Se c’è un ricorso pendente del proprietario del veicolo contro una multa per eccesso di velocità con l’autovelox, non si rischia la sanzione per non avere comunicato i dati del conducente. A dirlo è una sentenza che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione
Se c’è un ricorso pendente del proprietario del veicolo contro una multa per eccesso di velocità con l’autovelox, non si rischia la sanzione per non avere comunicato i dati del conducente. A dirlo è una sentenza che recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione
La sentenza
La violazione prevista dall’articolo 126 bis, secondo comma, Cds, spiegano Cassazione.net e Lo sportello dei diritti che riportano la notizia, si configura infatti soltanto quando sono definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi contro la sanzione irrogata per la precedente infrazione. Lo chiarisce la sentenza 592/2023 pubblicata il 19 ottobre 2023 del giudice di pace di Pisa, che aderisce all’orientamento di legittimità , in verità minoritario, espresso dall’ordinanza 24012/22 della Cassazione. Il giudice ha infatti accolto l’opposizione proposta dal proprietario del veicolo difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci: l’ordinanza prefettizia è annullata ex articolo 6, comma undicesimo, del decreto legislativo 150/11 perché non sussistono elementi sufficienti di responsabilità nella violazione, visto che neppure nella giurisprudenza di legittimità sussiste un indirizzo interpretativo univoco.
Cosa succede in caso di ricorso respinto
Ad avviso del Giudice di Pace, infatti, l’obbligo di comunicare entro sessanta giorni i dati personali e la patente di guida del conducente al momento dell’infrazione, secondo l’ordinanza 24012/22, scatta soltanto quando è respinta l’opposizione proposta contro il verbale dell’autovelox: in caso di esito sfavorevole della causa per il proprietario del veicolo, l’amministrazione risulta tenuta a emettere un nuovo invito ad adempiere nei confronti dell’interessato. E decorrono soltanto dalla notifica dell’atto i sessanta giorni entro i quali bisogna comunicare alla prefettura le informazioni sul conducente del veicolo. In caso di vittoria dell’opponente, invece, il verbale è annullato e viene meno il presupposto della violazione. La sospensione, spiega il provvedimento della Cassazione, “deve ritenersi riferita all’obbligo invece che al termine per adempiere e si configura come una sorta di interruzione”, e dunque inizia a decorrere nuovamente nel momento in cui sopravviene l’evento qualificabile come esito negativo del giudizio.