Cosa dice la legge in merito al cartello “attenti al cane”? È un’indicazione obbligatoria o solo altamente consigliata? Le risposte della Corte di Cassazione che in più occasioni si è espressa per evidenziare su chi debba ricadere la responsabilità di danni a cose o persone cagionati da animali.
Camminando in strada non è così difficile imbattersi in un cartello con su scritto “Attenti al cane”. Si tratta di un messaggio che solitamente viene apposto fuori da un cancello, per segnalare che al di là dello stesso c’è un cane. Malgrado sia molto diffusa, questa segnalazione non ha natura obbligatoria, con la sua affissione che è a discrezione dei proprietari dell’animale. In Italia, inoltre, non è prevista una specifica legge su quest’aspetto, motivo per il quale la presenza o meno del cartello non è in alcun modo influente nel calcolo delle responsabilità dei proprietari di animali qualora quest’ultimi arrechino danni a soggetti terzi.
Il cartello “attenti al cane”
Come detto, l’affissione del cartello “attenti al cane” non costituisce un obbligo per i proprietari degli animali e non è un’esimente. Chi detiene un animale, infatti, ne è responsabile anche se non ne è il proprietario formale e risponde dei suoi comportamenti in caso di danni a terzi. L’attacco da parte di un cane, infatti, porta con sé degli sviluppi tipici del diritto penale, con il proprietario o il detentore dell’animale che risponderà del reato di lesioni e dovrà provvedere all’eventuale risarcimento. Da tale situazione non si viene esclusi con la semplice affissione del cartello “attenti al cane”, ma, fuori dalla sfera legale, va sottolineato che esporre il segnale possa sicuramente essere un pratica che riduce le possibilità di danni a terzi arrecati dall’animale.
Mancando una specifica legge sull’esposizione del cartello che indica la presenza del cane in un’abitazione, spesso è possibile incontrare dei cartelli personalizzati dai proprietari. La dicitura attenti al cane trae la sua origine dalla scritta di un famoso mosaico richiamante il “cave canem” che si trova negli scavi archeologici di Pompei. In questi casi il cartello mantiene la propria funzione, ovvero quella di avvisare i passanti o chi entra nell’abitazione della presenza del cane.
La responsabilità per il comportamento del cane
Proviamo ora a comprendere di chi sia la responsabilità del cane o degli animali più in generale.
In base a quanto già in parte accennato, a rispondere del comportamento del cane è chi lo custodisce nel momento in cui l’animale arreca danni a terzi. Tale figura può anche essere diversa dal proprietario effettivo e, dunque, la responsabilità può ricadere anche sul coniuge che porta il cane a fare i suoi bisogni, sugli amici del proprietario che curano il cane per un certo periodo o sui dog sitter. In base a quanto previsto dall’articolo 2052 del codice civile “chi ha in custodia il cane è responsabile dei danni che provoca, anche nel caso in cui l’animale riuscisse a fuggire dal luogo di custodia” e ancora “la responsabilità civile non è condizionata dalla malafede, ma è di natura oggettiva: se il fatto si verifica si è automaticamente responsabili”. Volendo dirla in parole più semplici, il fatto che un cane arrechi un danno ad un terzo evidenzia di fatto la presenza di una responsabilità oggettiva da parte di chi lo custodisce.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Altro articolo molto importante in tema di responsabilità sul comportamento del cane è il 672 del codice penale. Questo stabilisce che “chiunque non provveda adeguatamente alla custodia del cane o lo lasci in mano a soggetti inesperti debba pagare una sanzione da 25 a 258 euro”, ma tale reato “si verifica solo se il padrone lascia il cane incustodito e libero”. In tutti gli altri casi a rispondere sarà chi detiene l’animale o lo ha in custodia.
Doverosa specifica riguarda infine le responsabilità dei minori: anche il figlio del proprietario di un cane può essere considerato responsabile in caso di danni a terzi, ma, a fini penali per il reato di lesioni, è perseguibile solo se ha già compiuto 14 anni. Per quanto riguarda il risarcimento del danno arrecato dall’animale a terzi, entrando dunque nel campo del diritto civile, questo grava sempre sul padre e sulla madre del giovane, sempre che non abbia già compiuto 18 anni e sia dunque maggiorenne.
La sentenza della Corte di Cassazione
Dei temi fin qui esposti si è occupata anche la Corte di Cassazione, soffermandosi in particolar modo sulle responsabilità di chi detiene il cane o altro animale. Entrando più nello specifico, nella sentenza n. 17133 del 2017, la Suprema Corte ha evidenziato come la pericolosità degli animali non possa essere considerata solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche nei casi di quelli domestici, come appunto il cane. Questi, infatti, al verificarsi di determinate circostanze possono diventare pericolosi e arrecare danni a cose e persone. “Ai fini della responsabilità per lesioni provocate da un animale – si legge nella sentenza della Corte di Cassazione – la pericolosità di questo non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi. Ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza e ogni altro elemento rilevante”.
Nel caso di specie la Suprema Corte aveva accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica di Palermo contro l’assoluzione dal reato di lesioni colpose emessa in favore del proprietario di un cane di grossa taglia che, sfuggito dalla custodia, aveva morso un postino entrato nel vialetto dell’abitazione per consegnare la posta malgrado fosse esposto il cartello di “attenti al cane”. Il giudice di Pace di Palermo, come detto, aveva assolto il proprietario sostenendo che il postino “aveva fatto male a non arrestarsi davanti all’entrata” e il suo ingresso “aveva costituito un fatto imprevedibile e inevitabile dal custode del cane”. La Corte di Cassazione, però, non ha condiviso questa visione. In relazione alle responsabilità di chi ha un animale e alla specifica in oggetto del cartello con scritto “attenti al cane”, è stato ribadito che la sola esposizione non esenti i responsabili dall’adottare comportamenti idonei. Più nello specifico, la Corte di Cassazione nella sentenza ha sottolineato che “il proprietario del cane è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione. Né in proposito – prosegue la Suprema Corte – il proprietario può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale per il solo fatto di avere apposto un cartello con la scritta “attenti al cane”, perché un tal genere di cartello costituisce semplice avviso della presenza del cane, che non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone”. Il cartello, dunque, ha la sola funzione informativa, con il proprietario che non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale e avrà degli “obblighi da adempiere assicurando il cane a un guinzaglio o a una catena oppure custodendolo in una zona dell’abitazione o del giardino che non gli consenta di avvicinarsi agli estranei o di scappare”.
Un’altra sentenza molto importante sul tema delle responsabilità in caso di aggressione da parte di un animale o un cane è quella espressa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione del 19 luglio 2016, n. 30548. Al suo interno i giudici hanno evidenziato che se un cane morde un bambino e l’animale era stato affidato a persona non in grado di esercitare un effettivo potere di controllo sullo stesso, a rispondere sarà il proprietario. Il motivo che aveva spinto la Suprema Corte ad esprimersi era stato il caso di un uomo che aveva affidato il proprio cane al padre, che ne curava la custodia. Quest’ultimo era uscito con il cane portandolo con sé a passeggio e qui lo aveva legato ad una catena all’interno di uno spazio riservato. L’animale, tuttavia, era stato avvicinato da un bambino e, innervositosi, lo aveva morso cagionandogli delle lesioni. In questo caso la responsabilità era stata fatta ricadere sul proprietario, in quanto il padre non aveva un effettivo controllo sul cane.