i metaboliti inattivi indicano che l’effetto è cessato. I test delle urine sono stati esclusi perché non in grado di rilevare uno stato di alterazione attuale.

Deroghe per terapie farmacologiche

La circolare introduce inoltre una deroga importante: chi assume farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci per prescrizione medica non rischia sanzioni, anche se i principi attivi sono simili a quelli delle droghe. Se le analisi confermano la positività, il secondo campione viene conservato a -18°C per un anno, a disposizione della magistratura per eventuali controanalisi.

Un passo verso la chiarezza normativa

Queste precisazioni rispondono anche ai dubbi sollevati dal tribunale di Pordenone, che aveva chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi sulla legittimità del nuovo codice della strada. Pur non modificando direttamente la legge, la circolare fornisce un’interpretazione operativa che potrebbe evitare molte delle contestazioni sorte negli ultimi mesi.