
La Suprema Corte conferma la frode in commercio per tre operatori. Nel 2022, in un caso diverso, in un prosciuttificio era stato ipotizzato da Nas e Asl l’uso fraudolento di trattamenti disinfestanti sulle cosce. Ora l’azienda è stata assolta
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per frode in commercio per un veterinario, un allevatore e un commerciante della filiera del prosciutto San Daniele perché è stato accertato l’uso fraudolento di disinfettanti – a base di ipoclorito di sodio, comunemente candegina o varichina – sulle cosce e per aver avviato alla macellazione suini di età inferiore ai 9 mesi: entrambe le circostanze contestate sono vietate dal disciplinare del Consorzio del prosciutto San Daniele. Il Consorzio da parte sua, costituitosi parte civile, dovrà essere risarcito.
L’uso dei disinfettanti è consentito nei luoghi di produzione ma non direttamente sui prosciutti in lavorazione-stagionatura, e in generale non sono consentiti per i cibi destinati al consumo umano. I veterinari, secondo quanto ricostruito dai magistrati, avrebbero consigliato di aggiungere nelle vasche di scottatura l’ipoclorito di sodio come decontaminatore per eliminare l’alta carica batterica delle carni. Come riporta Il Sole 24 Ore, “senza successo la difesa fa presente, quanto all’uso dell’ipoclorito di sodio che, pur essendo vietato dal disciplinare Dop, non è pericoloso e non altera le proprietà organolettiche”.
La Cassazione precisa “che il delitto di frode in commercio scatta, per la consegna o la messa in vendita di un prodotto diverso da quello pattuito, anche se questo non è nocivo per il consumatore, o addirittura non è alterato. Anche la violazione del disciplinare Dop dunque integra la consegna di una cosa diversa”.
In un fatto analogo ma che ha visto protagonista un prosciuttificio, nel 2022 dai controlli di Nas e del servizio igiene degli alimenti di origine animale della Asl “Friuli Centrale” di Udine scaturì il blocco della vendita di migliaia di prosciutti San Daniele del prosciuttificio Selva Alimentari. Dagli accertamenti dei Nas emerse il sospetto che per un ampio lasso di tempo fossero stati effettuati trattamenti disinfestanti che potrebbero aver interessato anche i prosciutti in fase di stagionatura, successivamente immessi in commercio.
In una nota il Consorzio del prosciutto di San Daniele, al quale Selva Alimentari era associato, precisò: “In riferimento al provvedimento dell’autorità sanitaria si specifica che non vi sono rischi per la salute dei consumatori in seguito al consumo di prosciutti la cui provenienza sia riconducibile agli stabilimenti produttivi oggetto del provvedimento. La sospensione preventiva riguarda lo stop temporaneo della commercializzazione del prodotto stagionato solo per permettere ulteriori approfondimenti da parte dell’azienda sanitaria locale”.
Nel frattempo però il 12 aprile 2024 la Corte di Cassazione ha escluso che l’uso di disinfestanti nelle sale di stagionature e sulle cosce costituisca frode in commercio e quindi ha escluso il reato a carico dell’azienda. Tuttavia ha riconosciuto un illecito amministrativo in violazione della legge 283/1962 sulle regole igienico-sanitarie e ha comminato una sanzione al prosciuttificio.