Cani in spiaggia: regole, divieti e come contestare una multa

CANI IN SPIAGGI MULTA

I consigli di Oipa e Lav per evitare spiacevoli sorprese e trascorrere le proprie vacanze con i nostri cani in spiaggia. A chi rivolgersi (e come contestare una multa) in caso di problemi

Lungo il litorale italiano sono sempre di più le spiagge dedicate ai nostri amici a quattro zampe ma contemporaneamente ci sono ordinanze comunali e regionali che limitano l’accesso dei cani in spiaggia. Le associazione animaliste Oipa e Lav hanno stilato dei consigli per evitare brutte sorprese e far rispettare i diritti nostri e degli animali quando si va al mare.

L’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ricorda anzitutto che è bene fare due distinzioni principali: spiaggia libera e privata.

In caso di spiaggia privata, i singoli concessionari possono dedicare ai cani zone, se non l’intero stabilimento, avendo una specifica autorizzazione comunale. Diverso è il discorso per i cani salvataggio e per i cani guida dei non vedenti, non sussistendo per loro limiti di accesso.

Quanto alle spiagge libere, ogni anno le Regioni, con ordinanza balneare, fissano le prescrizioni che riguardano l’accesso e l’uso della spiaggia, lasciando ai singoli Comuni la possibilità di determinare le zone libere ai cani. Fatta questa premessa, ricorda una nota dell’Oipa, purtroppo risultano ancora presenti ordinanze comunali limitative, che addirittura chiudono qualsiasi possibilità d’accesso ai quattrozampe.

Come tutelarsi: le sentenze più recenti

I cittadini possono comunicare con i Comuni che non prevedono spiagge per cani esprimendo il proprio dissenso per fare in modo che individuino parti di spiaggia il cui l’accesso sia consentito anche ai cani. Un utile strumento, ricorda sempre l’Oipa, è quello del reclamo tempestivo ed è bene farlo sapere alla stampa locale.
Dal punto di vista legale è possibile valutare, nel rispetto della tempistica prevista e se ne sussistono i presupposti, se procedere con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar).
L’Oipa, insieme all’associazione Leal e con l’aiuto di un gruppo di cittadini, ha presentato e vinto un ricorso al Tar della Calabria che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del sindaco di Falerna (CZ), n. 89 del 29 giugno 2020 nella parte in cui vietava, durante la stagione balneare, di condurre sugli arenili “cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio”. La rigida decisione del Sindaco aveva fatto discutere cittadini ed esercenti commerciali poiché l’accesso ai cani veniva negato in spiaggia, sul lungomare e persino nelle aree verdi. Nella sentenza del Tar si legge: “E’ illegittima l’ordinanza sindacale che, per preservare il suolo pubblico dall’insudiciamento di cani, vieta che gli stessi siano condotti dai proprietari sui marciapiedi, sulle aiuole di una determinata piazza del territorio comunale e all’interno del cimitero comunale, trattandosi di provvedimento eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone”.

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E non è la prima volta che l’Oipa si trova ad affrontare situazioni simili.
Già nel 2013 il Tar della Calabria ha accolto il ricorso presentato dall’Oipa e dall’associazione Earth contro l’ordinanza del Comune di Melito Porto Salvo (RC) nella parte in cui disponeva il divieto di accesso in spiaggia ai possessori di animali. Il Tar anche in questo caso ha scritto in sentenza che “di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui”. Secondo il Tar, a non essere rispettato sarebbe anche il principio di proporzionalità che “impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento”. Dunque l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire l’interesse pubblico del decoro, dell’igiene e della sicurezza urbana adottando regole alternative a un assoluto divieto, per esempio individuando aree adibite anche all’accesso degli animali.

Il decalogo della Lav

L’associazione animalista Lav ha stilato un elenco di consigli che possono aiutare i vacanzieri che partono con i loro amici a quattro zampe e vogliono trascorrere, un’intera vacanza o anche semplicemente qualche ora, con loro in riva al mare.

Ecco i 10 consigli per evitare spiacevoli sorprese:

  1.  Informarsi presso il Comune o l’ufficio del turismo della località in cui ci si intende recare se l’accesso (in spiaggia, pubblica o in concessione, nell’albergo o altra struttura ricettiva) è permesso e con quali eventuali limitazioni;
  2. Verificare la possibilità per l’animale di fare il bagno in mare perché non sempre questo è permesso e comunque non lasciarlo mai da solo in acqua;
  3. Portare con sé libretto sanitario e certificato di iscrizione in anagrafe canina;
  4. Assicurarsi che il vostro amico peloso sia in regola con le vaccinazioni;
  5. Evitare di portarlo in spiaggia nelle ore più calde e non perdetelo mai di vista;
  6. Assicurargli sempre una zona all’ombra e ventilata;
  7. Fare attenzione a che il cane non beva l’acqua salata: può portare a problemi intestinali;
  8.  Sciacquare il cane con cura dopo il bagno in mare per evitare i disagi del sale su pelo e cute;
  9. Lasciargli a disposizione una ciotola di acqua da cui bere a volontà;
  10. Se ci si reca in uno stabilimento balneare verificare se ci sono dei limiti come, ad esempio, orari e taglia dei cani, i comportamenti vietati e quelli permessi.

I divieti in spiaggia: come difendersi

Ma cosa e chi può davvero bloccare fuori dal lido il nostro amico Fido? Per vietare l’accesso di cani in spiaggia a meno che questo non sia disciplinato da una legge regionale o un regolamento comunale (o dello stabilimento) occorre:

• un’ordinanza del Comune (o della capitaneria di porto) di divieto;

• nell’ordinanza occorre indicare la motivazione del divieto e la durata nel tempo;

• l’ordinanza deve essere firmata dal sindaco, dal comandante della capitaneria o da altro delegato a farlo;

• deve essere pubblicata negli albi pubblici; deve essere resa nota tramite cartelli indicanti il divieto, il numero dell’ordinanza e la sua scadenza.

Buona regola infine è quella di leggere il regolamento dello stabilimento qualora non sia indicato il divieto tramite cartello.