Cambiare il proprio cognome è possibile, ma solo nel rispetto di determinati requisiti previsti dalla legge. Qual’è la prassi da seguire e quali sono i cognomi che non possono essere scelti: chi può opporsi, i costi da sostenere e a chi è necessario rivolgersi.
Il cognome è una degli elementi di identificazione più importanti, insieme al nome e alla data di nascita di un individuo. Viene riportato su tutti i documenti, dalla carta d’identità al codice fiscale fino al passaporto, motivo per cui si tratta di un dato molto importante che, tuttavia, al verificarsi di date e specifiche situazioni può essere cambiato dal titolare. Pensiamo, ad esempio, al caso dei cosiddetti “cognomi pesanti”, ovvero quelli che possono essere fonte di sfottò perché di palese richiamo a parole dal significato ben chiaro, oppure al caso in cui il proprio cognome sia associato a storie di omicidi molto noti nella società civile oppure a vicende collegate alla criminalità organizzata. Cambiare cognome, dunque, si può, ma solo al verificarsi di determinate condizioni ben identificate dall’ordinamento.
Cambiare cognome: quando è possibile farlo
Il cambio di cognome viene concesso solo al verificarsi di specifiche situazioni. Queste, più nel dettaglio, ricadono nei casi in cui:
- il cognome d’origine risulti essere ridicolo o vergognoso. Si pensi, ad esempio, a chi ha il proprio cognome che corrisponde ad un parolaccia, ad un termine di disprezzo o ha evidenti allusioni di natura sessuale. Ecco dunque che in presenza di cognomi come Porco, Prostituta e così via, si potrà facilmente avviare la pratica che ne porta alla modifica definitiva. Stesso discorso vale per i cognomi buffi, spesso associati a nomi che ne amplificano il carattere grottesco. Da Bianca Scheda a Felice Mastronzo, tutti casi in cui il cambio del cognome d’origine è concesso. Tra i motivi di vergogna possiamo anche fare riferimento a quei casi in cui un cui un cognome che sulla carta non ha nulla che non va, diventi improvvisamente un grande peso da portare. Pensiamo al caso in cui un padre uccida la moglie, e i figli non vogliano più portare il suo cognome oppure a quello in cui, per casi di omonimia, si venga sempre associati alle malefatte di altri soggetti;
- il cognome rivela l’origine naturale e non lo stato di figlio legittimo. Si tratta, ad esempio, di cognomi come Trovato, Degli Innocenti, Degli Esposti, Diotallevi, ovvero di tutti quelli che fino a poco tempo fa venivano assegnati d’ufficio ai neonati abbandonati. Questo avviene malgrado, grazie alle riforme del diritto di famiglia, oggi i figli naturali e quelli legittimi siano perfettamente equiparati, per diritti e doveri.
Nel momento in cui si cambia il cognome, oltre a seguire un iter ben preciso, andranno fatte delle scelte di buon senso con il richiedente che non può chiedere l’attribuzione di alcuni cognomi. Si tratta di quelli di importanza storica, come Cavour, Garibaldi o Mussolini, e di tutti quei cognomi che potrebbero far credere che il richiedente possa appartenere a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Cambiare cognome: l’iter da seguire
Nel momento in cui si constata la presenza dei casi in precedenza indicati, il soggetto richiedente potrà cambiare il proprio cognome. Per farlo dovrà seguire un procedura standard che parte con la presentazione di una richiesta di cambio cognome presso l’ufficio territoriale di Governo, ovvero la Prefettura, della provincia di residenza o di quella in cui è custodito il proprio atto di nascita. A questa istanza andranno allegati:
- i certificati o le dichiarazioni sostitutive – le autocertificazioni – di nascita, residenza, cittadinanza e stato di famiglia;
- la fotocopia di un documento di identità valido.
Nel documento andranno poi esposte le ragioni che spingono alla richiesta di cambio del cognome, oltre che i motivi per i quali si ritiene il cognome d’origine possa essere “offensivo, ridicolo, vergognoso, allusivo o rivelatore delle origini naturali”. Oltre alla giustificazione della propria scelta, il richiedente deve indicare anche le modifiche che intende applicare al proprio cognome. In alcuni casi, infatti, è sufficiente cambiare solo un lettera o troncare il nome, mentre in altri invece è necessario provvedere ad un cambio più radicale. La scelta del nuovo cognome, dunque, spetta a chi chiede la modifica, ma deve avvenire nel rispetto dei suddetti requisiti: no a cognomi di importanza storica o di famiglie illustri o molto note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
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L’istanza cumulativa per il cambio di cognome
La legge italiana permette anche di presentare un’istanza cumulativa per il cambio di cognome nei casi in cui più soggetti maggiorenni dello stesso nucleo familiare intendano avviare la procedura. Il fine è naturalmente quello di semplificare l’iter. Nel momento in cui, invece, il cambio di cognome interessa dei minorenni, è previsto che la richiesta venga sottoscritta da tutti e due i genitori del richiedente. Si sottolinea, tuttavia, che in tutti i casi descritti, la richiesta di cambi del cognome è totalmente esentasse. Per domande, provvedimenti, copie, scritti e documenti di questo tipo di attività, dunque, non è previsto nessun costo.
Il prefetto, ricevuta la richiesta di cambio del cognome ritenuta accoglibile, emana un decreto con cui autorizza il richiedente ad affiggere nell’Albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di attuale residenza un apposito avviso di cambiamento di cognome. Si tratta di un passaggio fondamentale, in quanto è proprio grazie questa comunicazione pubblica che si renderà possibile, a chi intende opporsi, di prendere coscienza del fatto.
Cambio di cognome: chi si può opporre
Malgrado la pratica per il cambio di cognome sia molto semplice e lineare, possono esserci degli impedimenti al suo normale cammino. Il principale è rappresentato dai soggetti che si oppongono a questa procedura. In base a quanto previsto dalla legge italiana, chiunque ne abbia interesse può opporsi al cambio di cognome entro il termine massimo di 30 giorni che decorrono dalla data dell’ultima affissione, cioè quella dell’ultima notificazione alle persone interessate. Anche per l’opposizione ci si deve rivolgere al prefetto che avrà il compito di esprimersi per valutare se la richiesta è accoglibile oppure no. Chi effettua la richiesta, tuttavia, può premunirsi da eventuali contestazioni presentando in allegato alla domanda per il cambio di cognome una dichiarazione di assenso sottoscritta da potenziali controinteressati.
Cambio di cognome, cosa succede quando la richiesta viene approvata
Trascorsi i 30 giorni possibili per presentare l’opposizione senza che nessuno si sia detto contrario al cambio di cognome del richiedente o, comunque, nel caso in cui il prefetto abbia rigettato le eventuali opposizioni, si potrà procedere alla modifica. Il richiedente dovrà presentare al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata, oltre che tutta la documentazione comprovante le avvenute notificazioni. ll prefetto, ricevuti tutti i moduli, dovrà anzitutto accertarsi della regolarità delle affissioni nell’Albo pretorio per il tempo previsto e, solo in seguito, potrà emanare un decreto di autorizzazione al cambiamento del cognome. Quest’ultimi devono essere annotati, su esplicita richiesta degli interessati:
- nell’atto di nascita del richiedente;
- nell’atto di matrimonio del medesimo;
- negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome e, dunque dei figli, sia legittimi che adottivi. Si sottolinea a tal proposito che, in presenza di figli minorenni la rettifica anagrafica avviene in automatico a seguito di quella del genitore, mentre i figli maggiorenni hanno la facoltà di scegliere in maniera autonoma se mantenere il vecchio cognome o prendere quello nuovo.
L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio e’ avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
In seguito a queste pratiche necessarie, potrà essere inserito il nuovo cognome anche sui documenti ufficiali del richiedente. Ecco dunque che potrà essere rilasciata la nuova carta d’identità con il neo cognome attribuito. In seguito l’interessato ha il compito di mettersi in contatto con tutti gli uffici competenti per effettuare la modifica di tutti gli altri documenti di riconoscimento nei quali figura ancora il vecchio cognome. Si tratta, più nello specifico:
- della patente di guida;
- del passaporto;
- del porto d’armi;
- delle tessere di Albi, Collegi o Ordini professionali;
- del codice fiscale che andrà richiesto presso l’Agenzia delle Entrate.