Finito lo stato d’emergenza, le restrizioni Covid si sono allentate rendendo più semplice il soggiorno in hotel, ad esempio. Tuttavia per viaggiare fuori o dentro i confini europei può essere necessario, oltre al certificato vaccinale, anche un tampone.
Si avvicinano le vacanze di Pasqua e per molti italiani è il momento di recuperare qualche giorno di ferie o l’occasione per raggiungere i parenti in Italia, in Europa o fuori, verso gli Stati Uniti. La domanda da farsi è se, con l’eliminazione di diverse restrizioni, sia possibile viaggiare all’estero senza troppi limiti.
Le regole infatti sono cambiate o sono state prorogate. Per esempio i limiti di spostamento sono stati prolungati almeno fino al 30 aprile 2022, mentre le regole per hotel, ristoranti e mezzi di trasporto si sono fatte meno rigide, anche se ancora lontane dal “libera tutti” di altri Paesi europei e non.
Viaggi e spostamenti in Italia
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, l’accesso ai mezzi di trasporto indicati di seguito e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (è sufficiente il cosiddetto green pass base, non più solo green pass rafforzato o super green pass):
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Viaggi e spostamenti in Europa
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 2022. Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente ed elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E. Ciò significa che dal 1/3/2022
ci si può recare per qualsiasi motivo in qualsiasi Paese europeo esibendo il certificato vaccinale. Per chi non ne è provvisto occorre un test antigienico o molecolare. A questo
sito è disponibile l’elenco completo della procedura per ciascuno stato europeo. A titolo esemplificativo riportiamo quella valida in alcuni stati europei.
Austria – In provenienza dall’estero è richiesto, ai fini dell’ingresso in Austria un certificato vaccinale, con validità di 270 giorni a partire dalla seconda dose o dal monodose o prova di guarigione dal Covid negli ultimi 6 mesi. E’ inoltre necessario in aggiunta, un test molecolare PCR con esito negativo effettuato nelle 72 ore precedenti. Per chi è sprovvisto di certificato vaccinale o di guarigione validi, è fatto obbligo di preregistrazione on line, al sito
https://entry.ptc.gv.at/, e quarantena di 10 giorni, che può essere interrotta effettuando un test molecolare, che deve avere esito negativo, non prima di 5 giorni dopo l’ingresso nel Paese.
Francia – Le misure per entrare in Francia variano a seconda del paese di rispettiva provenienza. L’Italia rientra tra i paesi di “colore “verde”. Per l’ingresso in Francia dall’Italia tutti i viaggiatori dai 12 anni in su hanno l’obbligo di presentare, alternativamente:
A) Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Un ciclo vaccinale potrà considerarsi completato 7 giorni dopo la seconda dose di un vaccino a doppia iniezione (Pfizer, Moderna e Astrazeneca) oppure 28 giorni dopo la somministrazione di un vaccino ad unica iniezione (Johnson&Johnson) oppure 7 giorni dopo la terza dose o dose di richiamo effettuata con un vaccino RNA messaggero.
Sono accettati solamente i vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea per il Farmaco (EMA), ovvero: Pfizer (Comirnaty), Moderna, AstraZeneca (Vaxzevria o Covishield), Johnson & Johnson (Janssen).
Per tutti i viaggiatori dai 18 anni in su, ai soli fini dell’ingresso sul territorio nazionale, il certificato vaccinale è valido 9 mesi. Con una dose di richiamo con vaccino RNA messaggero, il certificato vaccinale continua ad essere considerato valido;
B) certificato di guarigione (risultato positivo di un test molecolare o antigenico emesso da più di 11 giorni e non oltre 6 mesi. Tale certificato sarà valido per una durata di 6 mesi dalla data di realizzazione del test);
C) l’esito negativo di un test PCR effettuato meno di 72 ore o antigenico effettuato meno di 48 ore prima della partenza (imbarco nel caso di un vettore, oppure passaggio della frontiera terrestre).
Inoltre per coloro che viaggiano in aereo è necessario compilare il modulo di localizzazione digitale (
Passenger Locator Form – N.B.: funziona solo con un navigatore aggiornato) che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato su carta.
Per maggiori informazioni sulle condizioni di ingresso in Francia si prega di consultare
QUI.
Germania – L’Italia non è più inserita tra i Paesi ad alto rischio (cosiddetti “Hochrisikogebiet”), a decorrere dalle ore 00.00 del 27 febbraio 2022. Per l’ingresso in Germania dall’Italia è necessario esibire, alternativamente:
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– Certificato di vaccinazione (si considerano “vaccinate” le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni – maggiori informazioni sono disponibili
qui);
– Certificato di guarigione (si considerano guarite le persone asintomatiche e risultate positive ad un tampone non meno di 28 giorni e non più di 90 giorni prima – maggiori informazioni sono disponibili
qui);
– Certificato che attesti l’esito negativo di un test (tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Germania)
Tale obbligo vale anche per i bambini, a partire dai 12 anni.
La documentazione sulla vaccinazione, sulla guarigione o sull’esito del tampone può essere redatta in italiano (oltre che in tedesco, inglese, francese e spagnolo). Viene riconosciuto l’EU Digital Covid-Certificate (Green Pass) rilasciato in Italia.
Esistono inoltre altri particolari obblighi per chi abbia soggiornato nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Germania in uno dei “Paesi ad alto rischio” o “Paesi a rischio varianti”, come indicato sul sito dell’RKI.
Per ulteriori informazioni si rimanda al
sito dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.
Portogallo – In considerazione della la situazione epidemiologica del Portogallo, fino al 18 aprile vige lo stato di allerta. Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o transitano in Portogallo, devono presentare uno dei seguenti documenti:
– Certificato Ue di guarigione o equivalente, oppure
– Certificato Ue di vaccinazione completata da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi), oppure
– Certificato di test molecolare negativo (NAAT), eseguito non più di 72 ore prima della partenza, oppure Certificato di test antigenico, eseguito non più di 24 ore prima della partenza.
Si segnala che dal 7 febbraio 2022 in Portogallo il test antigenico ha una validità massima di 24h e non più 48h. Il test PCR continua a mantenere la validità di 72 ore. Tutti i passeggeri devono inoltre obbligatoriamente compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese disponibile al
sito.
Malta – A partire dall’11 aprile 2022 per l’ingresso a Malta sono in vigore le seguenti misure:
A) I cittadini italiani adulti (più di 12 anni) NON residenti a Malta possono accedere al territorio maltese senza obbligo di quarantena presentando un certificato UE Covid-19 rilasciato dalle Autorità sanitarie italiane:
1) a seguito del completamento del ciclo vaccinale con dose di richiamo (booster dose), ricevuta da almeno 15 gg prima dell’ingresso a Malta. Il certificato UE-Covid 19 generato a seguito della dose di richiamo ha validità di 9 mesi;
2) a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario (doppia dose o monodose nel caso di J&J), avvenuto da almeno 15 gg prima dell’ingresso a Malta;
3) a seguito della somministrazione di una dose di vaccino post- guarigione da Covid19, ricevuta da almeno 15 gg prima dell’ingresso a Malta.
4) con certificato digitale Ue di guarigione da Covid 19, da solo o quale integrazione al ciclo vaccinale primario. La validità di tali certificati è di 180 giorni;
5) il certificato digitale Ue generato a seguito di tampone negativo antigenico rapido (effettuato entro le 24 ore prima dell’arrivo a Malta) o tampone molecolare PCR (effettuato entro le 72 ore prima dell’arrivo a Malta). Ai fini della validità per l’ingresso, il risultato dei tamponi, antigenico o molecolare, dovrà essere presentato in lingua inglese (o accompagnato da traduzione certificata da parte del medico competente).
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo. Per ulteriori informazioni si rimanda a questo
sito.
Spagna – Le disposizioni per l’ingresso in Spagna variano a seconda dei Paesi di provenienza, suddivisi dal Governo spagnolo in due categorie, una “Generale” ed una nella quale rientrano i “Paesi terzi”.
Categoria generale
Ai viaggiatori provenienti per via aerea da un Paese compreso nella categoria generale, nella quale rientra l’Italia, viene richiesta la presentazione di uno tra i certificati Covid Ue o equivalenti indicati di seguito:
1) certificato di vaccinazione completa contro il Covid-19;
2) test di negatività al Covid-19 riconosciuto dall’Unione europea di natura molecolare (PCR) realizzato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale o di natura antigenica (test rapido) realizzato nelle 24 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale;
3) certificato di guarigione dal Covid-19.
Viaggi e spostamenti nel mondo
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 2022. Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente ed elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate. Ciò significa che dal 1/3/2022
ci si può recare per qualsiasi motivo in qualsiasi Paese del mondo esibendo il certificato vaccinale. Per chi non ne è provvisto occorre un test antigienico o molecolare. A questo
sito è disponibile l’elenco completo della procedura per ciascuno stato europeo. A titolo esemplificativo riportiamo quella valida in alcune destinazioni extra europee.
ASIA
Turchia. 1) Ai viaggiatori di età superiore ai 12 anni in ingresso in Turchia attraverso tutti i punti di frontiera e in provenienza da tutti i Paesi (inclusa l’Italia), non verrà richiesto l’esito negativo del test PCR e non verranno applicate misure di quarantena a condizione che venga presentato un documento rilasciato dalle autorità competenti del proprio Paese attestante che l’interessato è stato vaccinato almeno 14 giorni prima dell’ingresso nel Paese (con la seconda dose di vaccino a 2 dosi o con l’unica dose di Johnson&Johnson) e/o ha già contratto ed è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Coloro che non presenteranno un certificato vaccinale o la certificazione attestante di avere superato il Covid, dovranno presentare il risultato negativo del test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo o di un test antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese.
2) Coloro che entrano in Turchia possono essere sottoposti al test PCR a campione nei punti di arrivo. Le persone risultate positive ed i loro stretti contatti dovranno osservare una quarantena di 14 giorni presso gli indirizzi da loro indicati. La quarantena potrà essere interrotta qualora il risultato del test PCR effettuato il decimo giorno risulti negativo.
3) Tali misure non si applicano: al personale aereo e navale, all’equipaggio delle navi e agli autisti dei Tir, considerati come personale essenziale, i quali saranno esenti dal test SARS-CoV-2 PCR e dalla quarantena.
4) Ai passeggeri in transito saranno applicate le regole previste dal Paese di destinazione finale.
Emirati Arabi Uniti.
Chiunque intenda fare ingresso negli Emirati Arabi Uniti sarà tenuto a presentare:
1. un certificato attestante il completamento del ciclo vaccinale con un vaccino approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità o dagli Emirati Arabi Uniti e recante un QR Code. Per ciclo completo si intende aver ricevuto due dosi dello stesso vaccino da almeno 14 giorni prima della partenza (oppure una dose del vaccino Johnson & Johnson); oppure
2. l’esito negativo di un tampone molecolare (PCR) effettuato nelle 48 ore precedenti e recante un QR Code; i minori di 16 anni (Abu Dhabi) o 12 anni (Dubai) sono esenti dall’obbligo di tampone; oppure
3. un certificato medico valido, provvisto di QR Code, attestante che nel mese antecedente l’arrivo negli EAU l’interessato è guarito dal Covid-19.
In caso non ci si trovi in una delle fattispecie sopra elencate bisognerà presentare un test PCR negativo effettuato entro 48 ore dalla partenza.
Dal 26 febbraio 2022 non è più prevista quarantena all’arrivo.
Per maggiori dettagli e approfondimenti: https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel
A partire dal 28 febbraio 2022 è stato rimosso il controllo di polizia tra l’Emirato di Dubai e quello di Abu Dhabi, quindi non verrà richiesta la presentazione di alcun certificato di vaccinazione o test negativo.
Maldive. A partire dal 13 marzo 2022 l’ingresso alle Maldive non è più soggetto a restrizioni.
Non viene pertanto più richiesto il test PCR da presentare all’arrivo o all’uscita e non vi è più obbligo di quarantena.
Tutti i viaggiatori in arrivo, indipendentemente dal loro status vaccinale, sono tenuti esclusivamente a compilare una dichiarazione sul proprio stato di salute redatta entro 48 ore dalla partenza (IMUGA https://imuga.immigration.gov.mv/).
Per maggiori informazioni si rimanda a
questo sito.
AFRICA
Egitto. Le Autorità egiziane hanno disposto che, a partire dal 1 settembre 2020, i cittadini stranieri ed egiziani intenzionati a recarsi in Egitto dovranno presentare un certificato di test PCR (tampone) negativo al COVID-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all’orario previsto di partenza del volo o un certificato di test antigenico negativo effettuato entro le 72 ore precedenti l’orario di partenza.
I certificati per essere accettati devono rispondere ai seguenti requisiti:
– devono includere la data e l’ora del prelievo che faranno fede per il conteggio delle 72 ore;
– devono essere rilasciati da un laboratorio autorizzato nel Paese di provenienza e riportarne il timbro. Non devono contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte. In alternativa, i certificati possono contenere un “QR code”, invece del timbro del laboratorio, che permetta di verificare quale sia l’ente che li ha rilasciati;
– devono menzionare il tipo di campione preso per l’analisi;
– devono indicare la tipologia di analisi effettuata;
– devono essere redatti in lingua inglese o araba
La compagnia aerea è responsabile per il controllo dei certificati, che effettua già al momento del check in e può quindi rifiutare l’imbarco, qualora i medesimi certificati non rispondano ai requisiti stabiliti dalle autorità egiziane. I bambini al di sotto dei 12 anni sono esclusi da tale obbligo. I passeggeri che atterrano negli aeroporti di Hurgada, Marsa Alam, Sharm El-Sheikh e Taba, qualora sprovvisti di uno dei due certificati, potranno effettuare il tampone all’arrivo in aeroporto.
Le autorità egiziane consigliano a tutti i viaggiatori di registrarsi sul sito internet http://visitegypt.gov.eg prima della partenza, in alternativa le compagnie aeree chiederanno di compilare un formulario cartaceo a bordo dell’aereo.
Tutti i viaggiatori che sono in possesso di un certificato di vaccinazione per COVID19 sono esentati dall’obbligo di presentare il PCR negativo o il test antigenico negativo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
– il certificato deve essere rilasciato da un laboratorio accreditato nel Paese dove è stato eseguito il vaccino;
– il certificato deve disporre di un codice a barre QR e non contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte;
– devono essere passati 14 giorni dall’inoculazione della seconda dose di vaccino Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm; Sinovac; Sputnik o 14 giorni dalla data di inoculazione dell’unica dose di Johnson & Johnson.
I viaggiatori che non hanno un certificato di vaccinazione devono presentare il risultato negativo di un test PCR o Antigenico rapido o ID Now COVID-19, fatto nel paese di origine 72 ore prima del momento dell’arrivo in Egitto.
I test PCR e altri test all’arrivo e alla partenza, sono disponibili nei governatorati turistici (PCR al costo di 30 USD, rapido antigenico al costo di 20 USD e il test ID Now COVID-19 al costo di 1000 EGP, o il loro equivalente in altre valute. Quanto sopra non si applica ai bambini sotto i 12 anni di età.
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
Stati Uniti d’America.
A partire dall’8 novembre 2021 sono cadute le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori vaccinati provenienti dall’area Schengen, Regno Unito, Irlanda, Cina, India e Brasile. La Proclamation emanata il 25 ottobre 2021 dal Presidente Biden (“Advancing the Safe Resumpition of Global Travel During the Covid-19 Pandemic”) disciplina nel dettaglio le procedure di accesso per i vaccinati e individua alcune limitate eccezioni all’obbligo di vaccinazione.
1. VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI
a) E’ ammesso l’ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che hanno completato la vaccinazione. Per “fully vaccinated” si intendono sia i vaccinati con i vaccini approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) sia quelli vaccinati con vaccini inseriti nella Emergency Use Listing (EUL) dell’Organizzazione Mondiale della Sanita’ e tra i quali è incluso AstraZeneca.
b) Sono ritenuti “fully vaccinated” anche coloro che hanno ricevuto una vaccinazione mista a condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL: “any combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use listed COVID-19 two-dose series”.
c) E’ considerato “fully vaccinated” chi ha ricevuto almeno 14 giorni prima dell’arrivo negli USA la seconda dose di vaccinazione o la dose singola nel caso di vaccini che prevedono una sola inoculazione (Johnson and Johnson).Per maggiori informazioni sulla definizione di “fully vaccinated”: Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC
Ingressi in Italia
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nell’Ordinanza 22 febbraio 2022, in vigore fino al 30 aprile 2022 (proroga contenuta nell’Ordinanza 29 marzo 2022). Tale Ordinanza semplifica nettamente la normativa precedente e:
– elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E;
– elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E;
– abroga le Ordinanze relative ai voli Covid-tested e ai Corridoi Turistici Covid-free, in quanto superate.
Documentazione richiesta
In assenza di sintomi compatibili con COVID-19, l’ingresso in Italia è consentito a condizione di presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
il formulario digitale di localizzazione del passeggero (
digital Passenger Locator Form o dPLF).
Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
In caso di mancata compilazione del dPLF, il vettore può rifiutare l’imbarco.
Oltre alla compilazione del dPLF, per rientrare in Italia è necessario presentare una delle seguenti certificazioni:
a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi (Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane
c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane)
d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima dell’ingresso in Italia.
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma con obbligo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel dPLF, per un periodo di cinque (5) giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
I minori al di sotto dei 6 anni di età possono entrare in Italia senza ulteriori formalità e sono sempre esentati dall’obbligo di test molecolare o antigenico.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
Sebbene la nuova normativa vada verso una semplificazione e un progressivo ripristino dei viaggi da/per l’estero, l’emergenza sanitaria causata da COVID-19 nel mondo non è conclusa.
Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono ancora considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario, o comunque un rischio connesso all’emergenza sanitaria causata da Covid-19 (ad esempio, cancellazione di voli). In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova.
Tali procedure interessano, secondo la normativa locale, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali e a cui non è consentito spostarsi. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19.