Un lettore si vede aumentare la bolletta gas e luce di A2A del 400% e si chiede come mai questi rincari siano stati decisi nonostante il blocco deciso dal governo fino a giugno. Ci aiuta a capire Valentina Masciari di Konsumer Italia
Gentile direttore, ho letto il Vostro articolo sul blocco degli aumenti delle bollette ma ho un dubbio sulla mia situazione riguardante contratto luce/gas con A2A.
Ho un contratto sul mercato libero. Le condizioni a prezzo fisso erano in scadenza l’1 febbraio. La società aveva mandato una comunicazione a ottobre 2022 segnalando una aumento da quella data (quadruplicati i prezzi > la luce da 0,11 a 0,44 ed il gas da 0,45 a 2 euro).
Avendo saputo del decreto milleproroghe me ne sono disinteressato convinto che il governo avesse bloccato gli aumenti fino al 30 giugno.
Invece a luglio mi sono visto applicare gli aumenti con una spesa familiare enorme mentre a chi ha protestato ha passato i contratti sul prezzo variabile (in discesa).
Ho presentato reclamo scritto come suggeritomi dal call center della società; se il reclamo non dovesse essere accolto se faccio una pratica di conciliazione in Arera che speranze ho?
Lettera firmata
Caro lettore, abbiamo chiesto a Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione dei consumatori Konsumer Italia, una risposta al suo quesito. Ecco quello che ci ha scritto.
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Come ha indicato lo stesso lettore, c’è una netta differenza fra le modifiche unilaterali del contratto, che sono state bloccate fino al 30 Giugno 2023, e la naturale scadenza dell’offerta sottoscritta.
La modifica unilaterale, si ha quando questa variazione è inviata dal fornitore, che intende cambiare delle condizioni già stipulate, prima della loro scadenza.
La nuova proposta è unilaterale, perché decisa dall’operatore senza che ci sia alcun tipo di contrattazione con l’utente.
Il cliente, però, è sempre libero di accettare o meno tale modifica e nel caso in cui non voglia sottostare alle nuove condizioni, potrà recedere dal contratto.
Diversa è l’ipotesi di scadenza dell’offerta sottoscritta.
La durata del contratto di fornitura di energia, è a tempo indeterminato, invece l’offerta commerciale ha una durata limitata nel tempo, stabilita al momento della stipula del contratto e quindi, può essere modificata giunta alla sua naturale scadenza.
È però evidente, che è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto, se il nuovo prezzo proposto non è considerato conveniente.
Tutto ciò, per tutelare il cliente, deve avvenire tramite una comunicazione in forma scritta, tramite mail, o tramite posta, secondo quanto stabilito dall’intestatario del contratto sempre al momento della stipula dello stesso, e la comunicazione deve indicare le modifiche in questione.
Tale comunicazione deve essere inviata al cliente con un preavviso minimo di tre mesi dal giorno in cui diverrà effettiva la modifica. Salvo prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta, una volta trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal fornitore.
Alla luce di quanto scritto, A2A ha agito in modo corretto nei confronti dell’utente, il quale una volta ricevuta la comunicazione di scadenza dell’offerta, avrebbe potuto cambiare fornitore se avesse ritenuto la nuova offerta più onerosa rispetto alla precedente.
Attenzione però, perché se in effetti il lettore ha ricevuto la preventiva comunicazione di imminente scadenza dell’offerta in essere, stiamo riscontrando diversi casi, su altri fornitori, di variazione delle offerte per scadenza contratto, senza però che i clienti abbiano concretamente ricevuto la comunicazione in questione.
Di conseguenza, si sono ritrovati a ricevere fatture raddoppiate perché l’offerta era scaduta ma, senza avere la possibilità di recedere per tempo dal contratto.
Allora, consiglio sempre di verificare con attenzione le eventuali comunicazioni che si ricevono dai fornitori di luce e gas e, nel caso in cui si subiscano modifiche che non hanno seguito l’iter previsto per la casistica specifica, contestare questi comportamenti e segnalarli all’Autorità di settore