Le persone con disabilità e i loro familiari possono sfruttare una serie di agevolazioni per quanto riguarda l’acquisto dell’auto. Si tratta di vantaggi prettamente fiscali previsti dalla legge 104. Vediamo in dettaglio quali
Le persone con disabilità e i loro familiari godono di una serie di benefici previsti dalla legge 104. Questi sono garantiti in particolar modo in ambito fiscale. È importante precisare che per ottenere le agevolazioni fiscali non è sufficiente essere portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, ma è necessario essere in possesso di una serie di requisiti, soprattutto reddituali, che variano a seconda della categoria in cui è prevista l’agevolazione.
Agevolazioni auto per disabili
Iniziamo col dire che per l’acquisto di veicoli sono previste per i disabili una serie di agevolazioni. I beneficiari sono:
- i non vedenti;
- le persone sorde;
- le persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- le persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa. I benefici in questione sono i seguenti:
- la detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di autovetture, senza limiti di cilindrata ed altri veicoli usati o nuovi. La detrazione va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Spetta una sola volta, quindi per un solo veicolo, nel corso di un quadriennio decorrente dalla data dell’acquisto. Il beneficio può essere riottenuto nel quadriennio solo se il precedente veicolo viene cancellato dal Pubblico registro automobilistico (Pra) perché destinato alla demolizione. Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni, è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo;
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto anziché al 22%. Questa è prevista per l’acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, o di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. L’Iva agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico. L’Iva ridotta si applica per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto. È possibile, infatti, essere esentati dal pagamento del bollo auto per i veicoli con i limiti di cilindrata precedentemente esposti (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico). Tale esenzione spetta sia se l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se la persona possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di persone con disabilità .
Agevolazione per i figli a carico disabili
In generale, il contribuente con figli fiscalmente a carico ha diritto ad una detrazione dall’Irpef il cui importo varia a seconda del reddito complessivo. Se il figlio fiscalmente a carico è portatore di handicap spettano ulteriori detrazioni Irpef. In particolare:
- 1.620 euro se il figlio ha un’età minore a tre anni (invece che 1.220 euro);
- 1.350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (invece che 950 euro).
Dunque, per figli fiscalmente a carico portatori di handicap si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
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I genitori con più di tre figli a carico godono di una detrazione maggiore, la quale aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni vengono concesse sulla base del reddito complessivo posseduto nel periodo di imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo raggiunge i 95.000 euro.
La detrazione va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, in caso di accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore con reddito più elevato.
Iva ridotta e detrazioni per l’acquisto di mezzi di ausilio e sussidi tecnici ed informatici
Si applica l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento delle persone con disabilità . Si tratta, ad esempio, di strumenti come servoscala, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o poltrone e veicoli simili.
È prevista, inoltre, una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici ed informatici, per i servizi di interpretariato dei sordi e per l’acquisto del cane guida.
Eliminazione delle barriere architettoniche
Per i contribuenti che effettuano interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse agevolazioni. In particolare, è prevista una detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024 o pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025. In tale categoria vi rientrano una serie di interventi, tra cui:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, ascensori o montacarichi);
- quelli effettuati per la realizzazione di strumenti idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
È prevista, inoltre, una detrazione del 110% prevista per gli interventi trainati, se eseguita congiuntamente a lavori di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Agevolazione per le spese sanitarie
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità :
- le spese mediche generiche (ad esempio, le prestazioni rese da un medico generico o l’acquisto di medicinali);
- le spese di assistenza specifica, ovvero quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale o, infine, le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.
Detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione va calcolata su una spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo se il reddito complessivo del contribuente non supera i 40.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca. Lo stato di persona non autosufficiente deve risultare da idonea certificazione medica. Ad esempio, sono considerate non autosufficienti le persone non in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche o di provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o un’agenzia interinale.
È prevista, inoltre, una deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro, versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.
L’imposta agevolata su successioni e donazioni
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e di donazione. Per calcolare tale imposta sono previste delle aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede o tra il donante ed il donatario. Se a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, è previsto un trattamento agevolato: in tali casi l’imposta dovuta dall’erede o dal donatario si applica solo sulla parte della quota ereditaria o donata che superi l’importo di 1.500.000 euro. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, la legge n. 112/2016 ha previsto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni ed i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. La finalità che devono perseguire è quella dell’inclusione sociale, della cura e dell’assistenza delle persone con disabilità grave. Tale scopo deve essere espressamente indicato nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.