Le tutele in un prestito tra privati

PRESTITO TRA PRIVATI

Che cosa è e come viene gestito un prestito tra privati: gli accorgimenti da seguire per tutelarsi. Anche da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Cosa fare se il debitore non restituisce le somme ricevute.

Nel momento in cui un soggetto ha bisogno di soldi può decidere di provare a chiedere un finanziamento agli istituti di credito, come banche o società finanziarie, oppure prediligere la strada più informale del prestito tra privati. In quest’ultimo caso, generalmente, ci si rivolge a familiari stretti o amici, soggetti dunque con cui si ha un discreto grado di confidenza, rispetto e fiducia. Si tratta, come evidente, di un modalità di prestito molto più snella rispetto a quella che si dovrebbe affrontare con un banca e anche decisamente più veloce. Ciò che andrà definito, anche nel prestito tra privati, è tuttavia la modalità con cui le somme di denaro ottenute dal richiedente dovranno essere restituite.

Il prestito tra privati

I prestiti tra privati vengono generalmente scelti da persone che, altrimenti, non avrebbero un facile accesso al credito bancario. Esempio tipici sono quelli di un genitore che presta soldi ai suoi figli precari per l’acquisto di una casa o quello di un fratello che offre un aiuto economico alla sorella disoccupata per ristrutturare l’abitazione, così come quello di un nonno che mette a disposizione le proprie finanze per gli studi universitari dei propri giovani nipoti. Malgrado la forte informalità di questa tipologia di prestiti, è bene sottolineare che andranno comunque seguite delle regole e prese delle accortezze per evitare di incappare in esperienze spiacevoli, come un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, infatti, ha il compito di verificare l’eventuale presenza di redditi non dichiarati dei cittadini e, specie in presenza di prestiti molto onerosi (da 500 euro in su), potrebbe essere complicato per il ricevente giustificare la presenza delle nuove somme sul suo conto. Anche ai prestiti tra privati e tra familiari, dunque, è necessario dare un riscontro formale che abbia il principale obiettivo di evitare ripercussioni. Il ragionamento alla base di tale aspetto è infatti molto lineare: in assenza di opportuna giustificazione, l’Agenzia delle Entrate potrebbe scambiare le nuove somme ottenute dal richiedente come un compenso derivante da lavoro in nero. Avviato l’accertamento, senza prove scritte per il cittadino risulterà molto difficile dimostrare il contrario. Ciò che può fare chi effettua un prestito tra privati è rendicontare il fatto, andando a documentare l’origine delle somme di denaro date e ricevute. Ecco dunque che andrà anzitutto dimostrato che i soldi arrivano da un prestito infruttifero attraverso la redazione di una scrittura privata che dovrà riportare le firme del mutuante, ovvero colui che eroga il prestito, che del mutuatario, colui che lo riceve. Andrà indicata anche la data certa dell’atto, con il documento, rilasciato in duplice copia, che presenterà anche:

  • i dati personali dei firmatari;
  • il loro grado di parentela;
  • l’entità della cifra prestata;
  • il metodo di pagamento previsto;
  • il limite per la restituzione, con l’opzione della restituzione anticipata;
  • lo scopo del prestito;
  • la specifica di prestito infruttifero con l’aggiunta della dicitura “neppure nella misura dell’interesse legale”.

E ancora, particolare specifica merita la data certa riportata nell’atto. Questa, così come previsto dalla legge, quando inserita in una scrittura privata necessita di essere validata per evitare che possa essere inserita o modificata solo al presentarsi di un eventuale controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per validare la data certa possono essere seguite diverse modalità, tra cui:

  • la registrazione della scrittura privata direttamente presso l’Agenzia delle Entrate. In questo caso andranno sostenute le spese dell’imposta di registro che corrisponde ad una percentuale della quantità di denaro prestata;
  • la spedizione, a se stessi, di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che ha la funzione di attestare la data del documento;
  • l’invio, sempre a se stessi, tramite posta elettronica certificata o Pec del documento. Si sottolinea che seguendo questa modalità è necessario che la scrittura privata figuri nel testo della email e non negli allegati;
  • ricorrendo alla firma digitale.

Prestito fruttifero o infruttifero

I prestiti tra privati, specie quelli che avvengono tra parenti, sono generalmente infruttiferi. Questo vuol dire che, a differenza di quelli onerosi, non prevedono l’applicazione di interessi sulla restituzione delle somme. Chi presta denaro, dunque, non lo fa per  un guadagno, ma solo fornire aiuto e assistenza a un parente o a un amico in difficoltà. La scelta del prestito infruttifero va indicata in maniera chiara e palese nella scrittura privata firmata dalla parti, con l’aggiunta, come già detto, della dicitura “neppure nella misura dell’interesse legale”. Si tratterà, quindi, di un prestito del tutto privo di interessi, con le somme da restituire che saranno uguali nell’ammontare a quelle ricevute.

Diverso è invece il caso in cui, anche nel prestito tra privati, il mutuante pretenda che oltre alle somme prestate gli vengano corrisposti degli interessi. Si passa dunque ad prestito oneroso tra privati, con le cifre aggiuntive che potranno essere stabilite nell’ammontare percentuale dalle parti. La legge, infatti, non indica una commissione fissa, ma si limita a ricordare che il valore degli interessi non dovranno comunque superare la soglia dell’usura stabilita.

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Una volta redatta e autenticata la scrittura privata, chi riceve le somme potrà beneficiarne, impegnandosi però a restituirle nei tempi e nelle modalità stabilite dalle parti in sede di contrattazione. L’unica accortezza da avere è quella di indicare la percentuale di interessi prevista, ma solo se si è scelto che il prestito sia oneroso.

Prestiti tra privati, il trasferimento del denaro

Quando si concretizza un prestito tra privati è necessario prestare grande attenzione anche alle modalità con cui il denaro verrà trasmesso dal mutuante al mutuatario e viceversa. In questi casi, infatti, bisognerà evitare di venire meno alle disposizioni previste dalla legge in merito alla tracciabilità dei pagamenti. Più nello specifico, le somme potranno essere scambiate in contanti solo se l’importo è inferiore a 3mila euro, altrimenti è necessario utilizzare altri strumenti come il bonifico bancario o l’assegno. Andrà riportata una causale molto specifica, con la data in cui è stata formalizzata la scrittura privata e lo scopo del prestito. Un esempio di causale potrebbe essere il seguente: “Prestito infruttifero (o fruttifero) del giorno, mese e anno a mio nipote Nome e Cognome per contributo spese matrimonio”. Scrivere, nella causale, semplicemente “prestito” potrebbe dunque rappresentare un problema non di poco conto nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate decidesse di avviare un processo di accertamento.

Cosa succede quando si prestano i soldi

Chiarite quali sono le tutele e gli accorgimenti da avere quando si verifica un prestito tra privati, è utile approfondire cosa si verifica, a livello giuridico, quando si prestano dei soldi. Nel momento in cui un mutuante eroga al mutuatario delle somme di denaro si concretizza un contratto di mutuo, ovvero un contratto tipico disciplinato dal codice civile. Questo si considera stipulato sia in presenza di un atto scritto – una scrittura privata – che quando vi è un semplice accordo informale tra le parti, una stretta di mano o un assenso verbale. Da tale aspetto si comprende che, anche nel momento in cui si verifica un prestito tra privati senza ricorso alla scrittura privata, i soggetti stanno comunque compiendo un’azione rilevante per il diritto. La scrittura privata, infatti, rappresenta soltanto una forma di tutela per le parti che intendono evitare future grane, come gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o una diversa interpretazione dell’accordo. II prestito di somme di denaro, dunque, è un’attività da considerarsi sempre lecita, purché però rimanga nei limiti antiusura previsti dall’ordinamento. Appare evidente che la presenza di una scrittura privata tuteli entrambe le parti e renda certamente più sicuro lo scambio di denaro. Si tratta, inoltre, di una pratica non particolarmente gravosa e di facile realizzazione: alle parti basterà infatti scrivere al computer o a mano il proprio accordo, realizzarlo in due copie, firmarlo e certificare la data. Questa scrittura non dovrà essere né registrata, né autenticata da un notaio, ma sarà di grande aiuto per le parti coinvolte:

  • il creditore, forte di un documento scritto firmato anche dall’altra parte, potrà appellarsi al giudice per chiedere un decreto ingiuntivo in caso di mancato pagamento senza dover fare delle cause. Ne consegue che anche il recupero delle somme sarà più veloce ed efficace;
  • il debitore potrà evitare di rimanere vittima di eventuali cambi di direzione del creditore. Con la forma scritta potrà infatti certificare tutti gli elementi del proprio prestito, come i tempi e le modalità per la restituzione delle somme, la gratuità o meno del contratto e così via.

La mancata restituzione del prestito tra privati

Gli accorgimenti da prendere in caso di prestiti tra privati che abbiamo fin qui elencato, possono tornare utili sia in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate che in quello in cui le somme prestate non vengono restituite al creditore. Quest’ultimo, infatti, potrebbe sfruttare la forma scritta del proprio prestito per avere indietro più velocemente indietro il proprio denaro. II creditore che vede leso il proprio diritto può rivolgersi, per mezzo di un avvocato, al giudice civile ed intentare una causa contro il soggetto inadempiente. Se c’è una scrittura privata del prestito, come detto, il giudice emetterà fin da subito un decreto ingiuntivo che obbliga il debitore a restituire il dovuto, velocizzando così i tempi. L’istanza di richiesta può essere presentata dal creditore solo se:

  • c’è una forma scritta firmata da entrambe le parti nella quale si comprova il contratto di mutuo;
  • il debitore abbia rilasciato al creditore una dichiarazione nella quale palesa il suo impegno a restituire i soldi, cioè ammetta il proprio status di debitore.

Quando, invece, non c’è un contratto stipulato in forma scritta, il creditore non ha altra strada che quella della causa civile ordinaria. Dovrà fornire delle prove a sostegno della propria tesi, prestando anche attenzione ad evidenziare il fatto che si trattasse di un contratto di mutuo – di un prestito – e non di una donazione. Giocherebbe a vantaggio del creditore, in questi casi, l’aver utilizzato dei sistemi di pagamento tracciabili, come assegni, bonifici o cambiali. Terminato il processo e in presenza di una condanna per il debitore, questo è chiamato a risarcire il creditore delle somme dovute. Se l’insolvenza dovesse perdurare, il creditore potrà avviare il procedimento che porta al pignoramento dei beni e, dunque, ad un’ulteriore fase della causa civile. Al termine di questa, i beni del debitore vengono assoggettati a esecuzione forzata e alla vendita, con i proventi che andranno al creditore. In questi casi, tuttavia, è bene sottolineare che andrà valutata l’opportunità o meno di dar vita al procedimento: andranno considerate le cifre che si potrebbero ottenere, gli effettivi possessi del debitore e le spese giuridiche che andranno sostenute.

Dai discorsi fin qui fatti è emerso che la mancata restituzione di un debito sia una materia che è regolata in tutto e per tutto dal diritto civile. Vi è, tuttavia, solo un caso in cui si può denunciare penalmente un debitore inadempiente, ovvero quello in cui il mutuatario abbia simulato dolosamente, al momento del ricevimento dei soldi, una capacità economica che non aveva, facendo credere al creditore che avrebbe potuto restituire il mutuo. L’esempio tipico in tal senso è quello di chi finge di essere titolare di un contratto di lavoro o mostri una finta busta paga con il palese intento di ottenere un finanziamento o un prestito, anche tra privati, che difficilmente sarebbe riuscito ad ottenere senza l’imbroglio. Altro esempio di configurazione di reato è quella in cui il debitore, in sede di richiesta del prestito, abbia omesso al mutuante di essere stato appena licenziato.