I rimborsi per l’energia del fotovoltaico vanno dichiarati?

FOTOVOLTAICO RIMBORSO PER L'ENERGIA

Una lettrice del Salvagente solleva il dubbio che i rimborsi per l’energia elettrica non utilizzata ottenuti grazie a un impianto fotovoltaico debbano essere dichiarati nel 730. Come stanno le cose? Risponde Valentina Masciari di Konsumer Italia

 

Gentilissimi della redazione de Il Salvagente,

vi scrivo per avere informazioni. Abbiamo installato un impianto fotovoltaico da cinque anni e ricevuto dei rimborsi relativi all’energia elettrica non utilizzata e immessa in rete. Tali importi vanno indicati nella dichiarazione del 730?… noi non li abbiamo mai indicati… se sì, potremmo effettuare una dichiarazione tardiva?

Vi ringrazio anticipatamente

Gabriella Cestarollo
Cara Gabriella,
abbiamo girato la sua domanda a Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia, associazione dei consumatori che si è occupata di casi come il suo. Vediamo cosa ci ha risposto.

Primo suggerimento, è sempre quello di affidarsi a un CAF o al proprio commercialista. Comunque, per i privati proprietari di impianto fotovoltaico, va verificata la convenzione in essere con il GSE, perché gli adempimenti sono diversi a seconda, appunto, della convenzione.

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Se si è titolari di una convenzione in Conto Energia e si gode di questo unico beneficio, non si tratta di un ricavo quindi di un reddito, e di conseguenza questi importi non vanno dichiarati.

Ancora, per lo Scambio sul Posto, trattandosi di un rimborso effettuato dal GSE rispetto al costo dell’energia e alla quota dei costi del sistema elettrico, non va fatto nulla.

Però, se sono state richieste e ricevute, la liquidazione delle eccedenze, a differenza, come detto, di quando si ha solo il contributo di Scambio sul Posto, queste devono essere dichiarate, perché rappresentano un reddito. In sostanza, l’energia in eccedenza ceduta, immessa in rete, attraverso lo scambio sul posto, è considerata alla stregua di una vendita di energia.

Per essere più chiari, l’eccedenza è la differenza tra energia immessa ed energia prelevata, calcolata a fine anno; è un credito e se nell’anno solare il valore dell’energia immessa in rete è maggiore di quella prelevata, si ha l’eccedenza.

Quindi la liquidazione delle eccedenze va dichiarata, allegando alla dichiarazione dei redditi la relativa certificazione che si può scaricare dal sito del GSE, seguendo le indicazioni che si trovano sullo stesso sito.

Infine, si può avere l’ipotesi del Ritiro Dedicato. In questa casistica, si riporta quanto previsto dal GSE: Per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell’energia elettrica.

In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell’energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all’abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all’art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell’energia elettrica, l’attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell’impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all’esercizio di un’attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)”

Le possibilità che si possono avere, sono quindi differenti e proprio per tale motivo, come detto all’inizio,  conviene, per una maggiore sicurezza, confrontarsi, rivolgersi ai CAF o al proprio commercialista.