Che cosa sono i contratti di apprendistato e come vengono regolati in Italia: le finalità, la durata, le retribuzioni e i diritti degli apprendisti. Quali sono i vantaggi per le aziende
Tra le possibilità che ha un giovane alla ricerca di lavoro di essere assunto da un’azienda c’è il contratto di apprendistato. Si tratta di un rapporto lavorativo a tempo indeterminato con cui un soggetto, di età compresa tra i 15 e i 29 anni, viene assunto e acquisisce dall’azienda stessa la formazione necessaria per lo svolgimento della professione o per conseguire un titolo di studio. La formazione è l’elemento che più contraddistingue il contratto di apprendistato, in quanto in assenza di questa non può considerarsi attivabile questa tipologia di rapporto lavorativo e si avrebbe un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo pieno. Nel momento in cui si conclude il periodo di formazione, l’apprendista può continuare il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato sempre con la stessa azienda. La legge garantisce a questa tipologia di lavoratori un trattamento in linea con quello degli altri dipendenti assunti con altre tipologie contrattuali, con l’azienda che avrà però maggiori vantaggi di varia natura qualora dovesse optare per un contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato, come detto, è un rapporto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile ed è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e successive modifiche, articoli 41 – 47. Così come previsto dall’ordinamento italiano, l’apprendistato può essere di tre principali tipologie, o per meglio dire livelli, ovvero
- l’apprendistato di 1° livello, che ha come obiettivo il raggiungimento di una qualifica o di un diploma professionale. Si tratta di una tipologia contrattuale riservata ai giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni, con i giovani assunti che dovranno ottenere, nel percorso stabilito, il titolo di studio necessario allo svolgimento del lavoro previsto dal contratto. Tale tipologia si concretizza attraverso lo strumento dell’alternanza scuola e azienda;
- l’apprendistato di 2° livello, definito anche come contratto di mestiere. È riservato ai giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni ed ha come principale obiettivo quello di permettere agli apprendisti di imparare una specifica professionalità, sia attraverso l’attività lavorativa che con dei momenti di formazione svolti all’interno dell’azienda;
- l’apprendistato di 3° livello, che si sostanzia in un contratto di alta formazione e ricerca riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Lo scopo principale di questo tipologia di apprendistato è quella di permettere ai lavoratori il raggiungimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, ivi compresi anche i dottorati di ricerca, i diplomi di istituti tecnici superiori o il praticantato per l’accesso ad una professione ordinistica.
Lo strumento dell’apprendistato, oltre ai casi in precedenza elencati, si evolve di continuo per adattarsi ai diversi scenari che vengono a configurarsi nel mondo del lavoro. Ecco dunque che, a partire dal 1° gennaio 2022, è stato previsto che l’assunzione in apprendistato professionalizzante possa essere adottata senza limiti di età sia per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione che da coloro che percepiscono il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 22 ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Cosa implica un contratto di apprendistato
Compreso cosa sia un contratto di apprendistato e quali siano le sue diverse tipologie, cerchiamo ora di vedere più da vicino alcune caratteristiche strutturali di questo contratto. È anzitutto necessario precisare che attivando un apprendistato, di qualsiasi livello esso sia, l’azienda è chiamata al rispetto di vincoli ben precisi. Entrando più nello specifico, la realtà economica ha l’obbligo di accompagnare il giovane assunto nel suo percorso formativo. Ecco dunque che dovrà incaricare un soggetto competente all’interno del proprio organico che possa fare da tutor o referente aziendale per l’apprendista e avere le disponibilità finanziarie (attraverso fondi paritetici interprofessionali) per sostenere i percorsi formativi che dovranno essere svolti. E ancora, l’azienda ha l’obbligo di registrare nel fascicolo elettronico del lavoratore sia la formazione svolta che l’eventuale qualifica professionale che è stata conseguita dall’apprendista. Come si diceva in precedenza, la formazione è la caratteristica principale del contratto di apprendistato e, qualora dovesse venire meno, l’azienda potrebbe essere soggetta a sanzioni economiche. Il datore di lavoro, più nello specifico, viene assoggettato al pagamento della differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Per quanto riguarda il lavoratore, questo può decidere di farsi affiancare nel suo apprendistato da un’agenzia per il lavoro che gli garantisca di avere un percorso personalizzato ed essere formato sui veri bisogni del mercato del lavoro. L’agenzia, inoltre, può supportare l’apprendista in tutte le tutele previdenziali ed assistenziali che gli spettano, da quella in caso di infortunio al congedo matrimoniale e così via.
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Quanto dura un apprendistato
Un altro elemento molto importante del contratto di apprendistato è rappresentato dalla sua durata che va da un minimo di sei mesi ad un massimo che dipende da diversi fattori specifici. Si tratta, più nel dettaglio:
- dei differenti contratti nazionali di categoria;
- della presenza di accordi sindacali interconfederali;
- degli accordi che vengono instaurati tra le università e le Regioni.
In presenza di contratti di apprendistato che hanno come scopo il conseguimento di un titolo di studio, ovvero quelli di 1° e 3° livello, è previsto che la durata del rapporto venga parametrata all’obiettivo formativo da raggiungere con il limiti massimo di 3 o 4 anni (in relazione al tipo di percorso formativo). Nel momento in cui si conclude un contratto di apprendistato, sia il lavoratore che l’azienda possono decidere di interrompere il rapporto di lavoro, ma a condizione che vengano rispettati i tempi di preavviso. Se, invece, le parti intendono proseguire il rapporto, è previsto che in maniera automatica l’apprendistato si trasformi in un contratto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Quanto viene pagato un apprendista
Così come previsto dalla legge, “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”. Questo vuol dire che l’apprendista gode del principio di parità nel trattamento garantito a tutti gli altri lavoratori che svolgono le sue mansioni, con lo stipendio che dipenderà dall’inquadramento. È previsto che il livello contrattuale del contratto di apprendistato non possa essere inferiore di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge la stessa mansione all’interno dell’azienda. I parametri retributivi degli apprendisti sono stati definiti da accordi che sono stati raggiunti tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e Confindustria, Confapi, Confservizi e Confcooperative-Legacoop. Entrando più nello specifico, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è previsto che:
- al primo anno la retribuzione non sia inferiore al 45% di quella di riferimento che spetta per il livello di inquadramento;
- al secondo anno la retribuzione non sia inferiore al 55% di quella di riferimento che spetta per il livello di inquadramento;
- al terzo anno la retribuzione non sia inferiore al 65% di quella di riferimento che spetta per il livello di inquadramento;
- al quarto anno la retribuzione non sia inferiore al 70% di quella di riferimento che spetta per il livello di inquadramento.
In presenza, invece, di apprendistati finalizzati all’alta formazione e ricerca superiori ad un anno è previsto:
- che per la prima metà del periodo di apprendistato, l’inquadramento a fini retributivi sia di due livelli sotto quello di destinazione finale;
- che per la seconda metà del periodo, l’inquadramento sia di un livello sotto quello di destinazione finale.
Nel momento in cui, invece, l’apprendistato di alta formazione e ricerca dura meno di un anno, è previsto che l’inquadramento retributivo sia di un livello sotto quello di destinazione finale per tutto il periodo del contratto. I parametri retributivi in questo caso, sempre in base agli accordi siglati tra sindacati e Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani, prevedono che:
- la retribuzione sia pari al 70% di quella di riferimento alla fine dell’apprendistato per la prima metà del periodo di formazione;
- la retribuzione sia pari all’80% di quella di riferimento alla fine dell’apprendistato per la seconda metà del periodo di formazione;
- la retribuzione sia pari all’80% per l’intero periodo del contratto di apprendistato se questo ha una durata che non supera l’anno.
Oltre alla retribuzione, l’apprendista ha anche diritto alle ferie, ai permessi rol, al tfr così come al versamento dei contributi Inps a fini assicurativi e pensionistici, agli assegni familiari e all’indennità di disoccupazione Naspi.
La malattia nei contratti di apprendistato
Particolare specifica nei diritti che sono propri dell’apprendista, meritano la malattia e le indennità ad essa collegate. Così come avviene per le altre tipologie di contratti lavorativi, anche in quello di apprendistato è previsto che vengano riconosciute al lavoratore i contributi ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti), la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali (estesa anche all’attività formativa complementare svolta in azienda o al di fuori di essa. Allo stesso modo chi sottoscrive un contratto di apprendistato ha diritto a ricevere il congedo e l’indennità di maternità, così quella per la malattia. Su quest’ultimo aspetto si sottolinea che l’indennità spetta a tutti gli apprendisti, comunque inquadrati e che operano in qualsiasi settore di attività. E ancora, l’articolo 42, comma 6, decreto legislativo n.81/2015, prevede che agli apprendisti vengano applicate le stesse norme che sono riservate alle altre categorie di lavoratori. Questo, da un punto di vista pratico, vuol dire che se la qualifica da conseguire con l’apprendistato è riferita alla categoria degli operai, l’indennità di malattia verrà corrisposta dall’Inps, mentre se la qualifica è riferibile alle categorie impiegatizie, l’integrazione è da considerarsi a carico del datore di lavoro. La tutela contro gli infortuni sul lavoro, invece, è da considerarsi a carico del datore di lavoro nel periodo in cui l’apprendista lavora in impresa o svolge formazione sempre all’interno dell’azienda, mentre è a carico dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge la formazione all’esterno dell’azienda.
I benefici del contratto di apprendistato
Dai discorsi fin qui affrontati appare evidente che il contratto di apprendistato rappresenti una lunga serie di vantaggi per le aziende che li utilizzano. Questi toccano vari aspetti, da quello retributivo a quello contributivo fino alla possibilità di avere sempre nel proprio organico personale formato e specializzato. Così come chiarito dal d.lgs. n. 81/2015, agli articoli 42 e 47, i benefici per le aziende derivanti dall’apprendistato sono:
- la possibilità di poter inquadrare a livello retributivo il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento o di stabilire retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- la possibilità di beneficiare a livello contributivo di uno speciale trattamento agevolato sfruttabile fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
- la possibilità che gli apprendisti non vengano conteggiati nel raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
Si sottolinea inoltre che, in base a quanto definito dall’art. 1, comma 645, della legge di bilancio 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto.