L’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive, anche per gli affitti brevi, non si potrà più fare in modalità remoto, attraverso le famose keybox, perché questi sistemi non rispettano i requisiti di sicurezza
Dal ministero dell’Interno arriva una prima stoccata al settore degli affitti brevi. L’identificazione degli ospiti nelle strutture ricettive non si potrà più fare in modalità remoto, ovvero attraverso i sistemi delle piccole cassette porta-chiavi installate accanto a porte e portoni degli edifici (le cosiddette keybox) perché questi non rispettano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legge. È quanto ha precisato il Viminale in una circolare firmata dal capo della polizia e inviata a tutte le prefetture italiane, in cui si spiega che l’identificazione degli ospiti non potrà più essere fatta comunicando i propri dati personali online ma sarà obbligatorio farlo di persona.
La circolare risponde a due quesiti della questura di Roma sull’interpretazione dell’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). Il ministero sottolinea che “le disposizioni sono volte a consentire all’Autorità di pubblica sicurezza di esercitare un’attività di controllo sul movimento degli alloggiati”. Cioè, per motivi di sicurezza pubblica, soprattutto in vista del Giubileo che porterà a Roma milioni di turisti, qualcuno deve sempre verificare fisicamente l’identità di chi pernotta in una struttura ricettiva. La norma vale sia per gli hotel tradizionali che per gli affitti brevi, dopo che il decreto Salvini del 2018 ha equiparato gli appartamenti privati affittati ai turisti alle strutture ricettive tradizionali.
Come specifica il testo, “l’obbligo di identificazione previsto dal citato art.109 Tulps può ritenersi assolto soltanto mediante la concreta verifica, in presenza, dell’identità personale dei clienti”. L’obbligo del controllo de visu degli ospiti vale anche quando i dati sono stati già raccolti attraverso sistemi di prenotazione online o piattaforme come Airbnb e Booking. Ogni ospite dovrà essere identificato fisicamente da qualcuno dello staff della struttura, che dovrà verificare la corrispondenza tra il documento e chi lo presenta. La circolare non vieta completamente l’uso dei sistemi di check-in digitale, che possono essere utilizzati per raccogliere i dati preliminari dei clienti. Come precisa il ministero, “è altresì possibile avvalersi della pratica del check-in online”, ma questa modalità non può mai sostituire la verifica in presenza al momento dell’arrivo nella struttura. Resta l’obbligo, per chi gestisce le strutture ricettive, di comunicare alle questure, entro 24 ore dall’arrivo, le generalità delle persone alloggiate.
Chissà se nei prossimi mesi vedremo scomparire le famose cassette per il check-in automatico che nell’ultimo anno abbiamo visto spuntare come funghi sui palazzi delle nostre città.