Cercheremo di capire come nasce, la normativa di riferimento e quali sono i nostri diritti in caso di controversie con chi custodisce i nostri beni
Il diritto di deposito, cosa dice il Codice civile
Siamo nell’art. 1766 Codice Civile, dove viene disciplinato il contratto di deposito, ad iniziare dalla sua definizione: il contratto di deposito prevede un accordo tra due parti, il depositario e il depositante, che riceve una cosa mobile da cui deriva un dovere, ossia l’obbligo di custodirla e di restituirla.
Siamo nel campo dei contratti tipici, ad effetti obbligatori, rientranti nella categoria a forma libera e ad esecuzione continuata. Ma quale deve essere l’oggetto del contratto di deposito per definirsi tale?
L’oggetto del contratto può comprendere cose mobili, con sussitenza degli obblighi di custodia e/o restituzione. La questione cambia quando parliamo di beni mobili registrati e di beni fungibili e consumabili. In questo caso il contratto ha senso solo qualora al depositario non viene data la facoltà di utilizzarli.
Attenzione ai fattori di esclusione: le cose che non possono essere materialmente conservate, sono escluse dal contratto di deposito.Â
Deposito e spese
L’art. 1781 recita: “Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa” , inoltre obbligato a “tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito”. Per quanto concerne la restituzione, quest’ultima dovrà avvenire direttamente nei confronti della persona del depositante (art.1777 Codice Civile) o di suo delegato debitamente provvisto di documento di legittimazione necessario per la restituzione del bene.
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Contratto di deposito, le obbligazioni
Così come per ogni contratto, anche nel caso in cui si vada a contrarre un contratto di deposito, ne conseguono delle obbligazioni che ricadono sia sul depositario che sul depositante.
Il depositario dovrà in particolare provvedere a usare nella custodia del bene, la diligenza del buon padre di famiglia (sia che si tratti di contratto a titolo gratuito che dietro compenso); il depositario inoltre potrà fare uso del bene depositato solo previo consenso del depositante o potrebbe configurarsi un vero e proprio reato, quello di furto d’uso; non dovrà ovviamente concedere in deposito ad altri il bene oggetto del contratto, salvo che non sia stato fornito il consenso da parte del depositante; il depositario sarà tenuto a restituire la cosa non appena gli venga richiesta dal depositante, così come gli eventuali frutti del bene percepiti.
Dall’altra parte, anche il depositante dovrà attenersi strettamente a una serie di obblighi. Qui riportiamo solo le principali: il depositante è tenuto a pagare le spese eventualmente necessarie per la restituzione del bene; sarà tenuto al rimborso al depositario di tutte quelle spese sostenute per conservare il bene, ed infine dovrà pagare l’eventuale compenso pattuito.
Da precisare che, fino a quando il depositante non provvederà al ritiro del bene, l’obbligo di custodia che ricede sul depositario andrà avanti anche dopo la scedenza dei temini stabiliti in sede di contratto.
Quando il deposito può definirsi irregolare
Fino ad ora abbiamo parlato di deposito di un bene, senza possibilità di fruibilità , se non previo consenso. In questo paragrafo parleremo invece del cosiddetto deposito irregolare.
Si tratta di un accordo di deposito secondo il quale il depositario può servirsi delle cose depositate. Una volta che il depositario riceve il bene in consegna, dovrà restituirlo tale e quale rispetto a quando l’ha ricevuto, assumendone la proprietà piena, purché non ne turbi elementi originari, caratteristiche e condizioni sussistenti al momento della consegna.
In sostanza la cosa depositata e utilizzata secondo contratto di deposito irregolare dovrà essere restituita in maniera del tutto identica. Ma cosa accade quando il bene appartiene alla categoria di cose consumabili, ossia che sono soggette a consumo durante l’uso?
Per tutti quei beni commestibili oltre che combustibili, decade l’obbligo di restituzione del bene nelle medesime condizioni rispetto alla consegna. Naturalmente si prevede che il deponente abbia dato al depositario il permesso di servirsene. Il deponente inoltre porta ritirare il deposito in qualunque momento, persino anticipatamente rispetto al termine concordato. Per tutti gli altri utilizzi, vigono gli obblighi fin qui trattati, trattandosi di deposito ordinario.
La custodia è specificata dall’art. 1768 del Codice Civile e, oltre a quanto sopra descritto, va ricordato che solo e soltanto sussistano circostanze urgenti, le modalità di custodia potranno essere riviste e rivisitate rispetto a quelle convenute da principio.
Non decade mai l’obbligo di comunicazione tempestiva al depositante, anche per evitare sgradite soprese relative all’applicazione di variazioni non autorizzate sul bene. Nello specifico infatti il depositario, essendo responsabile della conservazione della cosa, può essere imputato di fatti illeciti laddove non rispetti la regolarità del contratto.
Vediamo ora quelle situazioni in cui possono decadere gli obblighi a carico del depositario. Avete capito bene, quest’ultimo è libero da ogni vincolo qualora venga accertato che il depositante non aveva alcun diritto sul bene oggetto del contratto di deposito. In questo frangente, cosa accade agli accordi contrattuali?
Ecco che si estinguono per quella che viene definita dall’art 1253 come confusione, poiché viene a mancare il rapporto basato sulla custodia di un bene di proprietà dell’uno, la cui proprietà era priva di fondamento, oltre che di alcun titolo, diventando inesistente e nulla. A questo punto il deposito viene risolto, secondo l’art. 146.
Tipologie di contratto di deposito
Per vastità della materia, delle casisitiche e delle ipotesi di deposito stesso, vi sono tre tipologie di depositi che il quadro normativo ha voluto prevedere in modo ben preciso. Si tratta tuttavia di casisitiche di contratto di deposito a tiolo oneroso e riguardano il deposito alberghiero (artt. 1783–1786); il deposito nei magazzini generali (artt. 1787–1797); il deposito irregolare (che abbiamo già esaminato) e il deposito bancario (artt. 1834–1838).
Nella prima casisitica, così come è facile intuire, l’ospite della struttura va ad affidare beni o cose mobili al gestore della struttura stessa, solitamente per una questione di comodità . L’albergatore dovrà verificare che il bene non sia danneggiato e sarà tenuto a custodirla nell’albergo o nell’affittacamere, a seconda della tipologia di servizio offerto.
Vale la pensa soffermarsi sul contratto di deposito presso magazzini generali, vere e poprie imprese di custodia delle merci. La differenza è che i beni sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, motivo per cui si tratta di appositi locali attrezzati e impianti deputati alla conservazione delle merci più varie.
Si tratta nello specifico di deposito senza gratuità , bensì oneroso, pur non rientrando nella categoria di deposito irregolare. Il principio di responsabilità di custodia è la stessa del vettore di beni mobili, ma, qualora si verifichino perdita, danneggiamento o guasto, derivanti da caso fortuito, non è prevista.
Quando il depositario può procedere con la vendita del bene mobile, sempre che sia possibile farlo? La vendita dell’oggetto del deposito, nella categoria di deposito magazzini generali, è prevista quando c’è una minaccia effettiva e conclarata di deperimento delle merci, ma non solo. È possibile ricorrete alla vendita delle merci anche quando il ritiro delle cose mobili non sia avvenuto entro i termini previsti dal contratto (dopo un anno quando si parla di deposito indeterminato).
È chiaro che andranno sottratte le spese e gli oneri di pertinenza dei magazzini. Non bisogna inoltre dimenticare altre tre categorie di deposito, ossia il contratto di parcheggio; il contratto di rimessaggio e il contratto di ormeggio e, infine, il posteggio di cortesia.
Nei tre contratti vale sempre la regola della media diligenza, pertanto l’esclusione di responsabilità può essere richiamata solo qualora si verifichi un caso fortuito non dipendente dalla volontà del soggetto deputato al deposito. Ecco che il depositario dovrà dunque mettere in atto una serie di misure di sicurezza utilli a prevedere il danno e a fornire strumenti atti a contrastarli nel caso si verifichi nonostante le precauzioni prese.
Concludiamo con una nota che riguarda il posteggio di cortesia, che, per quanto simile, non è soggetto alla disciplina prevista dagli altri contratti di deposito.