Assegno scoperto: come difendersi

assegno

Cosa succede nei casi in cui un assegno ricevuto è scoperto: le strade percorribili e le sanzioni previste per chi non provvede al pagamento. 

Capita spesso, purtroppo, che chi riceve un assegno come forma di pagamento scopra, solo nel momento in cui lo stesso viene versato in banca, che è scoperto. Questo vuol dire che non vi sono delle cifre nel conto del pagatore che possano coprire la somma dovuta e che, dunque, il ricevente non potrà vedersi accreditato il pagamento. Va precisato che fenomeni di assegni scoperti o a vuoto si verificano sia nei casi in cui c’è un intento truffaldino da parte del pagatore, che cioè volutamente consegna un assegno che sa essere privo di copertura, sia in quelli in cui la mancata copertura è figlia di una disattenzione, ovvero quando il pagatore dimentica di verificare se sul proprio conto bancario vi siano le somme necessarie. La legge, tuttavia, tratta allo stesso modo le due situazioni descritte, con il pagatore a vuoto che può incorrere in pesanti sanzioni. Ciò su cui si basa l’ordinamento è infatti il principio della fiduciosa accettazione dell’assegno come normale mezzo di pagamento e, dunque, chi ha emesso un assegno scoperto viene meno a tale principio. Le sanzioni previste, come detto, sono molto pesanti e si sostanziano:

  • in sanzioni pecuniarie;
  • nell’inserimento del cattivo pagatore nella Cai, Centrale allarmi interbancario;
  • nel fatto che per molto tempo il pagatore non potrà più emettere assegni.

L’unico modo che ha il pagatore per evitare le sanzioni e l’iscrizione nella Cai è pagare l’assegno scoperto in ritardo, ma comunque entro 60 giorni da quando viene rilevata la mancata copertura del titolo. In questi casi viene applicata una penale pari al 10‰ della somma inizialmente dovuta e il creditore dovrà rilasciare una dichiarazione liberatoria. Chi riceve l’assegno scoperto è dunque fortemente tutelato dall’ordinamento che permette anche al creditore di elevare il protesto qualora l’assegno scoperto fosse passato di mano attraverso girate. E ancora, il creditore potrà agire in via esecutiva contro il mancato pagatore inviandogli un atto di precetto e, dunque, soddisfarsi più velocemente rispetto al tempo che avrebbe dovuto attendere con una normale causa.

Assegno scoperto, cos’è

Prima di arrivare alle modalità con cui chi riceve un assegno a vuoto può difendersi e reclamare le somme che gli sono dovute, è utile comprendere bene quando un assegno viene considerato scoperto. Si utilizza tale dicitura nel momento in cui il titolo ricevuto dal creditore viene posto all’incasso, ma non trova delle disponibilità economiche sufficienti a pagarlo sul conto corrente del debitore che lo ha emesso. Oltre che assegno a vuoto o scoperto, solitamente viene usata anche la dicitura di assegno senza provvista per indicare questa spiacevole fattispecie. La provvista, infatti, è la somma che ogni pagatore che emette un assegno dovrebbe assicurarsi di avere sul proprio conto per soddisfare a pieno gli interessi del creditore. A tal proposito è necessario che l’emissario dell’assegno controlli, prima di emetterlo, il proprio saldo contabile, ovvero la differenza tra i movimenti accreditati in entrata e quelli in uscita. Il rischio, essendo l’assegno un sistema di pagamento postdatato, è che la somma a copertura sia presente al momento dell’emissione ma non in quello dell’avvenuto incasso da parte del debitore. È bene dunque avere sempre una soglia di margine su cui poter contare, con l’assegno che verrà considerato a vuoto anche se dovesse mancare una piccola parte delle somme dovute. Ecco dunque che la banca del debitore non pagherà il creditore in quanto non dispone delle somme e non è tenuta ad anticipare o a coprire i debiti dei propri correntisti, a meno che non sia stato in precedenza concesso un fido bancario.

Assegno scoperto: la procedura

Nel momento in cui si scopre la mancata copertura di un assegno, la banca che lo ha constatato informa immediatamente il soggetto emittente attraverso una lettera raccomandata. Non è inoltre da escludere che se la banca conosce il soggetto, in quanto suo cliente abituale, possa prima provare a contattarlo telefonicamente o via e-mail a titolo di cortesia. Ad ogni modo nella sua comunicazione la banca deve informare il soggetto della mancata copertura dell’assegno da lui emesso e delle conseguenze cui potrebbe andare incontro. Il soggetto dovrà ricevere anche due informazioni importanti, ovvero:

  • Che c’è la possibilità di regolarizzare la situazione venutasi a creare provvedendo al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla notifica. In questo caso, come detto, è prevista una penale fissa pari al 10% della somma dovuta con l’aggiunta degli interessi legali maturati e le spese di eventuale protesto;
  • Che è sottoposto al preavviso di revoca dell’autorizzazione ad emettere altri assegni.

Il pagamento tardivo

Poniamo ora il focus sul già citato pagamento tardivo, da effettuare, in caso di assegno scoperto, entro 60 giorni da quando viene notificata la situazione con l’aggiunta di una penale del 10%. Può essere utile ricordare a tal proposito che i termini di presentazione degli assegni al pagamento sono:

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  • di 8 giorni dalla data di emissione, qualora questi venissero  incassati nello stesso Comune di emissione (su piazza);
  • di 15 giorni dalla data di emissione se vengono invece incassati fuori piazza, ovvero in luogo diverso.

Tornando al pagamento tardivo, questo potrà essere corrisposto secondo diverse modalità che dovranno essere comunicate dalla banca. Si tratta:

  • del versamento della somma dovuta sul proprio conto corrente, con l’assegno che diventerà dunque coperto. Andranno naturalmente versate anche le cifre aggiuntive della penale e quelle relative ad altre eventuali spese richieste dalla banca;
  • corrispondendo la somma dovuta – ad esempio con un bonifico – direttamente a chi ha ricevuto l’assegno. In questo caso è richiesto al beneficiario di rilasciare una dichiarazione liberatoria redatta sotto forma di scrittura privata. Questa dovrà essere autenticata e, in seguito, consegnata alla banca come certificazione dell’avvenuto pagamento.

Quando continua a mancare il pagamento

Qualora il debitore continuasse a non corrispondere le somme previste per la copertura dell’assegno entro i 60 giorni, o la banca non ricevesse la quietanza liberatoria, l’istituto di credito è chiamato a due principali adempimenti:

  • segnalare il nominativo del soggetto che non paga alla Cai, Centrale di allarme interbancario. Si tratta di un archivio che è gestito dalla Banca d’Italia in cui confluiscono i nominativi degli emittenti di assegni a vuoto. Chi viene iscritto nella Cai perde, immediatamente, la possibilità di emettere altri assegni per 6 mesi – revoca di sistema – e dovrà inoltre consegnare alla banca il libretto degli assegni con i titoli non ancora emessi. Inoltre, chi è iscritto nella Cai viene precluso all’accesso al credito e, dunque, non potrà ricevere finanziamenti, mutui e prestiti di ogni altro tipo, così come subirà delle complicazioni nell’apertura di eventuali altri conti correnti. Si sottolinea anche che i divieti indicati sono da considerarsi come generali, ovvero riguardanti tutti gli istituti di credito e non solo quello da dove è stato tratto l’assegno;
  • informare il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno che dovrà ufficializzare le sanzioni nei confronti di chi non ha coperto l’assegno. Il prefetto avvia dunque un procedimento amministrativo nel quale l’interessato potrà difendere la propria posizione. Qualora il prefetto non dovesse giudicare come valide le istanze presentate dal soggetto debitore, emetterà l’ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria. Questa sarà compresa tra un minimo di 516,34 euro ed un massimo di 3.098,74 euro e terrà conto anche delle somme che non sono state corrisposte con l’assegno scoperto. Si sottolinea a tal proposito che se l’importo dell’assegno scoperto è superiore a 10.329,14 euro o se vi è una recidiva da parte del debitore, è previsto che la sanzione subisca un raddoppio. Ecco dunque che le cifre della sanzione andranno da un minimo di 1.032,92 euro ad un massimo di 6.197,48 euro. A queste, nel caso in cui l’assegno a vuoto avesse un importo superiore a 2.582 euro, viene aggiunta anche la revoca dalla possibilità di emettere assegni per un periodo da un minimo di 2 a massimo di 5 anni. In ultimo, in presenza di assegni scoperti con importo superiore a 51.645,69 euro, è prevista una sanzione ulteriore che consiste nell’interdizione dall’esercizio della professione.

Il protesto, cos’è e quando serve

Il mancato pagamento di una somma dovuta, come ad esempio quello relativo ad un assegno scoperto, può essere certificato formalmente da un pubblico ufficiale, come un notaio, un ufficiale giudiziario o un segretario comunale, attraverso il protesto. Tale atto formale è necessario nel momento in cui si vuole ottenere il pagamento dell’assegno dagli eventuali giranti, qualora appunto il titolo fosse passato attraverso diverse mani. Nei casi in cui, invece, non sono state effettuate delle girate, il protesto non è necessario.