Che cos’è un atto di comparizione in tribunale e quali sono i soggetti coinvolti. I requisiti del documento, i termini di comparizione, la notifica, la nullità e gli effetti prodotti in materia sostanziale e processuale.
Quando si parla di atto di citazione in tribunale si fa riferimento ad un atto del diritto processuale che introduce un processo ordinario. Si tratta, dunque, dello strumento con il quale un soggetto definito attore fa espressa richiesta al giudice affinché questo si esprima su una determinata questione. È l’elemento di avvio del processo che prevede che una parte, il cosiddetto convenuto, venga chiamato in giudizio ed abbia il diritto di difendersi dalle accuse che gli sono state rivolte dall’attore, nel rispetto del principio del contraddittorio. In base a quanto detto, appare evidente che l’atto di citazione abbia un ruolo fondamentale nel processo giudiziario, in quando ne detta le basi, inoltre ha forma scritta ed esercita una doppia funzione:
- formalizzare la domanda dell’attore, andando così a conformare l’oggetto del processo facendo convenire in giudizio il convenuto;
- chiedere al giudice la tutela di una situazione giuridica soggettiva.
I termini di comparizione dell’atto di citazione in tribunale
In Italia l’atto di citazione è disciplinato dall’articolo 163 bis del codice di procedura civile. In esso sono contenuti anche i termini di comparizione, ovvero il numero minimo di giorni che per legge devono intercorrere tra la notifica dell’atto di citazione al convenuto e l’udienza in tribunale. I termini sono:
- 90 giorni liberi dalla data di notifica dell’atto al convenuto se questo è residente in Italia;
- 150 giorni liberi se il convenuto risiede all’estero.
Con giorni liberi si intende che dal calcolo dei termini vengono esclusi sia il giorno iniziale che quello finale.
Possono tuttavia verificarsi delle situazioni in cui i termini a comparire possano essere abbreviati fino alla metà. Si tratta di quei casi in cui vi è urgenza di procedere e in cui il presidente del tribunale, su istanza dell’attore e con decreto motivato, decide di accelerare i tempi.
Diverso è invece il caso in cui la data di udienza indicata dall’attore in citazione non rispetti il termine minimo previsto per legge o sia eccessivamente dilatoria. In tali scenari possono esserci conseguenze diverse:
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- se non si rispetta il termine minimo a comparire, è prevista la nullità dell’atto di citazione. L’unico caso in cui tale opzione viene evitata è quello in cui il convenuto sia venuto comunque a conoscenza del procedimento e si sia costituito in giudizio;
- se la data dell’udienza eccede di molto il termine minimo a comparire, il convenuto, costituendosi in giudizio prima della scadenza del termine, può rivolgersi al presidente del tribunale e chiedere di fissare l’udienza di comparizione delle parti osservando il termine minimo a comparire.
Atto di citazione: i requisiti
Un atto di citazione per poter essere considerato valido deve rispettare alcuni requisiti previsti dall’art. 163, terzo comma c.p.c. Si tratta, nello specifico:
- della sua scrittura in lingua italiana da parte di un legale abilitato;
- della sottoscrizione del legale abilitato;
- dell’indicazione del tribunale al quale è proposta la domanda. Tale elemento andrà valutato in base alla materia che è oggetto del contenzioso, al valore della causa e all’area geografica di riferimento;
- del nome, del cognome, della residenza e del codice fiscale dell’attore;
- del nome, del cognome, del codice fiscale, della residenza o del domicilio o della dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono;
- del nome e del cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata rilasciata;
- dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- dell’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
- dell’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
- dell’indirizzo di posta elettronica certificata dove si vuole ricevere le comunicazioni da parte delle cancellerie.
La data dell’udienza
Come detto la data dell’udienza rappresenta un requisito fondamentale dell’atto di citazione. Questa viene scelta dall’attore che, tuttavia, nell’indicarla deve tenere presente i sopracitati termini minimi previsti dalla legge. Inoltre, ogni anno il presidente del tribunale stabilisce quali saranno i giorni e gli orari dedicati esclusivamente alla comparizione delle parti, dunque quelli che potranno essere scelti dagli attori proponenti. Il giudice ha comunque il potere di rinviare la data dell’udienza per un massimo di 45 giorni, qualora il maggior tempo permettesse una migliore gestione del lavoro e una più approfondita conoscenza della causa.
Oltra alla data dell’udienza, nell’atto di citazione è presente anche un duplice invito al convenuto:
- di costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data di udienza indicata in citazione (dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini);
- di comparire all’udienza.
La notifica dell’atto di citazione in tribunale
L’atto di citazione in tribunale ha il principale scopo di garantire il diritto di difesa del convenuto e il contraddittorio tra le parti. Con la notifica di questo atto, infatti, si informa il convenuto del processo a suo carico e il procedimento può iniziare e proseguire anche in contumacia, ovvero senza la presenza in giudizio del convenuto.
A porre in essere la notifica dell’atto è l’ufficiale giudiziario che, su richiesta di una parte, consegna una copia del documento al destinatario e alle altre persone indicate dalla legge. Una volta consegnato l’atto, l’ufficiale giudiziario certifica questa attività nella relata di notifica apposta all’originale dell’atto.
La nullità dell’atto di citazione in tribunale
L’atto di citazione in tribunale può risultare nullo nei casi indicati dall’art. 164 c.p.c., ovvero:
- quando viene omessa o risulta incerta l’indicazione del tribunale al quale è proposta la domanda;
- quando mancano i dati delle parti, dei loro rappresentanti in giudizio o dell’oggetto della domanda;
- quando non è indicata la data dell’udienza di comparizione o l’esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda;
- quando viene assegnato un termine a comparire inferiore a quello previsto per legge;
- nei casi in cui è stato omesso l’avvertimento al convenuto circa le conseguenze legate ad un’eventuale tardiva costituzione in giudizio.
Gli effetti prodotti da un atto di comparizione in tribunale
Nel momento in cui l’atto di comparizione in tribunale risulta valido in tutti i suoi requisiti essenziali e viene correttamente notificato, produce degli effetti giuridici che sono sostanzialmente di due tipologie: sostanziali e processuali.
Per quel che riguarda gli effetti sostanziali, troviamo:
- l’interruzione della prescrizione dal giorno di presentazione della domanda giudiziale;
- l’impossibilità della decadenza del termine per agire in giudizio una volta che viene notificato l’atto;
- chi è debitore di un’obbligazione, senza che sia stato previsto un termine ad adempiere, è costituito in mora con la domanda giudiziale;
- dal giorno della domanda gli interessi scaduti producono altri interessi, nel cosiddetto anatocismo.
In materia processuale, invece, produce i seguenti effetti:
- i soggetti coinvolti, attore e convenuto, diventano le due parti del procedimento;
- viene determinata l’esistenza dei presupposti processuali come la capacità delle parti o la competenza del giudice;
- si determina anche la materia del contendere, ossia l’oggetto di quel determinato processo;
- la rinuncia agli atti del giudizio può avvenire solo con il consenso della controparte costituita.
Atto di citazione in tribunale, un esempio
Appresi quali sono gli elementi fondamentali per la costituzione di un atto di citazione in tribunale, le sue tempistiche ed i soggetti coinvolti, proviamo ora a riportare un esempio della sua struttura.
Anzitutto in alto andrà indicato il tribunale di competenza, seguito dall’intestazione “Atto di citazione” e dai dati dell’avvocato che redige il documento. La formula corretta prevede che il legale indichi il proprio codice fiscale e la pec, menzionando poi i dati del suo cliente. Andrà indicato il suo nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’elezione di domicilio presso lo studio legale dell’avvocato. In questo modo tutti gli atti saranno indirizzati al legale.
Andrà poi esposto:
- il fatto, ovvero le circostanze fattuali da cui ha origine la pretesa;
- le ragioni di diritto che sostengono la domanda.
Esposto quale sia il fatto, le ragioni di diritto, l’attore e il suo rappresentante legale, andranno ora indicati i soggetti citati in giudizio. Occorre scrivere il loro nome, cognome, codice fiscale e residenza, oltre che il tribunale di riferimento per il caso, il giorno e l’ora dell’udienza e il giudice designato. La formula prevede anche l’invito “a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua dichiarata contumacia per sentir accogliere le seguenti conclusioni”. Andranno dunque indicati i provvedimenti richiesti, sia in via principale che subordinata. Il documento andrà poi sottoscritto e datato dall’avvocato.