Voltura catastale: cos’è, come richiederla e quali sono i costi

VOLTURA CATASTALE

Che cos’è la voltura catastale e quali sono i soggetti che debbono presentarla: come richiederla nei diversi casi in è prevista e quali sono spese che andranno sostenute.

Quando si verifica il caso di un passaggio di proprietà di una casa, di un trasferimento di un usufrutto o di una successione, solitamente i cittadini sono chiamati a una domanda di voltura catastale. Si tratta, come intuibile, di un passaggio con il quale il contribuente comunica all’Agenzia delle entrate che il titolare di un determinato diritto reale o proprietà su un bene immobile è cambiato. Lo scopo è  permettere l’aggiornamento delle intestazioni catastali e, al tempo stesso, consentire al fisco di adeguare le situazione patrimoniali dei contribuenti interessati.

Cos’è e come funziona

Vediamo ora quali sono i soggetti coinvolti e la procedura da seguire. Iniziamo col dire che sono tenuti a presentare la domanda di voltura catastale i soggetti chiamati a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili. Si tratta, più nello specifico, dei:

  • privati, nel caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto;
  • notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati;
  • cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate;
  • segretari o delegati di qualunque amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

Nei casi in cui più persone siano tenute alla presentazione della domanda di voltura, sarà sufficiente che una sola di queste provveda alla presentazione del modulo. Inoltre, se il soggetto obbligato alla voltura non provvede alla consegna, potranno essere gli altri diretti interessati a presentarla.

Chi deve richiedere la voltura

La domanda di voltura catastale viene generalmente presentata dai notai e dai pubblici ufficiali, in quanto già responsabili di diversi adempimenti legati allo stesso atto immobiliare. Inviano pertanto all’Agenzia delle entrate un solo modello, il Modello unico informativo, al cui interno può essere inserita anche la domanda di voltura catastale. La procedura in questi casi prevede che il notaio compili il modulo online con il software UniMod e che lo trasmetta in via telematica agli uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia attraverso la piattaforma Sister, che consente di abilitarsi al servizio “Presentazione atti immobiliari”.

Voltura catastale per le successioni ereditarie

Diverso è invece il caso in cui si debba presentare una domanda di voltura catastale per successioni ereditarie. A presentare la richiesta in tale circostanza sono coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione, ovvero:

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  • gli eredi;
  • i tutori o i curatori degli eredi;
  • gli amministratori dell’eredità o gli esecutori testamentari.

Con le successioni ereditarie, la domanda può essere presentata in diversi modi:

  • con modelli cartacei (per i fabbricati e/o per i terreni), disponibili presso gli uffici provinciali – Territorio e scaricabili anche dal sito internet dell’Agenzia;
  • con il software “Voltura 2.0 – Telematica” in modalità offline.

Le domande di voltura per successione ereditarie potranno riguardare soltanto gli immobili censiti al Catasto fabbricati o al Catasto terreni situati in un unico Comune.

Per quel che riguarda le tempistiche, il contribuente, dopo aver registrato la dichiarazione di successione presso un ufficio delle Entrate, ha 30 giorni di tempo per presentare la domanda di volture all’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia competente. Per farlo potrà recarsi in quello più vicino alla sede delle Entrate dove ha registrato la successione, oppure in quello nella cui circoscrizione si trovano i beni trasferiti. Alternativamente si può scegliere di spedire la dichiarazione per posta raccomandata o per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’ufficio provinciale – Territorio competente. È opportuno ricordare che, nel caso in cui il contribuente scelga di inviare la dichiarazione con spedizione postale, dovrà allegare anche altri documenti. Come precisato dal “sito dell’Agenzia delle entrate”, si tratta:

  • “della ricevuta del pagamento della somma dovuta eseguita su conto corrente postale dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide, oppure apporre sulla domanda di volture i contrassegni “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati. Al riguardo, si precisa che la “marca servizi” va utilizzata per versare i tributi speciali catastali, mentre la “marca da bollo” per corrispondere l’imposta di bollo;
  • della fotocopia di un documento di identità valido;
  • di una busta affrancata per la restituzione della ricevuta;
  • del proprio recapito (posta elettronica, numero telefonico) e il domicilio per eventuali comunicazioni”.

Qualora, invece, il contribuente optasse per una trasmissione tramite PEC, potrà pagare esclusivamente attraverso il versamento su conto corrente postale dell’ufficio o tramite il modello F24 Elide. Anche in caso di invio tramite PEC è richiesta la presentazione dei suddetti documenti richiesti per la spedizione postale, ad esclusione della busta affrancata. Gli allegati vanno mandati in formato pdf e non devono superare complessivamente la dimensione di 3 Megabyte.

La delega per la presentazione

L’ordinamento italiano prevede che i contribuenti possono delegare ad un’altra persona la presentazione della domanda di voltura catastale. Sarà necessario in questo caso allegare alla documentazione richiesta:

  • la delega o la lettera di incarico professionale firmata dal dichiarante e dal tecnico designato;
  • la copia, in carta libera, di un documento di identità del dichiarante.

Quella per gli immobili

Affinché la voltura catastale venga considerata valida, è necessario che gli immobili interessati vengano iscritti nella domanda con gli identificativi catastali utilizzati nella dichiarazione di successione e presenti all’attualità negli atti del catasto. Occorre dunque che il richiedente presti attenzione che eventuali variazioni catastali precedenti siano state opportunamente registrate nella banca dati.

Qualora chi cede l’immobile o il de cuis – chi ha lasciato l’eredità – non fosse intestatatario al catasto, sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che permetta di chiarire i passaggi intermedi mancanti. All’Agenzia delle entrate spetta il compito di controllare la regolarità delle domande di voltura catastale e, nel caso di errori o incongruenze, ricorre a delle rettifiche d’ufficio ponendo delle riserve sulla domanda ricevuta. Tale passaggio viene notificato agli intestatari con uno specifico atto di accertamento, contro il quale i richiedenti possono opporsi ricorrendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, competente per territorio, secondo le modalità e i termini previsti.

Quanto costa

La presentazione della domanda di voltura catastale ha dei costi che possono ritenersi fissi. Si tratta di:

  • 55 € a titolo di tributo speciale catastale;
  • 16 € di imposta di bollo per ogni 4 pagine della domanda.

Gli importi dovuti potranno essere pagati direttamente allo sportello dell’ufficio, ma solo con modalità tracciabili e dunque diverse dal contante. Si potranno utilizzare le carte di debito o le prepagate, oppure scegliere di pagare apponendo sulla domanda i contrassegni denominati “marca servizi” e “marca da bollo”, disponibili presso i rivenditori autorizzati, per versare, rispettivamente, i tributi speciali catastali e l’imposta di bollo. Si potrà anche considerare eseguito il pagamento nel caso in cui il contribuente presenti allo sportello la ricevuta del versamento eseguito sul conto corrente postale dell’ufficio, o tramite il modello F24 Elide. I numeri dei c/c sono disponibili nelle pagine dei singoli uffici provinciali.

II tema di pagamenti della voltura catastale, il sito dell’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti:

  • “nel caso di utilizzo del software “Voltura 2.0 – Telematica”, l’applicativo effettua automaticamente, in conformità alle norme vigenti, il calcolo dell’importo complessivo del pagamento (tributo speciale catastale e imposta di bollo), dovuto per la presentazione della domanda di volture ed effettua il prelievo delle rispettive somme dal “castelletto”, alimentato dal professionista;
  • a partire dal 1° gennaio 2014, per le domande di voltura dipendenti da atti che scontano l’imposta di registro proporzionale nella misura del 9%, 2% o del 12% non sono dovuti i tributi speciali e l’imposta di bollo (circolare n° 2/2014 – pdf);
  • in caso di presentazione della domanda in ritardo, devono essere pagate anche le sanzioni (circolare n° 2/2002 – pdf)”.

Deve essere presentata una domanda distinta per ogni documento traslativo e per ciascun comune amministrativo in cui sono posti i beni sui quali si esercitano i diritti reali oggetto di voltura catastale. Inoltre, i beni registrati al catasto terreni o al catasto edilizio urbano, richiedono una ulteriore domanda distinta. Per rendere più comprensibile tale passaggio si ricorre ad alcuni esempi. Vediamo prima il caso in cui in un unico atto si prevede il trasferimento di diritti reali su beni rustici ed urbani situati nel medesimo Comune. In questa situazione sarà necessario presentare due domande, una per i beni rustici ed una per quelli urbani. Si dovranno presentare due domande anche nei casi in cui nell’atto di trasferimento siano presenti più beni, ascrivibili tutti alla stessa categoria di beni, ma situati in comuni differenti.