L’accesso abusivo ai profili social è un reato. Cosa si rischia

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Cos’è il reato di accesso abusivo ai profili social e cosa dice la legge in tal senso: quando si verifica, la pena prevista e la sovrapposizione con altri reati. 

Capita spesso che qualcuno acceda al profilo social di un’altra persona in maniera abusiva. Le motivazioni che spingono a compiere questo gesto sono le più varie, dalla voglia di arrecare un danno al malcapitato fino alla semplice curiosità di controllare la sua cronologia o i messaggi privati. Benché tale pratica sia abbastanza diffusa, costituisce una grave violazione della privacy di un individuo e può avere delle serie ripercussioni per chi si rende colpevole del reato di accesso abusivo ai profili social altrui, punito con la reclusione fino a 3 anni. Si tratta di un illecito non sempre facile da definire e la cui valutazione può variare da caso a caso. Punisce, infatti, tanto gli hacker che rubano file dai computer altrui quanto le persone che si appropriano delle credenziali di accesso social di un soggetto e le immettono nei portali senza l’autorizzazione degli intestatari. Spiare le chat del proprio o della propria partner sui social, magari accedendo ai suoi profili Facebook, Instagram o Whatsapp senza autorizzazione, è dunque una pratica da considerarsi illegale.

Il reato di accesso abusivo ai profili social

Il reato di accesso abusivo ai profili social è disciplinato dall’articolo 615 ter del codice penale. Questo tutela la riservatezza online e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. Più nello specifico, la norma punisce due particolari fattispecie:

  • quella in cui vi è un accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto, come ad esempio un’email o un profilo social;
  • quella in cui un soggetto viene autorizzato all’accesso dal titolare del profilo, ma solo per svolgere una determinata funzione, salvo però rimanere collegato anche successivamente contro la volontà del gestore. Pensiamo, ad esempio, a chi viene autorizzato dal titolare di una email ad accedere al portale solo per leggere un messaggio importante, ma che poi si intrattiene oltre il dovuto nell’indirizzo di posta elettronica per leggere tutti le altre email ricevute.

Così come si legge nel articolo 615 ter del codice penale, “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Si sottolinea che con sistema informatico o telematico la legge intende quell’insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all’uomo attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche. Inoltre, per esserci reato basta il semplice ingresso non autorizzato al sistema e non necessariamente l’acquisizione dei dati.

Quanto alla pena prevista, va ancora detto che questa può estendersi fino a 5 anni al verificarsi di altre specifiche situazioni, ovvero quando:

  • “il fatto – comma 1 dell’articolo 615 ter – è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”;
  • “il colpevole – comma 2 – per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato”;
  • “dal fatto – comma 3 – deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti”.

Da quanto detto si deduce che le aggravanti per il reato di accesso abusivo ai profili social si palesano nel momento in cui un funzionario pubblico sfrutta il suo ruolo per violare la privacy dei cittadini, vi sia stata violenza per ottenere le credenziali d’accesso o la distruzione e il danneggiamento dei dati sensibili contenuti nel profilo violato. Inoltre, se l’abuso interessa “sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”, viene previsto un ulteriore inasprimento della pena con reclusione da uno a cinque anni, in riferimento alla fattispecie descritta nel primo comma, e da tre ad otto anni, nel caso del secondo comma.

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Accesso ai profili social del partner

Dal caso generico fin qui descritto, arriviamo ora alla situazioni specifiche che possono interessare quotidianamente la vita dei cittadini. Il caso tipico è l’accesso ai profili social del proprio o della propria partner. In tale situazione è evidente che chi entra nell’account social senza la necessaria autorizzazione sta commettendo un reato di accesso abusivo a sistema telematico, in quanto la legge riconosce i social (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp e così via) come veri e propri sistemi informatici. Tale illecito si configura:

  • sia se chi entra abusivamente ha hackerato la password;
  • sia se l’accesso è figlio di un colpo di fortuna dovuto al fatto di aver inserito più volte id e password.

Ma cosa succede, invece, nel caso in cui il partner che entra abusivamente nel profilo social dell’altra parte della coppia lo fa utilizzando una password a lui/lei comunicata spontaneamente dal titolare dell’account. Su questo aspetto si è espressa la Corte di Cassazione, dicendo che, in questi casi, si configura il reato di accesso abusivo ai sistemi informatici, in quanto, anche in presenza di credenziali comunicati spontaneamente, l’abusivo non ha il diritto di spiare le conversazioni altrui o di sfruttare questa informazione a proprio esclusivo vantaggio. Dunque, benché il titolare dell’account abbia commesso una leggerezza e mostrato poca attenzione alla tutela dei suoi dati, resta il fatto che l’abusivo compie un’azione contraria alla volontà del titolare.

Se ne deduce che, l’unico caso in cui accedere al profilo social del partner non costituisce reato è quello in cui chi entra è stato espressamente autorizzato a farlo e ha compiuto soltanto le operazioni concordate, provvedendo in seguito ad uscire del profilo (a meno che non vi sia stata un’ulteriore autorizzazione a farlo). Si sottolinea inoltre che è buona norma che il titolare dell’account provveda, dopo l’accesso consentito, a mutare la password d’ingresso al fine di assicurarsi che il/la partner non possa accedere in futuro senza le necessarie autorizzazioni.

Rapporto tra il reato di accesso abusivo ai profili social e quello di sostituzione di persona

Il reato di accesso abusivo ai profili social può essere la base di partenza per altri tipi di illeciti. Più nello specifico potrebbe sommarsi il cosiddetto reato di sostituzione di persona (ex art. 494 del codice penale). Così come sottolineato dalla Cassazione penale , sez. V , 23/04/2014 , n. 25774, si tratta dei casi in cui si crei o si usi un profilo su social network, “utilizzando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un nickname di fantasia ed a caratteristiche personali negative”. Ecco dunque che entrare abusivamente in un profilo social e rubargli l’identità, magari intrattenendo conversazioni con soggetti terzi o fingendosi il titolare dell’account, porta all’aggiunta del reato di sostituzione di persona, con pena aggiuntiva che arriva alla reclusione fino ad un anno.

Cosa fare se si è vittima di un accesso abusivo al proprio profilo social

Appresa la normativa che regola i casi in cui un soggetto terzo acceda, abusivamente, al proprio account social, o a qualsiasi altro sistema informatico, vediamo ora qual è il comportamento da seguire per denunciare il fatto e far valere il proprio diritto alla riservatezza. La prima cosa da fare, nel momento in cui ci si rende conto di aver subito un abuso social, è sporgere querela entro tre mesi dalla avvenuta conoscenza. Sarà poi compito delle autorità competenti, generalmente la polizia postale, svolgere tutte le verifiche necessarie ed individuare i responsabili dell’illecito. Si sottolinea inoltre che, in caso di aggiunta del reato di sostituzione di persona a quello di accesso abusivo ai profili social, la denuncia potrà essere sporta senza limiti di tempo in quanto si tratta di un reato procedibile d’ufficio e, dunque, che può essere denunciato da chiunque senza limiti di tempo.

Gli altri reati informatici

La sostituzione di persona e l’accesso abusivo ai profili social, sono solo alcuni dei tanti reati informatici più diffusi e menzionati dalla legge italiana numero 547 del 1993 ed introdotti nel codice penale italiano. Si tratta, più nello specifico:

  • del furto d’identità semplice;
  • della violazione degli account;
  • dell’accesso abusivo alle email;
  • del dealer, Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
  • di un altro accesso abusivo a sistemi informatici;
  • del phishing;
  • delle carte di credito clonate;
  • del riciclaggio elettronico e di proventi illeciti;
  • delle truffe;
  • del sextortion, il sesso ed estorsione;
  • delle truffe dei servizi e sovrapprezzo con banner fraudolenti;
  • della violazione privacy e dati personali;
  • del ransomware e virus informatici ingannevoli, a danno dei consumatori.