
Il Tar del Lazio ha respinto la difesa Iris Mobili, la società titolare del marchio Mondo Convenienza, confermando la sanzione di oltre 3 milioni di euro inflitta dall’Antitrust per aver consegnato prodotti non conformi agli ordini e aver ostacolato la fruizione dei servizi post-vendita
Confermata la sanzione di 3,2 milioni di euro inflitta un anno fa dall’Antitrust a Iris Mobili, la società titolare del marchio Mondo Convenienza, per aver consegnato prodotti non conformi agli ordini e aver ostacolato i clienti nella fruizione dei servizi post-vendita. La decisione arriva dal Tar del Lazio che “ha respinto l’assunto della ricorrente secondo cui la scorrettezza e l’aggressività della pratica sarebbero escluse dal basso prezzo del mobilio offerto e dal fatto che nessun consumatore abbia mai lamentato di esser stato raggirato o indotto ad una scelta commerciale che altrimenti non avrebbe preso”.
La multa dell’Antitrust a Mondo Convenienza
A marzo 2024 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Iris Mobili Srl, titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro per aver adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita“. Inoltre l’Antitrust contestava la consegna di prodotti difettosi o danneggiati, o non corrispondenti all’ordine di acquisto, o con pezzi mancanti (in caso di cucine componibili, armadi e simili) e di misure errate. L’Antitrust bocciava anche il riconoscimento di un buono spesa nel caso in cui il prodotto non potesse essere sostituito perché questo diventava un sistema di “aggancio” per un successivo acquisto, dunque a favore del professionista.
Secondo i giudici le doglianze mosse al provvedimento dell’Antitrust non sono in grado di ribaltarlo completamente. Quanto alla questione della mancata consegna dei prodotti “emerge con tutta la sua evidenza la scorrettezza della condotta commerciale: difatti, è manifestamente negligente l’operato di un professionista che consegna regolarmente in maniera incompleta la merce ordinata”; e “riconoscere un buono spesa è, sostanzialmente, un aggancio che impone al cliente un nuovo acquisto”.
Relativamente al riconoscimento della garanzia del diritto di recesso e alla gestione dell’assistenza post-vendita, il Tar ha evidenziato come l’operato della società ricorrente “non sia stato conforme ai parametri normativi”, si sia limitato “ad evidenziare il notevole sforzo organizzativo, nonché l’implementazione di misure volte a rispondere in maniera ancor più rapida e precisa alle esigenze dei clienti: orbene, tali pur lodevoli iniziative non appaiono però infirmare la valutazione dell’Autorità”.