La differenza tra cambiale tratta e pagherò

cambiale

Che cos’è la cambiale e quali sono le differenze che intercorrono tra cambiale tratta e pagherò

Spesso nei rapporti commerciali, siano questi tra imprese o persone, si è soliti utilizzare la cambiale come metodo di pagamento. Si tratta di un titolo di credito che consente di rimandare il pagamento dovuto dal debitore e che concede al creditore delle garanzie in caso di inadempienze da parte di chi è chiamato ad erogare le somme dovute. Le cambiali possono essere di due tipologie principali:

  • cambiale tratta;
  • vaglia cambiario, comunemente noto con il nome di pagherò.

Si tratta di due titoli di credito profondamente diversi, anche se spesso si tende ad accomunarli. La principale differenza sta nel fatto che mentre la cambiale tratta contiene un ordine di pagamento, il pagherò ha al suo interno una promessa di pagamento. E ancora, in caso di cambiale tratta si instaura un rapporto tra tre persone diverse, vale a dire tra il traente, il debitore/trattario e il creditore/beneficiario. Nel pagherò, invece, i soggetti coinvolti nel rapporto sono due, il debitore/emittente e il creditore/beneficiario.

Differenza tra cambiale tratta e pagherò

Per comprendere la differenza che intercorre tra cambiale tratta e pagherò è necessario partire da una più ampia conoscenza della cambiale. In base a quanto previsto R. d. n. 1669/1933, si tratta di “un titolo all’ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata”. È dunque un metodo che consente un dilazione di pagamento e che tutela il creditore da eventuali inadempienze del debitore. La cambiale presenta alcune caratteristiche specifiche e deve essere:

  • all’ordine, ovvero circolare ed essere trasferita mediante girata. Quest’ultima è un ordine scritto sul titolo stesso rivolto da colui che trasferisce la cambiale (girante) al debitore di pagare al nuovo possessore della cambiale medesima (giratario). Si tratta di una soluzione che è sempre applicabile, a meno che non sia stata inserita la clausola di non trasferibilità;
  • formale, ovvero presentare determinati requisiti per essere valida come titolo di credito. Deve essere compilata su specifici moduli approvati dall’amministrazione finanziaria dello Stato, in vendita nelle tabaccherie. Affinché sia valida è necessario che si rispetti l’assolvimento dell’obbligo della bollatura;
  • astratta, in quanto non è previsto che venga indicato il motivo per il quale è stata emessa;
  • esecutiva, il che vuol dire che in caso di mancato pagamento tale titolo di credito ha l’efficacia di una sentenza e, dunque, si potrà immediatamente procedere al pignoramento dei beni del debitore.

La cambiale tratta, cos’è e come funziona

Appreso quale sia il significato generale di cambiale, possiamo ora soffermarci sui casi specifici del pagherò e della cambiale tratta. Partiamo da quest’ultima che si caratterizza per il fatto che al suo interno è presente l’ordine di una persona, il traente, ad un altro soggetto, il trattario, affinché venga pagata una determinata somma di denaro in una data decisa ad un terzo soggetto, il prenditore o beneficiario. Ci sono dunque tre soggetti coinvolti e due rapporti distinti che vengono unificati nel titolo medesimo.

Per quanto riguarda i soggetti, abbiamo;

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  • il traente, ovvero chi ordina il pagamento e lo garantisce apponendo la sua firma sulla cambiale;
  • il trattario, chi é chiamato a rispettare l’obbligo di pagamento;
  • il beneficiario o prenditore, cioè chi ha diritto a riscuotere la somma alla scadenza prefissata. Non sono rari i casi in cui la figura del beneficiario e del traente coincidano. In tali situazioni il traente emette la cambiale a favore di sé stesso, detta all’ordine mio proprio.

In merito ai rapporti, invece, troviamo:

  • il rapporto di provvista che intercorre tra il traente e il trattario e, in forza del quale, il primo è creditore nei confronti del secondo;
  • il rapporto di valuta che intercorre tra il traente e il beneficiario, con il primo soggetto che è debitore nei confronti del secondo.

Si sottolinea che, affinché una cambiale tratta rappresenti un obbligo di pagamento nei confronti del trattario, necessita dell’accettazione da parte di quest’ultimo. Non è dunque sufficiente che il traente ordini al trattario di pagare, ma deve esserci l’accettazione risultante dalla firma sulla cambiale del trattario. Questa andrà apposta vicino alla dicitura per accettazione e andranno aggiunti anche il codice fiscale del trattario oppure il suo luogo e la data di nascita.

Pagherò cambiario: cos’è e caratteristiche specifiche

Il vaglia cambiario, meglio conosciuto come pagherò cambiario, rappresenta un titolo di credito che al suo interno contiene la promessa fatta da un soggetto, l’emittente, di pagare una determinata somma, nel luogo e alla scadenza indicati, a favore di un altro individuo, il beneficiario o prenditore. Rispetto alla cambiale tratta, dunque, ci sono soltanto due soggetti:

  • il debitore, o emittente, che emette e firma il titolo con la promessa di pagare al creditore quanto previsto alla scadenza;
  • il creditore, o beneficiario/prenditore, che riceve il titolo dal debitore e ha diritto di riscuoterlo alla scadenza così come di trasferirlo con girata ad altri soggetti.

Cambiale tratta e pagherò: le differenze

Appreso delle specifiche proprie di ciascun titolo di credito, è possibile ora rimarcare con maggiore dettaglio le differenze che intercorrono tra cambiale tratta e pagherò.

Iniziamo col dire che la cambiale tratta si costituisce in un documento con il quale il debitore impartisce l’ordine ad un altro soggetto di pagare una somma di denaro al creditore per suo conto. Nel pagherò, invece, la promessa è fatta direttamente dal debitore al creditore, con il primo che si impegna a pagare alla scadenza prefissata la somma dovuta. Non c’è, dunque, un ordine di pagamento, ma una promessa al creditore. È questa la sostanziale differenza tra cambiale tratta e pagherò, ma non è l’unica. Diverso, infatti, è anche il numero di soggetti coinvolti nel momento in cui si instaura il rapporto dell’emissione del titolo: nella cambiale tratta sono tre, traente, trattario e beneficiario, nel pagherò due, emittente e beneficiario.

In ultimo si ricorda che un’altra profonda differenza tra i due titoli di credito risiede nella sua accettazione. A tal proposito si ricorda che, affinché rappresenti un obbligo di pagamento, la cambiale tratta necessita di approvazione da parte del trattario, mentre il pagherò cambiario non ha bisogno di nessun tipo di accettazione. Il motivo è facilmente intuibile, visto e considerato che il debitore acconsente a questa tipologia di pagamento con la firma al momento dell’emissione.

Cambiale, un ulteriore focus

Apprese delle differenze sostanziali tra cambiale tratta e pagherò, soffermiamo ora la nostra attenzione sui requisiti della cambiale. Questa, come detto, deve essere redatta in forma scritta e godere di carattere autonomo. Questo vuol dire che, per essere considerata valida, non deve essere inserita all’interno di un altro documento. Così come stabilito dalla legge, la cambiale presenta dei requisiti divisibili in essenziali e naturali.

Quelli essenziali sono:

  • la denominazione di cambiale che deve essere inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui lo stesso è redatto;
  • l’ordine incondizionato o la promessa incondizionata di pagamento di una determinata somma di denaro a favore del portatore del titolo. Si ricorda che l’importo deve essere indicato in cifre e in lettere e, qualora si verificasse una discordanza, a prevalere sarà la somma scritta in lettere;
  • l’indicazione nella cambiale del nome di chi è designato a pagare;
  • il nome del primo beneficiario alla data di emissione del titolo;
  • la sottoscrizione del traente o dell’emittente;
  • il nome, il luogo e la data di nascita o il codice fiscale del trattario (solo nei casi di cambiale tratta);
  • il nome, il luogo e la data di nascita o il codice fiscale dell’emittente (solo nei casi di vaglia cambiario).

Il venire meno anche solo di uno di questi requisiti rende invalido il documento che, per sua natura, deve godere della caratteristiche della formalità.

Quanto ai requisiti naturali abbiamo:

  • il luogo di emissione della cambiale, in mancanza del quale si presume che la cambiale sia stata emessa nel luogo indicato accanto alla firma del traente o dell’emittente;
  • il luogo di pagamento, in mancanza del quale per la cambiale tratta si intende il domicilio del trattario e per il vaglia cambiario quello dell’emittente;
  • la data di scadenza che può essere di diverse tipologie. Può essere un giorno fisso, come ad esempio il 23 marzo; a vista, cioè pagabile nel momento della presentazione al debitore per il pagamento; a certo tempo a vista, con la cambiale che scade dopo un certo tempo dalla presentazione per l’accettazione; a certo tempo a data, con la cambiale che scade dopo un certo tempo non dalla presentazione bensì dalla data di emissione. Nel momento in cui nella cambiale dovesse mancare la data di scadenza, questa si considera pagabile a vista.

Si sottolinea che i requisiti naturali devono sussistere nel momento in cui

la cambiale viene presentata per il pagamento, mentre in quello di emissione è sufficiente che ci sia la firma dell’emittente e la denominazione cambiaria.