Che cos’è il pedinamento elettronico e come viene regolamentato dal nostro ordinamento. I casi in cui si può seguire una persona e come la tecnologia ha avuto un impatto su questo tipo di attività: un focus sul Gps e sui tabulati telefonici.
Il forte sviluppo tecnologico che ha contraddistinto gli ultimi anni ha permesso di generare nuove metodologie e strumenti operativi che intervengono nei settori più disparati. Un caso è quello delle investigazioni che, proprio grazie alle nuove tecnologie e ai moderni strumenti digitali, possono ora contare su un nuovo modus operandi che è completamente diverso rispetto a quello che si utilizzava solo fino a qualche anno fa. Dal Gps ai tabulati telefonici, fino alle telecamere di videosorveglianza installate ormai in molti punti nevralgici delle nostre città: gli investigatori hanno molte armi nel loro arsenale da poter utilizzare per seguire gli spostamenti e le attività delle persone che devono controllare. Tali operazioni di pedinamento elettronico, tuttavia, per quanto incisive e funzionali devono muoversi nel più ampio spettro della legalità e, dunque, non andare oltre la tutela della privacy delle persone seguite.
Il pedinamento elettronico, cos’è
Un metodo decisamente efficace per prendere coscienza degli spostamenti e delle normali abitudini di una persona è quello del pedinamento. Ecco dunque che il soggetto adibito a tale operazione, solitamente un investigatore privato o le forze dell’ordine, dovrà seguire i movimenti del proprio bersaglio, senza incappare nel rischio di essere scoperto. Come detto in precedenza, grazie alle nuove tecnologie questo tipo di attività è diventata decisamente più semplice e può essere controllata da remoto, dando il via al cosiddetto pedinamento elettronico. Si tratta di un’operazione investigativa che ha come principale obiettivo quello di tracciare gli spostamenti di una persona fisica (il bersaglio) e, rispetto a quanto avviene in ogni altra tipologia di pedinamento, prevede l’impiego di strumenti tecnologici estremamente avanzati. Proprio grazie a quest’ultimi per chi svolge il pedinamento è più facile svolgere la propria attività e registrare gli spostamenti. Sul tema si è espressa anche la Corte di Cassazione che ha riferito come con tale dicitura non si faccia riferimento soltanto al classico tallonamento, ovvero all’attività svolta da un investigatore che segue fisicamente il proprio bersaglio, ma anche all’acquisizione di dati che consentano di risalire al soggetto pedinato. Si tratta, ad esempio, dell’estrazione dei suoi tabulati telefonici o delle sue posizioni Gps registrate. Appare evidente che un’attività investigativa possa scontrarsi con la privacy delle persone, motivo per il quale è necessario che chi pedina lo faccia nel rispetto delle regole. Il pedinamento, infatti, non è un reato, ma solo nella condizione in cui questo tipo di attività non diventi ossessiva e plateale. Se così fosse, infatti, chi segue potrebbe essere accusato dei reati di molestia e stalking. Nel primo caso il pedinamento – che avviene in luogo pubblico – è talmente pressante da arrecare un forte disturbo al bersaglio (articolo 660 del codice penale), mentre con lo stalking si ha una errata condotta di chi segue che si reitera nel tempo e provoca nella vittima uno stato d’ansia o di paura (articolo 612-bis del codice penale). Un elemento fondante per il riconoscimento dello stalking, inoltre, è dato dal fatto che la vittima sia costretta a cambiare le proprie abitudini proprio per evitare di essere pedinato da un dato soggetto. Uscendo fuori da queste specifiche ipotesi, il pedinamento è da considerarsi legale. Appare evidente che il requisito fondamentale sia rappresentato dalla discrezione con cui l’attività di seguire una persona viene svolta e in questo il pedinamento elettronico è agevolato per ovvie ragioni.
Come viene valutato il pedinamento elettronico dalla legge
Seguendo gli assunti in precedenza descritti, è possibile dire che il pedinamento elettronico è da considerarsi legale se avviene in un contesto di discrezione e mancato danno nella fase di indagine al pedinato. Questa moderna tecnica investigativa si avvale di molta tecnologia che consente di rilevare a distanza la posizione di una persona, così come le sue attività e preferenze. I sistemi Gps, infatti, consentono di tracciare il bersaglio dell’indagine che, dunque, nella maggior parte dei casi non si accorgerà di essere sotto stretta osservazione. Si tratta di una pratica consentita dalla legge, purché però i dispositivi tecnologici utilizzati non violino la privacy del soggetto pedinato. L’esempio tipico è la registrazione delle conversazioni che il soggetto ha nel luogo in cui è stata installata la strumentazione. Questo vuol dire che chi pedina può soltanto rilevare la posizione del proprio bersaglio, ma, così come previsto dalla sentenza del 13 febbraio 2013 della Corte di Cassazione, non può captare e diffondere le conversazioni.
Pedinamento elettronico e Gps
Lo strumento tecnologico più utilizzato nei pedinamenti elettronici è senza dubbio il Gps, Global positioning system, il quale consente la trasmissione di dati ed informazioni e permette di delineare la posizione di una persona in qualsiasi punto della superficie terrestre. Sarà dunque possibile conoscere la latitudine, la longitudine e l’altezza a cui si trova il bersaglio, così come gli investigatori potranno monitorare i movimenti e la velocità con cui gli stessi avvengono. Tale sistema offre una serie di vantaggi non trascurabili in caso di pedinamento e, nel corso degli anni, sono stati sviluppati anche altri sistemi più specifici che agevolano ulteriormente il lavoro degli investigatori. Si tratta, più nello specifico:
- di Iridium, ovvero un sistema di telefonia mobile che vanta ben sessantasei satelliti che permettono agli utilizzatori di poter individuare la posizione di un dato soggetto bersaglio praticamente in tutti i punti del globo terrestre. L’utilizzo di questi satelliti, oltre che ai casi esposti, si estende anche ai servizi di telecomunicazione e alle rilevazioni atte ad evidenziare la presenza di imminenti calamità naturali;
- del sistema Galileo, G.n.s.s. cioè Global navigation satellite system. Si tratta di un sistema di posizionamento e navigazione satellitare sviluppato in Europa che, al momento, può contare su una copertura di più di trenta satelliti. Così come riportato dal sito internet dell’Agenzia spaziale europea, il numero è destinato a crescere nel corso dei prossimi anni. Proprio come avviene con Iridium, questo sistema consente una facile localizzazione dei bersagli, oltre ad estendere la propria specifica funzionalità satellitare anche ad altri servizi;
- della localizzazione che riguarda i dispositivi portatili di ultima generazione. Si pensi, ad esempio, agli smartphone, ai tablet, agli smartwatch e a tutti quei device mobili che sono in grado di ricevere ed effettuare chiamate, inviare e-mail e consentire una connessione ad internet. Tali strumenti sono tutti dotati di un sistema di localizzazione che permette di individuare la posizione di un dato soggetto con un margine di errore di poche decine di metri.
È necessario sottolineare che qualsiasi sia lo strumento con collegamento Gps utilizzato, il monitoraggio del soggetto bersaglio deve avvenire in tempo reale, ovvero nello stesso momento in cui sta svolgendo un’operazione di localizzazione. Se tale condizione dovesse venire meno, con il monitoraggio che viene eseguito ex post, si sarà davanti ad un diverso inquadramento dell’attività di pedinamento. Si entra, infatti, nel campo della verifica dei dati relativi agli spostamenti e, quindi, nell’ambito di un sequestro documentale (articolo 256 del codice di procedura penale).
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Pedinamento elettronico e tabulati telefonici
Oltre al più volte citato Gps, altri strumenti molto utilizzati nei pedinamenti elettronici sono i tabulati telefonici. A sostenerlo è stata la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15836 del 14 aprile 2023 dove ha ribadito come questi possano essere inseriti all’interno di un’attività di pedinamento elettronico. Si tratta di strumenti molto utili grazie ai quali le forze dell’ordine riescono a geolocalizzare l’indagato. Anche in questo caso non è consentito ascoltare le conversazioni, trattandosi di un semplice pedinamento, ma lo scopo non è quello: con l’analisi dei tabulati, infatti, si cerca soltanto di capire dove si trovi il bersaglio. Un altro dato che può essere ottenuto dai tabulati è la durata e il tempo delle conversazioni. Si comprende, dunque, come tale processo sia profondamente diverso dall’intercettazione, attività investigativa con cui le forze dell’ordine hanno la necessità di ascoltare le conversazioni di uno o più soggetti per portare a termine le proprie indagini e far emergere la presenza di prove e reati. Si sottolinea inoltre che per dar vita ad un’analisi dei tabulati telefonici è necessario che vi sia stata una pregressa autorizzazione da parte di un giudice. Solo dopo tale consenso, infatti, le forze dell’ordine potranno procedere con questa forma di pedinamento elettronico. Qualora non venisse rispettato tale passaggio, i dati emersi dai tabulati telefonici sarebbero considerati come una prova nulla ai fini del processo penale. La Corte di Cassazione con questa sua pronuncia ha voluto chiarire l’equilibrio che deve esserci tra la necessità delle forze dell’ordine di fare le indagini e il diritto dei cittadini alla libertà e al mantenimento dei propri segreti.